Supplenze: se il docente titolare rientra in servizio l’ultimo giorno di lezione prima delle vacanze di Natale e poi si assenta dopo le feste si perde la continuità
Nel caso in cui ad un periodo di assenza del titolare ne segua un altro intervallato da un periodo di sospensione delle lezioni, al supplente in servizio spetta la conferma del contratto di supplenza. Condizioni e sanzione in caso di rinuncia.
Quesito 1
Sono in servizio su posto comune, primaria, dal 7 novembre e ci rimarrò sino al 20 dicembre (7-17/18-26/27-20dic). Se il 7 gennaio la collega titolare dovesse non rientrare, potrei non rendermi disponibile per il prosieguo della supplenza? Indipendentemente se accetto subito o meno un’altra supplenza? Vorrei sapere se ciò comporterebbe solo di non essere chiamata più per un anno solo dall’istituto al quale ho fatto rinuncia di proroga? Ma posso poi essere chiamata da altri istituti sempre su primaria?
Dalla lettura del quesito si presume che:
- la scuola della lettrice adotti la settimana corta (il 21 dicembre è sabato);
- nella regione di interesse le vacanze inizino il 23 dicembre (le date sono diverse da regione a regione);
- la docente titolare potrebbe riassentarsi dal 7 gennaio, ragion per cui alla lettrice spetterebbe la proroga (di seguito le condizioni per ottenerla).
Fatta questa breve premessa, rispondiamo che, in caso di rifiuto della proroga della supplenza, si applica la sanzione di cui all’art. 14, comma 2 – lettera a), dell’OM 88/2024:
… la rinuncia a una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma anche a titolo di completamento, su posto comune, comporta, esclusivamente per gli aspiranti che non abbiano già fornito accettazione per altra supplenza, la perdita della possibilità di conseguire supplenze, con riferimento al relativo anno scolastico, dalla specifica graduatoria di istituto sia per il medesimo insegnamento che per il relativo posto di sostegno dello stesso grado di istruzione.
Dunque:
- la rinuncia alla proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma, anche a titolo di completamento, su posto comune (fattispecie che interessa la lettrice), comporta l’impossibilità di ottenere supplenze dalla specifica graduatoria di istituto, sia per il medesimo insegnamento che per il relativo posto di sostegno dello stesso grado di istruzione;
- la sanzione riguarda la sola scuola da cui si è stati convocati e in cui si è espressa la rinuncia;
- la sanzione si applica per il solo anno scolastico di riferimento;
- la sanzione si applica agli aspiranti totalmente o parzialmente (che quindi devono completare l’orario) inoccupati;
- la sanzione non si applica agli aspiranti che abbiano già fornito accettazione per altra supplenza ovvero che siano occupati per l’intero orario di servizio.
Pertanto:
- la lettrice potrà rinunciare alla conferma della supplenza, tuttavia andrà incontro alla prevista sanzione, a meno che, prima della proposta di conferma, non dia accettazione per altra supplenza;
- rinunciando senza aver dato già accettazione per altra supplenza, la lettrice non potrà ottenere supplenze su posto comune e di sostegno (se non specializzazione da GUI) dalla scuola in cui ha rinunciato (la sola scuola in cui sta svolgendo servizio), per il solo a.s. 2024/24 (dal prossimo a.s. potrà ottenere supplenze anche da tale scuola);
- rinunciando ed essendo sanzionata, la lettrice potrà comunque ottenere supplenze nella primaria (posto comune e sostegno) dalle altre scuola in cui risulta inclusa nelle relative graduatorie di istituto.
Quesito 2
Pongo questa domanda: sono stata convocata da GI per una supplenza breve che il docente titolare rinnova ogni mese circa. Il docente che sostituisco tornerà in servizio il 20 dicembre e presumo che presenterà nuovo certificato di malattia al termine delle vacanze natalizie, il 7 gennaio. Ho diritto a continuare la supplenza Oppure l’istituto può procedere a nuova convocazione o addirittura optare per l’utilizzo di risorse interne? Grazie in anticipo
Prima di rispondere al quesito, ricordiamo le condizioni che permettono di ottenere la conferma della supplenza, ai sensi dell’art. 13/12 dell’OM 88 2024:
- la conferma del contratto si ha quando un periodo di assenza del titolare è seguito da un altro intervallato da un periodo di sospensione delle lezioni (es: docente assente sino al 22 dicembre; non giustifica l’assenza e rientra in servizio dal 23 dicembre – quando inizia la sospensione delle lezioni per le vacanze – al 6 gennaio; si riassenta, dal 7 gennaio, quando iniziano le lezioni);
- il supplente ottiene la conferma della supplenza, quindi non si scorrono nuovamente le graduatorie, tuttavia il contratto inizia dalla ripresa delle lezioni; per restare nell’esempio sopra riportato da giorno 7 gennaio;
- la conferma spetta indipendentemente dalle cause giustificative dell’assenza del titolare;
- la conferma spetta anche nel caso in cui il docente titolare rientri in servizio dal 23 dicembre al 6 gennaio (stando all’esempio sopra riportato), periodo in cui non andrà in classe ma potrà svolgere, se calendarizzate, attività funzionali all’insegnamento;
- la conferma non spetta qualora il docente titolare rientri fisicamente in classe anche per un solo giorno (stando sempre al summenzionato esempio, qualora il titolare rientri fisicamente in classe il 22 dicembre, pur riassentandosi il 7 gennaio).
Per rispondere con precisione alla lettrice, dovremmo conoscere la regione in cui la stessa insegna, tuttavia, considerato che nessun calendario regionale presenta come inizio delle vacanze di Natale il 19 dicembre, che il 20 dicembre è venerdì e che nel quesito si afferma che la titolare riprenderà servizio giorno 20, quindi rientrerà fisicamente in classe, interrompendo (anche per un solo giorno) la continuità della supplente, affermiamo che alla nostra lettrice non spetterà la conferma del contratto, con conseguente nuovo scorrimento delle GI. Qualora, invece, il 20 dicembre coincidesse con l’inizio della sospensione delle lezioni, ossia delle vacanze natalizie, allora alla lettrice spetterebbe la conferma in parola.
Le risposte ai quesiti
È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).