Supplenze, può un dirigente nominare un nuovo supplente se c’è già un docente assunto in precedenza ma con meno ore?

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Con Sentenza della Corte dei Conti n° 348 del 2021, sezione terza giurisdizionale centrale si affronta il caso di un dirigente scolastico al quale venivano contestati numerosi illeciti ed irregolarità ed afferenti: a) l’utilizzo dell’ auto di servizio per finalità extraistituzionali; b) una vacanza studio per alunni meritevoli dell’ Istituto, con preventiva iscrizione degli allievi e con una spesa pro – capite a carico, in parte, del bilancio scolastico; c) la nomina di un supplente temporaneo, sebbene l’ insegnamento fosse già parzialmente coperto da altro docente assunto in precedenza; d) un progetto alternanza scuola – lavoro; e) altre irregolarità descritte nella relazione ispettiva ed emerse dal controllo dei revisori dei conti. Parte appellante effettuava le proprie difese che venivano in parte accolte comportando ciò una rideterminazione della sanzione. Ne riportiamo,della sentenza in commento, alcuni passaggi che si ritengono di interesse comune per la peculiarità della vicenda trattata.

Sull’uso della vettura di servizio
La giurisprudenza contabile ha avuto modo di puntualizzare (Sez. II Centr. 425/2019) che i motivi legittimanti l’impiego dell’auto di servizio comportano la effettiva necessità legata a “ragioni inderogabili di servizio” che devono essere espressamente allegate e documentate di volta in volta dall’ utente (documento impiego mezzi). L’ assenza di cause giustificative (per inadeguato conto della tenuta libretto macchina e la mancata annotazione delle singole missioni) e l’inosservanza dell’onere gravante sul dirigente, determina di conseguenza un danno erariale.

Sulle vacanze studio e il mancato inserimento nel programma d’istituto
Quanto alle vacanze studio per alunni meritevoli, presso un centro estivo, il detto progetto non era stato inserito nel programma di istituto (ai sensi del decreto interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44) e ha determinato una spesa a carico del bilancio scolastico con il versamento di una quota associativa a carico della scuola (oltre che a carico dei singoli studenti). Per i giudizi in tale caso si è in presenza di importo di spesa ingiustificata previsto per la partecipazione degli alunni secondo la prospettazione attorea non autorizzato dall’Istituto scolastico in violazione della normativa di specie e la condanna è avvenuta per palese violazione di legge causativa, nella specie, di danno erariale per come rideterminata in base alle difese di parte.

Sulla nomina di un supplente quando già era presente altro docente ma con un numero di ore inferiore
“Per quanto attiene la censura relativa all’incarico di supplenza, afferma la Procura che al tempo della nomina per un supplente temporaneo per n. 18 ore settimanali di lezione vi era altro docente, già assegnato per il medesimo insegnamento , il 31 agosto precedente da parte dell’ Ambito Territoriale, sebbene per 12 ore settimanali. Secondo la contestazione accolta dal giudice di primo grado, il dirigente avrebbe dovuto tener conto di tale assegnazione precedente ed il non aver operato in tal senso determinava una condotta scrivibile alla colpa grave, prospettazione accolta dal giudice di primo grado. Osserva il Collegio che la sovrapposizione è stata determinata per la realizzazione di un miglior servizio scolastico in un periodo dell’anno scolastico (quello iniziale) connotato da rilevanti incertezze sulla provvista del personale scolastico. La continuità didattica da garantire, la copertura di ulteriori assenze o di altre esigenze dell’Istituto e la finalità istituzionale di garantire il servizio scolastico integrano, nella specie, il requisito soggettivo della colpa lieve inidonea a fondare la responsabilità amministrativa, sicchè è da accogliere la richiesta di riforma avanzata dalla parte appellante”.

Alternanza scuola lavoro e l’assenza di procedure comparative
“Quanto all’alternanza scuola – lavoro ed alle convenzioni non precedute da una comparazione di proposta, appare da accogliere la censura di parte appellante. Occorre rimarcare, come anche affermato dal giudice di primo grado, che le attività risultano effettivamente svolte e che le medesime siano andate a beneficio degli alunni partecipanti e della comunità scolastica in specie a ridosso delle scadenze scolastiche. La sentenza di primo grado ha contestato l’assenza di procedure comparative di selezione del partner e di valutazione delle relative offerte ed ha proceduto ad una valutazione equitativa del danno”. Rileva il Collegio che dalle risultanze processuali non appare che il Procuratore regionale abbia effettivamente dimostrato l’esistenza del danno, né era precluso alla parte pubblica svolgere, in via istruttoria, una indagine esplorativa sui prezzi correnti di mercato per servizi analoghi a quello contestato ed acquisire, in siffatto modo, dati ed elementi di valutazione da porre in confronto con le tariffe praticate dalla impresa affidataria.

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