Supplenze su sostegno al docente dell’anno precedente anche senza titolo. Non tutto fila liscio, CSPI tutela docente specializzato
Pochi giorni fa avevamo informato della stesura del decreto applicativo dell’art. 14 comma 3 del Decreto Legislativo 66/2017, che dovrebbe consentire – su richiesta delle famiglie e dopo le operazioni di mobilità e ruolo – di confermare sulla stessa cattedra di sostegno il supplente dell’anno precedente.
Per quest’anno naturalmente continuano a valere le regole previste dal Regolamento delle supplenze, integrate dalla circolare sull’assegnazione delle supplenze del 29 agosto 2017, con le limitazioni per le domande di messa a disposizione per il sostegno.
Una norma però, quella del decreto legislativo sull’inclusione scolastica degli studenti con disabilita che di per sè ha già aperto un dibattito tra i docenti sulla necessità e sulla reale ricaduta in termini didattici di una tale scelta.
Al decreto mancava ancora – come avevamo anticipato – il parere del CSPI, arrivato nella giornata di ieri.
Il parere non è ancora completo, solo interlocutorio, in quanto formulato in attesa di ulteriori approfondimenti.
Il principio di continuità didattica non può essere “legato” esclusivamente al singolo insegnante – scrive il CSPI – ma deve rientrare in una visione più ampia del ruolo e della missione educativa affidata all’intera comunità scolastica di cui fanno parte tutte le componenti lavorative, personale ATA compreso.
Inoltre il CSPI esprime perplessità sulla continuità garantita ad un supplente che non abbia il titolo di specializzazione.
“Ancora più gravosa l’operazione prevista dall’art.6-bis dello Schema che presume di poter garantire continuità nella qualità dell’insegnamento confermando docenti senza titolo di specializzazione. […] la Legge 104/92 all’articolo 14 comma 6 [..] afferma che i docenti specializzati per il sostegno hanno diritto di priorità nella nomina, rispetto ai docenti, di ruolo o supplenti, non specializzati.”
Il CSPI propone quindi interventi strutturali da programmare attraverso un piano pluriennale quali ad es. la presenza di personale qualificato, dalla docenza all’assistenza medica all’assistenza sociale;
rispetto del numero di 20 alunni per classe dove è presente un alunno con disabilità;
organico ATA aggiuntivo per assistenza continuativa adeguata e qualificata;
stabilizzazione in organico di diritto di tutti i posti di sostegno attualmente coperti con organico di fatto