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Supplenze, per tanti docenti ruolo ancora di salvezza per il 2024/25: parliamo di part-time e sostegno da graduatorie incrociate. Il nuovo articolo 47

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I docenti di ruolo, ai sensi del CCNL 2019/21, possono ottenere supplenze solo su posto intero. Si può poi chiedere il part-time? Si possono ottenere supplenze su sostegno da graduatorie incrociate?

Rispondiamo a dei quesiti posti in redazione in merito alle suddette supplenze e alla validità delle stesse ai fini del superamento del vincolo triennale per i neoassunti, esaminando dapprima la nuova disposizione contrattuale che, nel caso di docenti neo immessi in ruolo o che comunque devono svolgere l’anno di prova, va letta congiuntamente al DM n. 138/2023.

Supplenze docenti ruolo

L’articolo 47 del CCNL 2019/21 consta di 4 commi (il quarto abroga l’art. 36 del CCNL 2007, dedicato alla medesima materia):

1. Il personale docente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato può accettare, nell’ambito del settore scuola, rapporti di lavoro a tempo determinato su posto intero in un diverso ordine o grado d’istruzione, o per altra tipologia o classe di concorso, purché di durata non inferiore ad un anno scolastico o fino al 30 giugno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni scolastici, la titolarità della sede.
2. L’accettazione dell’incarico comporta l’applicazione della relativa disciplina prevista dalla legge e dal CCNL per il personale assunto a tempo determinato, ivi inclusa quella relativa alle ferie.
3. L’accettazione di un incarico comporta in ogni caso la richiesta di un periodo di aspettativa non retribuita non inferiore alla durata dell’incarico per come stabilito nell’atto di conferimento dello stesso.

Dunque, ai sensi della nuova disposizione contrattuale:

  • i docenti di ruolo possono accettare supplenze al 31/08 e al 30/06;
  • le supplenze devono essere su posto intero (novità questa introdotta dal CCNL 2019/21);
  • è possibile accettare supplenze in un diverso grado di istruzione oppure in una diversa classe di concorso o ancora su una diversa tipologia di posto, diversi rispetto a quelli di titolarità (prevedendo la possibilità di ottenere supplenze anche per una diversa tipologia di posto, si permette ai titolari su posto comune di ottenere una supplenza su posto di sostegno e viceversa nel medesimo grado di istruzione di titolarità; possibilità questa non prevista dall’art. 36 del CCNL 2007);
  • durante lo svolgimento delle supplenze, si mantiene senza assegni la titolarità della sede per tre anni scolatici. Dopo tre anni di supplenza, anche non continuativi, all’accettazione della quarta supplenza si deve presentare domanda di mobilità per ottenere una nuova scuola di titolarità. Come si legge nella dichiarazione congiunta posta in calce all’articolo 47 del CCNL 2019/21, il triennio in esame riparte da capo, in caso di nuova assegnazione di sede di titolarità (pertanto, qualora si perda la titolarità in quanto si accetta una supplenza per la quarta volta e si ottenga una nuova scuola di titolarità a seguito di presentazione di domanda di mobilità, il triennio riparte da capo);
  • accettando l’incarico di supplenza, al docente di ruolo si applica la disciplina prevista dal medesimo CCNL 209/21 per il personale a tempo determinato, inclusa quella relativa alle ferie;
  • accettando l’incarico di supplenza, l’interessato deve chiedere un periodo di aspettativa non retribuita (ai sensi dello stesso art. 47, aggiungiamo noi) per un periodo non inferiore all’incarico ricevuto.

Docenti in anno di prova

Come detto sopra, nel caso di docenti neoassunti o comunque che devono svolgere l’anno di prova, l’art. 47 del CCNL va letto congiuntamente all’art. 3/3 del DM 138/2023, in base al quale il personale tenuto a svolgere l’anno di prova non può accettare incarichi a tempo determinato: […] Il docente tenuto allo svolgimento dell’anno di prova non può accettare il conferimento di nomine a tempo determinato.

Pertanto, nel caso di neoassunti in ruolo o in generale di docenti tenuti a svolgere l’anno di prova, gli stessi possono accettare supplenze, ai sensi del summenzionato articolo 47, dopo aver svolto e superato il predetto anno.

Neoassunti, vincolo e supplenze

Ai sensi dell’art. 399/3 de D.lgs. 297/94 che, nella nuova formulazione introdotta dal DL 44/2023, rinvia all’art. 13/5 del D.lgs. 59/2017, i docenti neoassunti in ruolo sono tenuti a restare nella scuola assegnata, nel medesimo tipo di posto e classe di concorso, per non meno di tre anni, compreso il periodo di prova. Durante i tre anni di vincolo, tuttavia,  il docente può presentare, in ogni caso, domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione nell’ambito della provincia di appartenenza e può accettare il conferimento di supplenza per l’intero anno scolastico per altra tipologia o classe di concorso per le quali abbia titolo.

Come detto sopra, l’accettazione delle supplenze è possibile soltanto dopo il superamento dell’anno di prova. Considerato che la stessa disposizione prevede la possibilità per il neoassunto di presentare domanda di assegnazione/utilizzazione provinciale e accettare supplenze (al 30/06 o al 31/08), considerato che in essa non si specifica che tali eventuali anni in assegnazione/utilizzazione/supplenza non vadano computati nei tre anni e non si parli di effettivo servizio, riteniamo che gli anni in questione vadano considerati ai fini del superamento del vincolo triennale.

