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Supplenze, nel 2024/25 sono molto ambite dai docenti ruolo… ma si perde continuità, si interrompe triennio di vincolo? Le risposte ai vostri quesiti

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In attesa della prossima mobilità e nell’impossibilità di presentare domanda di assegnazione provvisoria interprovinciale, diversi docenti di ruolo pensano già all’accettazione di un’eventuale supplenza.

Prima di rispondere ad alcuni quesiti posti in redazione, ricordiamo cosa prevede l’art. 47 del CCNL 19/21, disciplinante le supplenze per il personale docente di ruolo.

Supplenze docenti ruolo

In base al summenzionato articolo 47:

  • il docente già di ruolo può accettare supplenze su posto intero (precisazione non prevista dall’abrogato art. 36 del CCNL 2007) al 31/08 o al 30/06;
  • le supplenze possono essere accettate in un diverso grado di istruzione ovvero per altra tipologia di posto (possibilità non prevista dall’abrogato art. 36 del CCNL 2007. Esempio: titolare scuola primaria posto comune, potrà accettare supplenza su sostegno alla primaria) o per altra classe di concorso;
  • il docente di ruolo, che ottiene la supplenza, mantiene senza assegni, per tre anni scolatici, la titolarità della sede (nella dichiarazione congiunta relativa all’articolo in questione leggiamo che: … il periodo complessivo di tre anni scolastici ivi indicato ricomincia a decorrere in caso di nuova assegnazione di sede di titolarità);
  • l’accettazione della supplenza comporta l’applicazione della relativa disciplina prevista dalla legge e dal CCNL per il personale assunto a tempo determinato, ivi inclusa quella relativa alle ferie.
  • l’accettazione della supplenza comporta in ogni caso la richiesta di un periodo di aspettativa non retribuita non inferiore alla durata dell’incarico per come stabilito nell’atto di conferimento dello stesso.

A quanto detto si deve aggiungere che l’accettazione delle suddette supplenze è possibile soltanto dopo lo svolgimento (e superamento) dell’anno di prova, come disposto dall’art. 3/3 del DM n. 138/2023.

Quesiti

1. Sono un’ insegnante di scuola primaria, di ruolo dal 2008. Quest’ anno ho conseguito l’ abilitazione per la classe A12. Mi sono iscritta in GPS, prima fascia. Sono a chiedere un consiglio sull’accettazione o meno dell’ eventuale supplenza a settembre, per la scuola secondaria di secondo grado. La perplessità riguarda il fatto che in previsione della domanda di trasferimento che inoltrerò a marzo 2024, se accetto la supplenza perdo i punti della continuità.. mi confermate questo? E siccome gli abilitati saranno tanti, temo di condizionare la possibilità del trasferimento.

Sì, l’anno di servizio svolto in supplenza fa perdere la continuità didattica, sia perché vengono meno i requisiti richiesti (servizio svolto nella medesima scuola e nel medesimo tipo di posto/classe di concorso), sia perché quello in questione è valutato quale servizio non di ruolo, come indicato nella premessa alle note afferenti alla Tabella A di valutazione dei titoli allegata al CCNI 2022/25.

2. Sono neo assunta da GPS sostegno primaria il primo settembre 2023. Ho già passato l’anno di prova. Posso accettare supplenze annuali da Gps su infanzia posto comune o infanzia sostegno? Non potendo fare assegnazione provvisoria vorrei provare ad avvicinarmi a casa. La ringrazio tantissimo.

Per i neoassunti da GPS sostegno prima fascia 23/24, ai sensi della dell’art. 5/10 del DL 44/2023,  è possibile accettare supplenze dopo tre anni di effettivo servizio (come nel caso dell’assegnazione e dell’utilizzazione), vincolo però superato in caso di situazioni di soprannumero (perdente posto) o esubero. Vero è che, fruendo delle deroghe di cui all’art. 34 del CCNL 19/21, i docenti assunti da GPS sostegno prima fascia 23/24 possono presentare domanda di assegnazione provvisoria, ma è altrettanto vero che per le supplenze non è prevista alcuna deroga (almeno ad oggi). Per l’a.s. 2024/25, dunque, la lettrice non può accettare supplenze. Svolti i predetti tre anni potrà farlo e, grazie alla novità introdotta dall’art. 47 del CCNL 2019/21, potrà accettare la supplenza, oltre che in altro grado (infanzia comune e sostegno), anche per una diversa tipologia di posto del medesimo grado di titolarità (quindi anche primaria posto comune).

3. Un docente assunto da call veloce nell’a.s. 2023/2024 e che ha superato l’anno di prova, può accettare supplenze in base all’art.47 (ex art.36) dalle GPS di altra provincia? Essendo titolare su posto di sostegno primaria, può accettare incarico su posto comune primaria?

La risposta è affermativa in entrambi i casi: può accettare la supplenza in altra provincia, nonché per una diversa tipologia di posto del medesimo grado di titolarità. Quindi può accettare la supplenza su primaria posto comune.

