Supplenze posto comune e sostegno, graduatorie di istituto esaurite. Come procedere

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Graduatorie di istituto esaurite: come assegnare la supplenza su posto comune o sostegno?

Posto comune

Esaurite le graduatorie d’istituto, relativamente ad un posto di insegnamento o classe di concorso, i dirigenti scolastici dovranno utilizzare, previe le opportune intese con i competenti dirigenti scolastici e interpellando il sistema informativo, quelle degli istituti viciniori a livello dell’intera provincia.

In caso di esaurimento di tutte le graduatorie a livello provinciale, il dirigente scolastico individua l’avente titolo attraverso le domande di messa a disposizione (MAD) di docenti anche non inclusi nelle graduatorie di circolo e di istituto delle scuole della provincia.

Pertanto, i posti eventualmente residuati (graduatorie d’istituto esaurite) sono assegnati dai dirigenti scolastici delle scuole in cui esistono le disponibilità, secondo questo ordine:

▪ graduatorie degli istituti viciniori;
▪ domande di messa a disposizione.

Gli eventuali contratti a tempo determinato stipulati, a seguito di procedura comparativa, con aspiranti non inseriti in graduatoria e tramite le MAD sono soggette agli stessi vincoli e criteri previsti dal regolamento, ivi incluse le sanzioni previste dall’articolo 8.

Posto di sostegno

L’attribuzione delle supplenze su posti di sostegno avviene nell’ordine di seguito indicato (relativamente alle graduatorie di assunzione):

1. ai docenti specializzati inseriti negli elenchi di sostegno delle graduatorie ad esaurimento;
2. in caso di esaurimento degli elenchi delle GaE, ai docenti specializzati inseriti negli elenchi di sostegno delle graduatorie di istituto delle scuole in cui si verifica la disponibilità;
3. in caso di esaurimento degli elenchi di sostegno delle graduatorie di istituto, ai docenti specializzati inseriti negli elenchi di sostegno delle graduatorie di istituto delle scuole viciniori;
4. in caso di esaurimento degli elenchi di sostegno delle graduatorie di istituto delle scuole viciniori, ai docenti specializzati che hanno conseguito il titolo di specializzazione tardivamente rispetto ai termini di aggiornamento delle GaE e delle graduatorie di istituto e che hanno inviato domanda di messa a disposizione;
5. in subordine alle assegnazioni provvisorie ai docenti senza titolo di specializzazione, ai docenti non specializzati inseriti nelle graduatorie di istituto di posto comune: tramite scorrimento della graduatoria di riferimento, in caso di supplenza presso la scuola dell’infanzia/primaria; tramite lo scorrimento incrociato delle graduatorie d’istituto secondo l’ordine prioritario di fascia (I, II e III), in caso di supplenza presso la scuola secondaria.

Evidenziamo che con l’aggiornamento 2019/22, ai sensi del decreto-legge n. 104/2013, convertito in legge n. 12/2013 (articolo 15 – commi 3bis e 3ter), gli elenchi di sostegno sia delle graduatorie ad esaurimento sia della I fascia delle graduatorie di istituto della scuola secondaria di II grado sono stati unificati, in seguito alla soppressione delle aree disciplinari [area scientifica (AD01); area umanistica (AD02); area tecnica professionale artistica (AD03) area psicomotoria (AD04)].

Vi sarà pertanto un solo elenco senza distinzione alcuna.

Ricordiamo che le domande di messa a disposizione su sostegno:

  • devono essere presentate solo da docenti non iscritti per posti di sostegno in alcuna graduatoria di istituto;
  • possono essere presentate per una provincia da dichiarare espressamente nella domanda.

Nel caso di più istanze, i dirigenti scolastici, nell’ambito dell’assegnazione della supplenza daranno precedenza ai docenti abilitati.

Supplenze 2019/20: convocazioni, stipendio, completamento orario [VADEMECUM]

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