Supplenze religione cattolica: si può ricorrere a docenti sprovvisti di titolo ma inseriti nei percorsi formativi
Pubblica la circolare annuale con le indicazioni per le supplenze conferite nell’anno scolastico 2022/23. Nella nota anche le disposizioni particolari per gli insegnanti di religione cattolica. Dal 1 settembre 2017 è entrato in vigore il sistema di qualificazione professionale stabilito dall’Intesa di cui al D.P.R. 20 agosto 2012, n. 175, che prevede, tra l’altro, il possesso di titoli di studio ecclesiastici per poter accedere all’insegnamento della religione cattolica.
Nella circolare viene specificato che qualora l’Ordinario diocesano non disponga di un numero sufficiente di docenti qualificati per soddisfare tutto
il fabbisogno orario nel territorio di sua competenza, stante l’esigenza prioritaria di assicurare il servizio, si potrà ricorrere a personale docente non ancora in possesso dei titoli di qualificazione previsti dal citato D.P.R. 175/12, purché inserito nei previsti percorsi formativi.
Tali docenti, ancorché impiegati su posti effettivamente vacanti e disponibili, dovranno essere assunti con contratti dal 1 settembre sino al termine delle lezioni. Ove poi il titolo di studio richiesto sia conseguito entro il 31 dicembre 2022, potrà darsi corso alla trasformazione del contratto in incarico annuale. Ove al contrario il titolo sia conseguito oltre tale data, quest’ultimo potrà essere fatto valere in termini contrattuali solo a far data dal 1 settembre 2023.