Supplenze, se saranno pagate in ritardo ad essere sanzionati i dirigenti scolastici
I docenti precari dovranno essere pagati tempestivamente per le supplenze effettuate, lo richiede l’art. 1 sexies (Incarichi di supplenza breve e saltuaria) al Dl 42/2016.
I docenti precari dovranno essere pagati tempestivamente per le supplenze effettuate, lo richiede l’art. 1 sexies (Incarichi di supplenza breve e saltuaria) al Dl 42/2016.
DL pubblicato in Gazzetta e che ha soddisfatto quei docenti precari che in questi anni hanno dovuto attendere mesi per ricevere il dovuto pagamento per le supplenze brevi e saltuarie.
Ma ha fatto, di contro, discutere molto anche gli ambienti dirigenziali, dato che nella legge si chiede il pagamento delle supplenze entro 30 giorni, ma se la segreteria non avrà inserito il contratto d'inacrico nel SIDI in modo tempestivo, convalidato lo stesso e inolrato al Noipa, causando un ritardo al docente, a pagare saranno i dirigenti scolastici.
La penalizzazione sarà conteggiata per la valutazione dei dirigenti cui sono legati i premi stipendiali.
Ecco il passaggio della legge
Art. 1-sexies (Incarichi di supplenza breve e saltuaria). – 1.
Fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 129, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dall'articolo 1, commi 79 e 85,
della legge 13 luglio 2015, n. 107, le istituzioni scolastiche e le
competenti articolazioni del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e del Ministero dell'economia e
delle finanze agiscono attivando ogni opportuna forma di cooperazione
al fine di garantire, ciascuna per la parte di competenza, la
tempestiva assegnazione delle risorse alle istituzioni scolastiche ed
il pagamento mensile delle somme spettanti al personale a tempo
determinato per le prestazioni di lavoro rese, con particolare
riferimento agli incarichi di supplenza breve e saltuaria, nel
rispetto dei termini previsti da apposito decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il
pagamento deve comunque avvenire entro il trentesimo giorno
successivo all'ultimo giorno del mese di riferimento, ferma restando
la disponibilita' delle risorse iscritte in bilancio per il pagamento
delle spese per i predetti incarichi di supplenza breve e saltuaria.
Gli adempimenti e il rispetto dei termini previsti dal predetto
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concorrono alla
valutazione dei dirigenti scolastici e di quelli delle
amministrazioni coinvolte e sono fonte di responsabilita'
dirigenziale ove le violazioni riscontrate siano riconducibili a
cause imputabili al loro operato.