Supplenze personale ATA: chiarimenti necessari, fonti normative e disciplina

Nei vari gruppi di D.S.G.A. presenti su facebook, whatsapp e telegram si nota spesso una grande confusione in materia di supplenze del personale ATA. Tale circostanza è probabilmente alimentata da una normativa spezzettata, inorganica e poco chiara. Invero, le circolari adottate dal Ministero dell’istruzione, generalmente a inizio anno scolastico, non sempre dissipano ogni dubbio. Sebbene lo scrivente abbia una propria idea, che probabilmente trasparirà nel corso della lettura dell’articolo, l’obiettivo non è quello di prendere posizione ma, piuttosto, dar luogo a uno spunto di riflessione sulla materia.
Vista la complessità della questione saranno dedicati due articoli all’argomento. Il primo avrà l’obiettivo di chiarire taluni aspetti terminologici, il secondo si addentrerà nella materia, analizzando le diverse criticità del tema.
PRIMO ARTICOLO: CHIARIMENTI PRELIMINARI, FONTI NORMATIVE E DISCIPLINA
Chiarimenti preliminari
Per comprendere appieno l’argomento appare utile, sebbene per qualcuno ciò potrebbe sembrare scontato, fare chiarezza sul significato di talune espressioni:
- Termine delle lezioni: coincide con il momento conclusivo delle lezioni. È un momento fluttuante, desumibile dal calendario scolastico di ogni anno. Quest’anno “cade” l’8 giugno 2022;
- Termine delle attività didattiche: spesso confuso con il termine delle lezioni, fa riferimento a una data certa, quella del 30 giugno;
- Termine annuale: 31 agosto;
- Posto vacante: posto senza titolare;
- Posto non vacante: posto con titolare;
- Posto disponile: si fa riferimento a un posto che deve essere coperto con supplenza. Si distingue tra posto vacante e disponibile e posto non vacante e disponibile. Nel primo caso manca il titolare, nel secondo quest’ultimo è momentaneamente assente;
Le fonti
Le fonti principali possono così essere sintetizzate:
- Legge 3 maggio 1999, n. 124, “disposizioni urgenti in materia di personale scolastico”;
- Decreto ministeriale 13 dicembre 2000, n. 430, “regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale amministrativo, tecnico e ausiliario ai senti dell’articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124”;
- Decreto ministeriale 13 giugno 2007, n. 131, “regolamento recante norme per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo, ai sensi dell’articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124;
- Circolari interpretative adottate dal Ministero dell’istruzione annualmente. Per l’a.s. 2021/2022 circolare prot. n. 25089 del 6 agosto 2021;
La disciplina
L’art. 1, comma 1, D.M. n. 430/2000, richiamando la l. n. 124/1999, definisce i vari tipi di supplenza:
- supplenze annuali, per la copertura dei posti vacanti, disponibili entro la data del 31 dicembre, e che rimangano presumibilmente tali per tutto l’anno scolastico. I posti vacanti e disponibili entro il 31/12, pertanto, vanno coperti con supplenze fino al 31 agosto.
- supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche, per la copertura di posti non vacanti, di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell’anno scolastico; I posti non vacanti e disponibili (caratterizzati, quindi, da un’assenza momentanea del titolare) entro il 31/12, sono coperti fino al 30 giugno;
- supplenze temporanee, per ogni altra necessità di supplenza diversa dai casi precedenti. Quando la supplenza non rientra tra quelle di cui sopra, ed è nota la durata dell’assenza del titolare, la supplenza sarà temporanea fino a tale momento. Si pensi al titolare che, dal 23 ottobre si assenta usufruendo del congedo di maternità. La supplenza che seguirà sarà breve e avrà una durata di cinque mesi.
A tale disposizione fa eco l’art. 7, comma 1, D.M. n. 131/2007. Esso, in particolare chiarisce che i dirigenti scolastici conferiscono
- supplenze annuali (31/08) e temporanee fino al termine delle attività didattiche (30/06) per posti che non sia stato possibile coprire con il personale incluso nelle graduatorie ad esaurimento. Si tratta di posti vacanti/non vacanti e disponibili entro il 31/12;
- supplenze temporanee per la sostituzione del personale temporaneamente assente e per la copertura di posti resisi disponibili, per qualsiasi causa, dopo il 31 dicembre di ciascun anno. In tale circostanza la supplenza sarà conferita sempre e comunque fino al termine delle lezioni. Senza eccezioni. Si pensi, così, all’ipotesi di un posto non vacante e disponibile che viene assegnato, prima del 31/12, a un supplente fino al 30/06. Si ipotizzi, poi, che il supplente in questione abbandoni il proprio incarico dopo il 31/12. In tale caso a nulla rileva la circostanza che il contratto fatto inizialmente al supplente fosse con scadenza al 30/06. Ciò che importa, infatti, è solamente il fatto che il posto si sia reso disponibile due volte: in una prima occasione prima del 31/12, supplito giustamente con un contratto fino al 30/06, una seconda volta dopo il 31/12. In quest’ultimo caso, quindi, il nuovo supplente avrà un contratto fino al termine delle lezione.