Supplenze per collaboratori scolastici: chi è escluso, gestione orari e proroghe contrattuali. Guida

In merito alle molte segnalazioni e richieste di chiarimenti pervenute dai nostri lettori si propone un contributo utile a coloro i quali siano destinatari di proposte di supplenza con contratto a tempo determinato per il profilo di collaboratore scolastico, alla luce della normativa vigente ed in particolare delle Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo e ATA contenute nella nota Mi n. 28597 del 29 luglio 2022 e del D. M . n. 188 del 21 luglio 2022.
Preclusione alle altre supplenze.
Nel caso in cui il lavoratore in servizio riceva un’altra proposta di supplenza per diverso profilo professionale, questi non potrà più accettarla.
Ed infatti, le indicazioni operative precisano che: “L’accettazione di una proposta di supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche non preclude all’aspirante di accettare altra proposta di supplenza per diverso profilo professionale, sempre di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche, purché intervenga prima della presa di servizio”.
Questa è un’importante novità rispetto al passato.
Spezzone orario e posto intero.
L’articolo 4, comma 1, del D.M. 13 dicembre 2000, n. 430, dispone che, per le supplenze attribuite su spezzone orario, è garantito in ogni caso il completamento fino al limite delle 36 ore settimanali. È consentito lasciare uno spezzone per accettare un posto intero, purché al momento della convocazione per lo spezzone non vi fosse disponibilità per posto intero. A tale riguardo, si reputa utile rammentare che il completamento può operare solo tra posti dello stesso profilo. Non sarà dunque possibile per un collaboratore scolastico completare con una supplenza per assistente tecnico o assistente amministrativo.
Proroga del contratto.
Cerchiamo qui di proporre chiarimenti sul tema delle proroghe contrattuali, che spesso sono oggetto di dubbi e controversie tra lavoratori e segreterie.
Ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più altri, senza soluzione di continuità o interrotto da giorno festivo, o da giorno libero, ovvero da entrambi, la supplenza temporanea, è prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto.
Si ricorda inoltre quanto disposto dall’articolo 40, comma 3, e dall’articolo 60, commi 1 e 2, del CCNL 29/11/2007, secondo cui qualora il titolare “…si assenti in un’unica soluzione a decorrere da una data anteriore di almeno sette giorni all’inizio di un periodo predeterminato di sospensione delle lezioni e fino a una data non inferiore a sette giorni successivi a quello di ripresa delle lezioni, il rapporto di lavoro a tempo determinato è costituito per l’intera durata dell’assenza. Rileva esclusivamente l’oggettiva e continuativa assenza del titolare, indipendentemente dalle sottostanti procedure giustificative dell’assenza del titolare medesimo. Le domeniche, le festività infrasettimanali ed eventualmente il sabato (nel caso di settimana corta) ricadenti nel periodo di durata del rapporto medesimo, sono retribuite e da computarsi nell’anzianità di servizio. Nel caso di completamento di tutto l’orario settimanale ordinario, si ha ugualmente diritto al pagamento della domenica ai sensi dell’articolo 2109, comma 1, del codice civile”.