Supplenze primaria 2023: come si assegnano i docenti ai plessi? Sono possibili ore di compresenza?

Un docente di scuola primaria, che ottiene una supplenza, può svolgere ore di compresenza? Può essere impiegato su due plessi?
Quesito
Una nostra lettrice chiede quanto segue:
Sono un’insegnante di scuola primaria al mio quarto anno come supplente nominata da GPS.
Dopo anni di cattedre intere, per quest’anno mi è stato proposto un incarico con solamente 14 ore frontali e 8 di compresenza. È possibile questa eventualità? Inoltre mi hanno proposto di svolgere il mio orario in due plessi diversi dell’istituto. Vi scrivo per capire se mi posso rifiutare oppure la scuola è legittimata in queste scelte.
Rispondiamo alla lettrice iniziando ad illustrare le disposizioni e la procedura relativa all’assegnazione dei docenti alle classi e ai plessi che, com’è ormai noto, è di competenza del dirigente scolastico, nel rispetto delle prerogative degli organi collegiali. Nello specifico, la procedura riguardante la predetta assegnazione coinvolge diversi attori, fermo restando che la competenza è del DS [per l’assegnazione in plessi ubicati in comune diverso da quello sede di organico leggi qui ]:
- il Consiglio di Circolo o d’Istituto indica i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all’assegnazione ad esse dei singoli docenti (art. 10/4 del D.lgs. 297/94);
- Il Collegio docenti, convocato dal Dirigente scolastico, formula le proposte per la formazione, la composizione delle classi e l’assegnazione ad esse dei docenti (art. 7-lettera b. del D.lgs. 297/94);
- il Dirigente scolastico, sulla base dei criteri generali definiti dal consiglio d’istituto e delle successive proposte fatte dal collegio dei docenti, procede all’assegnazione dei docenti ai plessi e alle classe/sezioni.
Pertanto, il dirigente scolastico può senza dubbio alcuno assegnare un docente su due plessi diversi, nel rispetto della procedura sopra indicata.
Quanto alle compresenze, il problema non è tanto se la scuola può assegnarle alla lettrice, quanto piuttosto il fatto che la scuola in questione faccia ancora ricorso alle medesime, che sono state superate dall’articolo 4/3 del DPR n. 89/2009. Ai sensi di tale disposizione normativa, il tempo scuola della primaria è svolto ai sensi dell’articolo 4 del DL n. 137/2008, convertito in L. 169/2008, secondo il modello dell’insegnante unico che supera il precedente assetto del modulo e delle compresenze. A ciò aggiungiamo che:
- il decreto sugli organici a.s. 2009/10 (il primo in cui è stato introdotto il nuovo modello, che ha superato il modulo e le compresenze), così ha disposto:
– Per le classi prime funzionanti nell’a.s. 2009/10, il tempo scuola è svolto ai sensi dell’articolo 4 del decreto legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, secondo il modello dell’insegnante unico che supera il precedente assetto del modulo e delle compresenze, e secondo le articolazioni orarie settimanali fissate in 24, 27, e sino a 30 ore, nei limiti delle risorse dell’organico assegnato;
– Ai sensi dell’art. 4, comma 4, del Regolamento sul primo ciclo, classi successive alla prima continuano a funzionare, dall’anno scolastico 2009-2010 e fino alla graduale messa a regime del modello di cui al precedente comma 2, secondo i modelli orario in atto di 27 e 30 ore. La dotazione organica per classe è comunque fissata in 30 ore settimanali, senza compresenze;
– Ai sensi dell’art. 4, comma 7, del Regolamento sul primo ciclo, a richiesta delle famiglie sono attivate di classi funzionanti a tempo pieno, con orario settimanale di quaranta ore, comprensivo del tempo dedicato alla mensa. La predetta organizzazione è realizzata nei limiti dell’organico assegnato per l’anno scolastico 2008/09, senza compresenze.
- la nota di trasmissione del suddetto decreto, cosi indica: Per le classi prime da attivare nell’a.s. 2009/2010, il tempo scuola è definito in 24 ore settimanali ai sensi dell’articolo 4 del decreto legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, corrispondente al modello del docente unico, con conseguente superamento del precedente assetto modulare e delle compresenze.
Dunque, già il decreto sugli organici a.s. 2009/10, anno scolastico in cui è stato superato il precedente assetto, disponeva che le compresenze non potevano essere più svolte. Nonostante ciò, alcune istituzioni scolastiche hanno continuato a prevederle, tanto che l’ATP di Torino è dovuto intervenire nel 2021 con un un’apposita nota:
- A seguito di segnalazioni pervenute, è emerso che alcune istituzioni scolastiche del primo ciclo – scuola primaria utilizzerebbero le risorse di organico, autorizzate da questo Ambito Territoriale, per effettuare compresenze. Tale modello organizzativo, superato dall’art.4 del DPR n.89/2009 … Si segnala che, in occasione della distribuzione dell’organico per l’a. s. 2022/23, l’Ufficio terrà conto, nell’ambito delle valutazioni di sua competenza, dell’eventuale utilizzo dell’organico assegnato per finalità non previste dall’ordinamento.
Conclusioni
La nostra lettrice, in conclusione, può essere assegnata in due plessi diversi, secondo i criteri e le modalità sopra indicate. Quanto alle compresenze, come detto, sono state superate dalla normativa sopra riportata, per cui il problema non dovrebbe nemmeno esistere (quando le ore di compresenza erano previste, la lettrice poteva essere destinataria delle medesime). Ribadiamo, il problema non è se la lettrice può essere o meno assegnata su tali ore di compresenza, ma il fatto che le stesse siano ancora previste. Consigliamo alla collega di rivolgersi ai sindacati territoriali.
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