Supplenze non considerate nella totalità, lo Stato ha sbagliato le ricostruzioni degli ultimi 20 anni: le ragioni dell’avvocato Miceli (Anief)

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I servizi svolti prima dell’immissione in ruolo concorrono tutti alla formazione della carriera e degli scatti stipendiali: tutti, al 100%, non un giorno in meno. Pochi giorni fa lo ha ribadito il Tribunale di Arezzo assegnando ad una collaboratrice scolastica quasi due anni in più di carriera e 2.100 euro di differenze retributive; il 15 novembre è stato il giudice del lavoro di Barcellona Pozzo di Gotto, vicino Messina, a fare giustizia per lo stesso motivo con una docente della scuola dell’infanzia che dopo avere conseguito il passaggio di ruolo nella scuola secondaria di primo grado ha chiesto la valutazione ai fini giuridici, economici e di carriera non ottenendo tuttavia, il riconoscimento del servizio prestato dall’a.s. 2008/2009 all’a.s. 2015/2016 nella ex scuola materna. Il rifiuto, da parte dell’amministrazione, aveva infatti comportato il mancato passaggio alle classi stipendiali successive, con ogni conseguenza anche sotto il profilo economico.

Secondo l’avvocato Walter Miceli, che opera per Anief, “sono potenzialmente da rifare tutte le ricostruzioni di carriera decretate sin dal 2001, ossia sin dal recepimento in Italia dell’Accordo Quadro europeo sul lavoro a tempo determinato”. Perché a vent’anni dall’approvazione dell’Accordo Quadro europeo sulla tutela dei lavoratori a tempo determinato, ha dichiarato Miceli ad Orizzonte Scuola, in Italia si continua a realizzare la ricostruzione della carriera del personale insegnante ed Ata applicando la riduzione “di un terzo dei servizi svolti oltre il quarto anno di precariato, per i docenti, oppure oltre il terzo anno di precariato, per il personale Ata”. Solo che, continua il legale, “la Cassazione, con le sentenze nn. 3149 e 3150 del 28 novembre, ha stabilito una volta per tutte che le regole di ricostruzione della carriera finora applicate dal Miur sono illegittime perché violano il principio di non discriminazione tra personale precario e personale di ruolo”.

Marcello Pacifico, presidente Anief: “Basta con i soprusi: le supplenze vanno sempre valutate integralmente. A chi, insegnante o Ata, non è stato calcolato tutto il servizio di precariato, anche se oggi è di ruolo, ha comunque la possibilità di  ricorrere in tribunale con il nostro sindacato. E di averla finalmente vinta nei confronti di un’amministrazione sorda alle richieste di giustizia, con collocazione migliorativa negli scaglioni stipendiali. Per tutti questi motivi, Anief mette gratuitamente a disposizione di tutti i dipendenti della scuola un valido Calcolatore online”.

LA SENTENZA DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

La docente ha “chiesto di accertare e dichiarare l’illegittimità del decreto di ricostruzione di carriera (prot. n. 950 del 7 ottobre 2019) adottato nei suoi confronti nella parte in cui erroneamente non era stato valutato ai fini giuridici ed economici e di carriera, e la conseguente condanna dell’Amministrazione all’inquadramento nella fascia economica di appartenenza e all’adeguamento del trattamento stipendiale dovuto in base alla complessiva anzianità e, conseguentemente, alla corresponsione in suo favore, a titolo di progressione economica, delle differenze stipendiali già maturate”. Il giudice le ha dato ragione: sia la Legge n. 312/80, sia il DPR n. 417 del 1974, indicano infatti chiaramente che escludendo gli anni svolti nella ex materna si è prodotta una “irragionevole disparità di trattamento, ai fini della ricostruzione della carriera”. Come pure l’ordinanza della Corte Costituzionale n. 89 del 2001, che ha evidenziato l’illegittimità nel “valutare diversamente il servizio pregresso dei docenti della scuola secondaria, a seconda che sia stato prestato nella scuola elementare o in quella materna”.

Dello stesso parere si è detta anche la Suprema Corte, che ha riconosciuto il diritto alla ricostruzione della carriera affermando (cfr. Cass. N° 2037/2013) che “può oggi essere riconosciuta al docente di scuola superiore il riconoscimento, in sede di ricostruzione di carriera, dell’anzianità nella scuola materna, purché maturata in servizio di ruolo”. Ancor più di recente tale orientamento è stato confermato dalle S.U. della Cass. con la sentenza N° 9144/2016 ove si legge:” In tema di passaggi di ruolo del personale docente, per effetto del combinato disposto degli artt. 77, 83 del d.P.R. n. 417 del 1974 e art. 57 della l. n. 312 del 1980, all’insegnante che passi dalla scuola materna alla secondaria l’anzianità maturata nel ruolo della scuola materna deve essere riconosciuta in misura integrale, anziché nei limiti della cd. temporizzazione”.

In conclusione, per il giudice del lavoro “va riconosciuto, quindi, il diritto della parte ricorrente alla ricostruzione della carriera, tenuto conto dell’anzianità di servizio comprensiva del periodo in cui è stata docente di ruolo presso la scuola d’infanzia”. Pertanto, il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto “accoglie la domanda e per l’effetto dichiara il diritto di parte ricorrente alla ricostruzione della carriera, tenuto conto dell’anzianità di servizio comprensiva dell’intero periodo in cui è stata docente di ruolo presso la scuola dell’infanzia: condanna il Ministero dell’Istruzione ad adottare i provvedimenti consequenziali e al pagamento dei corrispondenti incrementi stipendiali e delle differenze retributive oltre interessi legali dalle singole scadenze fino al soddisfo;

condanna il Ministero dell’Istruzione al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese del giudizio, liquidate in € 2.000,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori costituiti ai sensi dell’art. 93 c.p.c. Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 15 novembre 2022”.

COME FARE RICORSO?

Chi volesse verificare la consistenza del danno economico arrecato dallo Stato – docente o Ata, precario, ma anche di ruolo – e ottenere il risarcimento, può attingere gratuitamente al calcolatore automatico Anief: lo strumento misura il potenziale credito vantato dal personale scolastico per il servizio svolto a tempo determinato. I risarcimenti possono superare i 30-40mila euro, secondo la giurisprudenza della Cassazione. Molto importante è anche la collocazione più vantaggiosa negli scaglioni stipendiali. Gli interessati possono rivolgersi alle sezioni territoriali del sindacato Anief.

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