Supplenze 2021/22: esaurite le graduatorie, valgono solo MAD solo di docenti non inseriti in GPS o GaE

Supplenze anno scolastico 2021/22: il Ministero ha ribadito con la circolare n. 25089 del 6 agosto 2021 le “regole” sulla domanda di messa a disposizione. Regole che non fanno capo a ordinanze o decreti, tanto che lo scorso anno sono state modificate a novembre con una ulteriore circolare, per evitare la paralisi nell’assegnazione degli incarichi e rischiare di lasciare scoperte le classi.
Una nostra lettrice chiede
è possibile inviare la MAD in una provincia diversa da quella delle GPS in cui si è inseriti? Esempio: se sono inserita nelle GPS di Roma, posso inviare la MAD nelle scuole di Genova? Grazie in anticipo per la risposta.
Niente MAD per chi si è iscritto nelle GPS e nelle graduatorie di istituto
Nell’annuale circolare sulle supplenze il Ministero scrive “All’atto dell’esaurimento della graduatoria di istituto, ivi comprese le graduatorie delle istituzioni scolastiche viciniori, il dirigente scolastico si avvale di aspiranti docenti che abbiano presentato istanza di MAD.
“Le domande di messa a disposizione devono essere presentate esclusivamente dai docenti che non risultino iscritti in alcuna graduatoria provinciale e di istituto e possono essere presentate per una provincia da dichiarare espressamente nell’istanza”
Per il Ministero dunque il sistema delle MAD può reggersi solo su un assunto: deve essere residuale e limitata ad aspiranti non inseriti in graduatoria, sia per sostegno che posto comune.
Regole per le MAD
- Qualora pervengano più istanze, i dirigenti scolastici daranno precedenza ai docenti abilitati e ai docenti specializzati.
- Le domande di messa disposizione rese in autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 devono contenere tutte le dichiarazioni
necessarie per consentire la verifica puntuale dei suddetti requisiti da parte dei dirigenti scolastici, ivi compresi gli estremi del conseguimento del titolo di abilitazione e/o del titolo di specializzazione. - Gli eventuali contratti a tempo determinato stipulati con aspiranti non inseriti in graduatoria e tramite le cd. MAD sono soggette agli stessi vincoli e criteri previsti dall’ordinanza, ivi incluse le sanzioni previste dall’articolo 14 dell’OM. 60/2020
Conferimento supplenze annuali, temporanee e brevi, 2020/21: chi le assegna e da quali graduatorie
Le supplenze possono essere
• fino al 31 agosto (annuali)
•fino al 30 giugno
• temporanee (maternità, malattie, aspettative) con termine all’ultimo giorno di effettiva permanenza delle esigenze di servizio o comunque max ultimo giorno di lezione stabilito dal calendario regionale.
L’attribuzione delle supplenze per l’anno scolastico 2020/21 è stata già disposta con nomina informatizzata per gli aspiranti di GaE e GPS che hanno presentato domanda entro il 21 agosto 2021.
Ulteriori disponibilità saranno gestite sempre attraverso la piattaforma oppure attraverso le graduatorie di istituto, in caso di esaurimento di GaE e GPS.
Esaurite le graduatorie di istituto, anche degli istituti viciniori, si può passare alle MAD.
Perché la limitazione ad una provincia, ed esclusivamente da aspiranti non inseriti in graduatoria?
Se il “sistema supplenze” in linea generale funzionerà per l’anno scolastico 2021/22, il ricorso alle domande di messa a disposizione dovrebbe essere limitato e dunque, per non appesantire le segreterie scolastiche si è scelto di dare un criterio molto stringente per evitare di avere un numero di domande altamente superiore rispetto alla richiesta.
Andrà veramente così?
Saranno i prossimi mesi a dirci se le immissioni in ruolo effettuate (circa 60.000 a fronte delle 20.000 dello scorso anno scolastico) e le supplenze già conferite da GaE e GPS nonchè il ricorso alle graduatorie di istituto già costituite con la domanda presentata entro il 6 agosto 2020 saranno sufficienti a coprire i posti e se il criterio stabilito dal Ministero sarà sufficiente a coprire eventuali posti fuori graduatoria.
In caso contrario, come già lo scorso anno scolastico, il Ministero dovrà intervenire per dare via libera alle domande di messa a disposizione e agevolare i Dirigenti Scolastici nella ricerca del personale.
Quale sanzione nel caso di invio delle domande di messa a disposizione in più province
L’invio della domanda, di per sè, non può essere sanzionato, né il Ministero accenna a sanzioni.
Dovremmo chiederci quale potrebbe essere la sanzione per il docente che accetta supplenza da MAD pur essendo iscritto in graduatoria.
Innanzitutto a nostro parere questa circostanza deve essere dichiarata nella domanda, in modo che il Dirigente Scolastico lo sappia e abbia modo di appurare che non ci siano altri aspiranti che hanno invece i requisiti richiesti dal Ministero. Questi ultimi, a questo punto, dovrebbero avere la precedenza.
Come già lo scorso anno, la scelta del Ministero non mancherà di creare confusione anche tra i Dirigenti Scolastici, se si dovesse verificare un utilizzo massivo.
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