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Supplenze scuole paritarie, come si valuta il servizio rispetto alle statali: per ATA punteggio si dimezza, per docenti è lo stesso

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Come si valuta il servizio svolto presso le scuole paritarie dal personale docente e ATA? Per le due categorie di lavoratori ci sono delle differenze. Per il personale docente il punteggio è lo stesso rispetto a quello attribuito per il servizio svolto presso scuole statali, mentre per il personale ATA il punteggio si dimezza.

Un nostro lettore chiede:

Salve il servizio svolto come docente o personale ata in scuola paritaria conferisce stesso punteggio della statale?

Supplenze docenti in scuole paritarie

In base alle tabelle allegate all’OM 112/2022 sulle procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo, i titoli per il servizio di insegnamento prestato sulla specifica classe di concorso o su posti di sostegno
agli alunni con disabilità sullo specifico grado in scuole del sistema nazionale di istruzione, vengono così valutati:

2 punti per ciascun mese o frazione di almeno 16 giorni, sino a un massimo, per ciascun anno scolastico, di 12 punti.
Il servizio prestato ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, è comunque valutato con 12 punti.

Il punteggio si dimezza se è stato prestato su altra classe di concorso o su altro grado.

Le scuole paritarie, pur non essendo statali, sono inserite nel sistema nazionale di istruzione.

Diverso è il caso del servizio svolto presso scuole non paritarie. Come indicato nell’articolo 15 comma 4 dell’OM 112:

Il servizio di insegnamento antecedente all’anno 2000, prestato in istituti di istruzione secondaria legalmente riconosciuti o pareggiati, ovvero nella scuola primaria parificata, ovvero nella scuola dell’infanzia pareggiata, è valutato la metà dei punteggi previsti per i punteggi specifici o aspecifici. Analogamente è valutato il servizio prestato nelle scuole non paritarie inserite negli albi regionali di cui all’articolo 1-bis, comma 5, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27.

Supplenze ATA in scuole paritarie

Per il personale ATA il punteggio attribuito per il servizio si dimezza se svolto presso scuole non statali, fra le quali rientrano appunto le scuole paritarie (oltre alle non paritarie e straniere).

Pertanto:

  • per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni 0,25 punti, ovvero 3 punti per anno scolastico, per lo stesso profilo professionale;
  • 0,05 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni per altro servizio;
  • per i profili del guardarobiere, addetto alle aziende agrarie e del collaboratore scolastico, l’altro servizio viene valutato con 0,075 punti al mese e fino a un massimo di 0,90 punti per ciascun anno scolastico.

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