Supplenze, retribuzione e punteggio per il docente scavalcato dall’algoritmo GPS. Sentenza
“Il Tribunale del Lavoro di Roma con la sentenza del 7 giungo 2024 ha definitivamente condannato il Ministero Istruzione e del Merito a corrispondere alla docente esclusa e scavalcata dall’algoritmo la retribuzione che avrebbe percepito in caso di conferimento di supplenza annuale, oltre interessi decorrenti dalla maturazione dei singoli ratei di retribuzione, nonché alla relativa regolarizzazione contributiva presso l’INPS, riconoscendo alla docente il punteggio spettante per il predetto incarico di supplenza annuale.
Il Tribunale ha interpretato il fatidico art. 12 dell’O.M. 112/2022 (oggi trasposto integralmente nella nuova O.M. 88/2024 n.d.r.) rifacendosi all’interpretazione già data in proposito dalla Corte d’Appello di Genova – Sezione lavoro, secondo la quale tale disposizione, in ragione della sua collocazione all’interno dello stesso capoverso e dell’uso di locuzioni (“ulteriori fasi di attribuzione”) riferibili a statuizioni immediatamente precedenti, deve leggersi in connessione con quelle contenute nei due periodi precedenti dello stesso comma 10, i quali enunciano le ipotesi d’impossibilità del rifacimento delle operazioni di conferimento: l’assegnazione dell’incarico; la rinuncia all’incarico.
Fuori da queste ipotesi le ulteriori fasi di attribuzione, relative alle “disponibilità successive” devono avvenire mediante “rifacimento” delle “operazioni di conferimento” e non scorrendo la graduatoria oltre “l’ultimo dei candidati trattato dalla procedura”. Fuori da quelle ipotesi, all’aspirante collocato in posizione anteriore non può essere preferito chi si trovi in una posizione successiva.
Inoltre, prosegue il Tribunale di Roma, questa interpretazione è rispettosa del criterio enunciato nel quinto comma, che prescrive un’assegnazione degli aspiranti “nell’ordine delle classi di concorso o tipologia di posto indicato e delle preferenze espresse sulla base della posizione occupata in graduatoria”.
La tesi suggerita invece dal Ministero se ne discosta, poiché ammette la possibilità – anzi la rende fisiologica nella dinamica delle operazioni di conferimento – che venga accolta la domanda di un candidato collocato in posizione deteriore, subordinandola a condizioni imponderabili ed estranee ai titoli posseduti dagli aspiranti, come il momento in cui quella posizione si sia resa disponibile.
Una tale lettura della norma, inoltre, male si concilia coi principi generali che collegano la formazione della graduatoria alle esigenze di buon andamento e di efficienza della p.a. e pure con la complessità del meccanismo di assegnazione delle supplenze delineato dall’art. 12 stesso; si tratta infatti di un meccanismo che, per essere ricondotto a razionalità, richiede un’applicazione sistematica delle diverse disposizioni regolatrici”.
Infine, il Tribunale ribadisce il fondamentale insegnamento secondo il quale ” l’onere della prova di aver correttamente operato spetta al datore di lavoro pubblico, anche in applicazione del cd. principio di vicinanza della prova, poiché è colui che attribuisce gli incarichi a tempo determinato ed è l’unico ad avere la disponibilità di tutte le informazioni utili (domande, punteggi, ordine di preferenze, eventuali titoli di priorità).
Pertanto, il giudice dott. Rigato, a seguito di ricorso presentato dall’avvocato Cristiana Mei ha concluso che “la condotta posta in essere dall’Amministrazione scolastica non può che essere ritenuta illegittima”.
Alla luce di ciò il Tribunale di Roma ha statuito con sentenza che chiude il giudizio di merito l’illegittimità del comportamento dell’amministrazione disponendo il ristoro economico per un anno di mancato insegnamento e il relativo punteggio annuale, così restituendo in toto la posizione della docente illegittimamente scavalcata dall’algoritmo.”