Supplenze: quando si può rinunciare ad uno spezzone per posto intero fino al 30 giugno o 31 agosto. Le novità

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La circolare ministeriale n. 37381 del 29 agosto 2017 fornisce indicazioni e istruzioni per l’attribuzione delle supplenze al personale docente, educativo e ATA per l’anno scolastico 2017/18.

Ne abbiamo parlato in “Supplenze 2017/18, circolare Miur. Delega, accettare o rinunciare alla proposta, sanzioni, priorità legge 104”

Le indicazioni fornite rispecchiano sostanzialmente quelle dello scorso anno scolastico, eccetto qualche novità, tra cui quella relativa alla possibilità (per i docenti) di rinunciare ad uno spezzone orario per accettare una supplenza su posto intero sino al 30 giugno o 31 agosto.

Nella circolare dello scorso anno scolastico, la n. 24306 del 01/09/2016, riguardo alla predetta possibilità era previsto quanto segue:

E’ consentito rinunciare ad uno “spezzone” per accettare una supplenza su posto intero sino al 30 giugno o 31 agosto, purché all’atto della convocazione non fossero disponibili cattedre o posti interi, fatta salva comunque, in ogni modo, la possibilità del completamento orario.

Stando a quanto sopra riportato, era possibile lasciare lo spezzone per un posto intero sino al 30/06 o al 31/08, a condizione che in sede di convocazione non erano presenti cattedre o posti interi. Nulla invece era previsto riguardo ai limiti temporali entro cui era consentita tale possibilità. Conseguentemente, anche in seguito alla stipula del contratto, relativo allo spezzone, era possibile lasciarlo per accettare una supplenza per un posto/cattedra intero sino al termine delle attività didattiche o annuale.

Nella circolare n. 37381 del 29 agosto 2017 è previsto, invece, quanto segue (nel rispetto del Regolamento delle supplenze dm 131/2007)::

“Analogamente, durante il periodo di espletamento delle operazioni di attribuzione di supplenze e prima della stipula dei relativi contratti, è consentito rinunciare ad uno “spezzone” per accettare una supplenza su posto intero sino al 30 giugno o 31 agosto, purché all’atto della convocazione non fossero disponibili cattedre o posti interi, fatta salva comunque, in ogni modo, la possibilità del completamento orario.”

E’ stata, dunque, aggiunta un’ulteriore condizione, per cui è possibile lasciare uno spezzone per una cattedra/posto interi sino al 30/06 o al 31/08 alle seguenti condizioni:

1. mancanza di posti/cattedre interi in sede di convocazione;
2. rinuncia allo spezzone per il posto/cattedra interi solo durante le operazioni di attribuzione delle supplenze e comunque prima della stipula del contratto.

La nuova condizione, inserita nella circolare, pone in sostanza un ulteriore limite che mira a garantire la continuità didattica.

Supplenze. Nomine a docenti inseriti con riserva in GaE o GI, istruzioni Miur

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