Supplenze, proroga contratti docenti Covid per esami di Stato. Come procedere

Da martedì 1 giugno le scuole hanno potuto avviare le operazioni degli scrutini. In anticipo rispetto agli anni precedenti per effetto dell’ordinanza ministeriale n. 159 del 17 maggio, che ha previsto la possibilità di terminare gli scrutini entro la fine delle lezioni. Non una data univoca per tutti: si seguono i calendari scolastici deliberati dalle regioni.
La fine delle lezioni coincide quest’anno con un’altra scadenza: i contratti del personale Covid, l’organico aggiuntivo assunto per i bisogni straordinari legati all’emergenza sanitaria.
A giugno si svolgono anche gli esami di Stato, terza media e, dal 16 giugno, maturità, entrambi in presenza con il rispetto di un rigido protocollo di sicurezza firmato da sindacati e ministero dell’Istruzione.
Alcune scuole potrebbero aver bisogno ancora dei docenti Covid sia per lo svolgimento degli scrutini (qualora non si dovesse riuscire a concludere le operazioni entro il termine delle lezioni), sia per gli esami di Stato. Per alcuni docenti la presenza agli esami risulta particolarmente importante, come ad esempio quelli di italiano alle scuole secondarie di secondo grado.
Serve pertanto una proroga dei contratti. L’Usr per il Lazio, con una nota del 27 maggio, ha fornito delle indicazioni in merito. Seppure la nota non sia nazionale, l’indicazione potrebbe comunque essere utile per altre segreterie che dovessero porsi il problema.
Nel caso in cui i docenti interessati siano presenti a scuola in virtù di un contratto stipulato ai sensi dell’articolo 231-
bis del decreto-legge n. 34 del 2020 (organico Covid), visti i termini previsti dai commi 2 e 3* del medesimo articolo, dovrà essere stipulato un nuovo contratto di lavoro di “supplenza breve” del tipo “N19” senza selezionare l’opzione “articolo 231-bis”.
*2. All’attuazione delle misure di cui al comma 1 del presente articolo si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui
all’articolo 235, da ripartire tra gli uffici scolastici regionali con decreto del Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze. L’adozione delle predette misure e’ subordinata al predetto riparto e avviene nei limiti dello stesso.
3. Il Ministero dell’istruzione, entro il 31 maggio 2021, provvede al monitoraggio delle spese di cui al comma 2 per il personale
docente e ATA, comunicando le relative risultanze al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato, entro il mese successivo. Le eventuali economie sono versate all’entrata del bilancio dello Stato e sono destinate al miglioramento dei saldi di finanza pubblica.