Quesiti

Di seguito i quesiti posti da una nostro lettore.

D1. In base al nuovo contratto, il docente di ruolo che ha superato l’anno di prova può ottenere una supplenza su posto intero e successivamente chiedere il part-time al dirigente?

R1. Come leggiamo nel sopra riportato articolo 47, una volta accettato l’incarico di supplenza, al docente si applica la disciplina prevista dalla legge e dal CCNL per il personale assunto a tempo determinato (quindi giorni di permesso, formazione, congedi…, secondo quanto previsto per i precari), per il quale è prevista l’assunzione a tempo parziale (art. 39, comma 4, CCNL 19/21): L‘assunzione a tempo determinato e a tempo indeterminato può avvenire con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale. In quest’ultimo caso, il contratto individuale di cui al comma 2 indica anche l’articolazione dell’orario di lavoro. 

Dunque, se è vero che il personale di ruolo può accettare soltanto supplenze su posto intero (art. 47 CCNL 19/21), è altrettanto vero che allo stesso personale, una volta accetta la supplenza, si applica la disciplina prevista (dalla legge e dal contratto stesso) per il personale a tempo determinato, che può essere assunto con rapporto di lavoro a tempo parziale (art. 3/4 CCNL 19/21).

Pertanto, stando alle citate disposizioni contrattuali e in assenza di indicazioni applicative del medesimo Contratto, il docente di ruolo può ottenere supplenze solo su posto intero e, poi, una volta accettata la supplenza e quindi acquisito lo status di supplente, può esercitare la facoltà di cui al citato art. 39/4 del CCNL 19/21 e quindi chiedere il part-time.

Come detto prima, però, attendiamo le indicazioni applicative della disposizione in esame, che potrebbero anche escludere tale possibilità, considerata la ratio dello stesso articolo 47. 

D2. In base al nuovo contratto, il docente di ruolo che ha superato l’anno di prova può ottenere una supplenza su posto di sostegno senza titolo di specializzazione, se tale supplenza arriva da GPS incrociate (quindi dalla propria classe di concorso di titolarità)?

R2. Al riguardo ricordiamo un parere del MIM, riportato in una nota dell’USR Umbria del 09/08/2023, ove si forniscono indicazioni in merito al vecchio articolo 36 e all’impossibilità di ottenere supplenze su posto di sostegno nel medesimo grado di titolarità (infatti, la vecchia disposizione, diversamente da quella del nuovo CCNL, non prevedeva la possibilità di ottenere supplenze su sostegno nel medesimo grado di titolarità):

Come chiarito anche dal parere MIM prot. AOODGPER n. 47607 del 08.08.2023, poiché il sostegno non costituisce un’autonoma classe di concorso, ma una “tipologia di posto”, non sarà possibile accettare supplenze su posto di sostegno nello stesso grado di titolarità. Ciò vale anche nel caso in cui la supplenza su posto di sostegno fosse attribuita da graduatoria incrociata il cui punteggio è preso da classe di concorso diversa rispetto a quella di titolarità, in quanto a nulla rileva la modalità di attribuzione della supplenza, stante la previsione, ai sensi del sopracitato art.36, della possibilità di accettare supplenze unicamente su diverso ordine, grado o classe di concorso, ma non su diversa tipologia di posto.

Dunque, in caso di supplenze da graduatorie incrociate, per il Ministero non conta il fatto che la supplenza sia attribuita da una classe di concorso diversa da quella titolarità, poiché la previsione dell’art. 36 permette la possibilità di accettare supplenze solo su un diverso grado di istruzione o in una diversa classe di concorso rispetto a quella di titolarità: a nulla, afferma il MIM, rileva la modalità di attribuzione della supplenza. Stando a tale ultimo principio (ossia che non conta la modalità di assegnazione della supplenza) e considerato che nel CCNL 19/21 si parla generalmente di supplenze su altra tipologia di posto (senza specificare nulla in merito alle nomine da graduatorie incrociate) e che il servizio si svolgerà comunque su altra tipologia di posto rispetto a quello di titolarità, riteniamo che sia possibile ottenere una supplenza da graduatoria incrociata, anche se derivante dalla medesima classe di concorso di titolarità.

D3. Gli anni di aspettativa non retribuita per motivi personali o familiari si possono computare nei tre anni di vincolo per i neoassunti? (dopo l’anno di prova)

R3. Come detto sopra, nell’articolo 13/5 del D.lgs. n. 59/2017, in merito al vincolo, non si parla di effettivo servizio ma si dispone che il docente è tenuto a rimanere nella predetta istituzione scolastica, nei medesimi tipo di posto e classe di concorso, per non meno di tre anni, compreso il periodo di prova … Pertanto, trascorso il previsto periodo di tre anni, gli interessati superano il vincolo. Ciò, salvo nuove e diverse indicazioni da parte del MIM.

NB: le indicazioni sopra fornite si rifanno al nuovo CCNL 2019/21, in relazione al quale il MIM non ha ancora fornita alcuna indicazione applicativa, ragion per cui, qualora vi fossero delle indicazioni nuove, le comunicheremo immediatamente. Lo stesso dicasi per il vincolo di cui al novellato art. 399/3 del D.lgs. 297/94.

Le risposte ai quesiti

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