Supplenze su posti vuoti fase C: fino al 30 giugno o 31 agosto? Autonomia USR, precari subiscono

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Gli USR, sulla base dell'informativa orale ricevuta al Miur il 18 novembre, stanno procedendo all'attribuzione dei posti vuoti della fase C, ma nelle indicazioni proposte vi sono delle incongruenze che rischiano di far avere ai supplenti contratti diversi sulla stessa tipologia di posto.

Gli USR, sulla base dell'informativa orale ricevuta al Miur il 18 novembre, stanno procedendo all'attribuzione dei posti vuoti della fase C, ma nelle indicazioni proposte vi sono delle incongruenze che rischiano di far avere ai supplenti contratti diversi sulla stessa tipologia di posto.

Stiamo raccogliendo in questa scheda Supplenze su posti vuoti fase C. Guida con indicazioni Uffici Scolastici (non si può fare a meno di notare che alcuni USR non hanno pubblicato, o non hanno messo in evidenza i criteri).

Le supplenze sui posti vuoti della fase C vanno attribuiti al 30 giugno o 31 agosto?

Dalla riuione con i sindacati, successiva nella stessa giornata a quella con i Dirigenti USR, era emersa questa indicazione:

"per i posti che non hanno avuto nessuna nomina in ruolo le supplenze sono annuali (31/08) trattandosi di posti di organico di diritto, mentre per i posti per i quali è stata rinviata la presa di servizio del titolare, le supplenze sono fino al termine dell'attività didattica (30/06).

Sui posti di sostegno, invece, nel caso non ci siano titolari che assumeranno servizio, non si potrà nominare il supplente in quanto tali posti saranno disponibili solo nell'organico di diritto dell' a.s. 2016/17"

Nulla invece era stato detto in quanto a graduatorie da utilizzare per il conferimento delle supplenze.

Ed ecco il risultato:

L'orientamento generale è quello di stipulare contratti al 30 giugno. Vedi ad es. Abruzzo, Calabria, Campania: "potranno invece essere stipulati incarichi a tempo determinato con scadenza 30 giugno in tutti i casi in cui l'assegnazione della sede ai neo immessi in ruolo sia stata oggetto di differimento, compresi i posti disponibili rimasti vacanti per mancata accettazione"

Qualche USR, come Basilicata, Lazio, Friuli V.G. paventano invece la possibilità di proroga al 31 agosto " I contratti a tempo determinato su posti di potenziamento rimasti vacanti (non assegnato alcuno docente per mancanza di aspiranti) andranno stipulati con scadenza 30 giugno 2016 (con possibilità di proroga al 31 agosto 2016)"

Solo la Lombardia presenta una diversa interpretazione

" sui posti rimasti liberi a tutti gli effetti, in quanto il numero degli aspiranti individuati e che abbiano accettato la nomina è inferiore rispetto ai posti assegnati in organico, dovranno essere disposte supplenze fino al 31 agosto 2016;
b) sui posti assegnati a docenti titolari di nomina a tempo determinato fino al 30 giugno 2016 (i quali, ai sensi dell'art. 1, c. 99 della legge 107/2015, prenderanno servizio l'1 luglio 2016), dovranno essere disposte supplenze fino al 30 giugno 2016;
c) sui posti assegnati a docenti titolari di nomina a tempo determinato fino al 31 agosto 2016 (i quali, ai sensi dell'art. 1, c. 99 della legge 107/2015, prenderanno servizio l'1 settembre 2016), nonché su i posti di coloro che, avendo chiesto ed ottenuto il differimento per qualsiasi altra motivazione, prenderanno comunque servizio l'1 settembre 2016, dovranno essere disposte supplenze fino al 30 giugno 2016. "

Uniformità di interpretazione vi è invece riguardo ai posti di sostegno, per cui gli USR concordano che " è necessario verificare l'esistenza di personale fornito di titolo di specializzazione prima di procedere alla eventuale nomina in quanto l'uso di personale non specializzato, trova giustificazione esclusivamente nelle ore curriculari, dovendosi questi casi assicurare il diritto allo studio degli alunni, restando inibito nelle altre ipotesi"

Segnaliamo anche Supplenze su posti vuoti fase C. Chi ha differito per spezzone o paritaria può completare o cambiare?

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Dunque, non ci sono indicazioni uniformi e gli insegnanti si trovano a dover accettare le modalità diramate dall'USR di riferimento, in mancanza di una normativa nazionale. E' questa la direzione che evidentemente il Miur vuole dare alle Amministrazioni periferiche. In realtà la soluzione era a portata di mano, in quanto sarebbe stato sufficiente applicare anche alla fase C le stesse disposizioni impartite dal Miur per la fase B con la nota del 10 settembre 2015 "I posti rimasti disponibili a causa del differimento, previsto dalla L.107/2015,dell'assegnazione della sede al personale nominato in ruolo nella Fase B del piano assunzionale (cfr nota DGPER pro t. 28853 del 07/09/15) dovranno essere coperti con contratto a tempo determinato fino al 30 giugno, eventualmente prorogabile fino al 31 agosto, qualora successivamente ne dovessero ricorrere le condizioni di legge. "

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