Supplenze sostegno, dall’unificazione degli elenchi alle MAD. Tutto quello che c’è da sapere
Supplenze sostegno: come vengono attribuite; abolizione aree disciplinari nella scuola secondaria di secondo grado. Cosa prevede la circolare Miur.
Elenchi sostegno secondaria II grado
Con l’aggiornamento 2019/22, ai sensi del decreto-legge n. 104/2013, convertito in legge n. 12/2013 (articolo 15 – commi 3bis e 3ter), gli elenchi di sostegno sia delle graduatorie ad esaurimento sia della I fascia delle graduatorie di istituto della scuola secondaria di II grado sono stati unificati, in seguito alla soppressione delle aree disciplinari [area scientifica (AD01); area umanistica (AD02); area tecnica professionale artistica (AD03) area psicomotoria (AD04)]. Vi sarà pertanto un solo elenco senza distinzione alcuna.
Obbligo stipula contratto su posti di sostegno
I docenti, che hanno conseguito il titolo ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettere a), b) e c) e art. 3, del D.M. n. 21/2005, debbono stipulare contratti a tempo determinato con priorità su posti di sostegno, fermo restando la disponibilità di posti.
Stando a quanto detto sopra, l’eventuale rinuncia a proposta di contratto su posto di sostegno consente l’accettazione di altre proposte di contratto esclusivamente per insegnamenti non collegati alle abilitazioni conseguite ai sensi del citato D.M. n. 21/2005.
Ordine attribuzione supplenze
L’attribuzione delle supplenze su posti di sostegno avviene nell’ordine di seguito indicato (relativamente alle graduatorie di assunzione):
- ai docenti specializzati inseriti negli elenchi di sostegno delle graduatorie ad esaurimento;
- in caso di esaurimento degli elenchi delle GaE, ai docenti specializzati inseriti negli elenchi di sostegno delle graduatorie di istituto delle scuole in cui si verifica la disponibilità;
- in caso di esaurimento degli elenchi di sostegno delle graduatorie di istituto, ai docenti specializzati inseriti negli elenchi di sostegno delle graduatorie di istituto delle scuole viciniori;
- in caso di esaurimento degli elenchi di sostegno delle graduatorie di istituto delle scuole viciniori, ai docenti specializzati che hanno conseguito il titolo di specializzazione tardivamente rispetto ai termini di aggiornamento delle GaE e delle graduatorie di istituto e che hanno inviato domanda di messa a disposizione;
- in subordine alle assegnazioni provvisorie ai docenti senza titolo di specializzazione, ai docenti non specializzati inseriti nelle graduatorie di istituto di posto comune: tramite scorrimento della graduatoria di riferimento, in caso di supplenza presso la scuola dell’infanzia/primaria; tramite lo scorrimento incrociato delle graduatorie d’istituto secondo l’ordine prioritario di fascia (I, II e III), in caso di supplenza presso la scuola secondaria.
MAD sostegno
Le domande di messa a disposizione su sostegno:
- devono essere presentate solo da docenti non iscritti per posti di sostegno in alcuna graduatoria di istituto;
- possono essere presentate per una provincia da dichiarare espressamente nella domanda.
Nel caso di più istanze, i dirigenti scolastici, nell’ambito dell’assegnazione della supplenza daranno precedenza ai docenti abilitati.