4. Sono una docente vincolata su sede a seguito di ottenimento di mobilità (scelta puntuale di scuola). Mi mancano due anni per estinzione vincolo. Nel mentre vorrei usufruire di art 47 (supplenza annuale). L’ anno verrà computato? Relativamente alle assegnazioni provvisorie l’ accordo parla esplicitamente di computo del vincolo per i neoassunti che usufruiscono di AP e art 47. Nel nostro caso non vi è una specifica chiara. Si parla solo di impossibilità di chiedere mobilità per tre anni, nel CCNI. Come dobbiamo comportarci?  

La lettrice dice bene: per le assegnazioni provvisorie nel testo dell’Ipotesi di Intesa è scritto a chiare lettere che l’anno in assegnazione si computa nel calcolo del triennio di permanenza. Quanto alle supplenze del personale di ruolo, ancora non vi è alcun chiarimento del MIM. A rigor di logica, considerato che non si parla nemmeno di effettivo servizio e la normativa permette l’accettazione delle supplenze, in analogia con quanto previsto per le assegnazioni provvisorie e con il fatto che l’anno a tempo determinato si computa nei tre anni di vincolo (vedi ad esempio assunti da straordinario bis o da GPS), l’anno in questione potrebbe concorrere al raggiungimento dei tre anni. Non possiamo, però, fornire una risposta senza il dovuto chiarimento ministeriale. Per completezza, ricordiamo alla lettrice che la stessa, in presenza di uno dei richiesti motivi, può presentare domanda di assegnazione provvisoria (provinciale o interprovinciale). Infatti, il vincolo discendente dal trasferimento o passaggio ottenuto riguarda i soli predetti movimenti e non anche la mobilità annuale (utilizzazioni e assegnazioni provvisorie).

5. Sono stato assunto in ruolo da GPS sostegno 1 fascia con l’inquadramento giuridico 44/2023 e ho superato l’anno di prova quest’anno su classe di concorso ADMM, dal 1 settembre 2024 divento a tempo indeterminato, la mia domanda è: -“Se a settembre accettassi una supplenza da GPS al 30/06 o al 31/08 su classe di concorso diversa da ADMM, il vincolo dei tre anni per chiedere la mobilità scorre comunque o si blocca?”

Rispondiamo al lettore che, stando all’art. 5/10 del DL 44/2023, i docenti assunti da GPS sostegno possono accettare supplenze dopo tre anni di effettivo servizio. Lo stesso è previsto per le assegnazioni provvisorie, relativamente alle quali però è intervenuta un’apposita deroga nell’Ipotesi di Intesa del 27 giugno u.s. Pertanto, al momento, il docente assunto da GPS sostegno 2023/24 non può accettare supplenze se non dopo tre anni di effettivo servizio (il primo è stato già svolto, almeno nel caso del lettore che ha superato l’anno di prova). Potrà farlo se vi sarà un’apposita deroga, ove magri sarà indicato se l’anno di supplenza concorra o meno ai tre anni di vincolo (come fatto con le assegnazioni provvisorie). Attendiamo eventuali indicazioni e disposizioni ministeriali.

6. Sono neoassunta alla scuola primaria e ho superato l’anno di prova. Nel frattempo ho preso l’abilitazione per la scuola secondaria, per cui ho presentato domanda in Gps prima fascia. Essendo stata assunta in un’altra provincia e avendo il vincolo triennale, prendere una supplenza su altra classe di concorso è l’unica possibilità che ho per riavvicinarmi a casa, non credo di avere alcuna possibilità di deroga per far richiesta di assegnazione provvisoria.
Se accetto supplenza sulla secondaria l’anno che svolgerò varrà per il vincolo triennale?

La lettrice, sebbene non lo specifichi, dovrebbe essere sottoposta al vincolo di cui all’art. 399/3 del D.lgs. 297/94 e all’art. 59/2017, ove è prevista , durante i tre anni di blocco, la possibilità di presentare domanda di assegnazione/utilizzazione provinciale nonché accettare supplenze al 30/06 e al 31/08. Essendo prevista dalla medesima normativa relativa al vincolo e considerato che per i medesimi docenti i quali ottengono l’assegnazione provvisoria l’anno si computa nel calcolo del triennio di permanenza, l’anno in supplenza potrebbe concorrere al raggiungimento dei tre anni, sebbene il servizio sarà valutato quale non di ruolo. Non possiamo, tuttavia, fornire una risposta, se prima non interviene il MIM a chiarire la situazione. Per completezza, ricordiamo alla lettrice quali sono le deroghe per presentare domanda di assegnazione provvisoria interprovinciale, magari vi rientra. Ecco le deroghe

7. Due anni fa ho ottenuto la mobilità territoriale nella scuola di attuale titolarità, per cui l’anno 2024/25 sarà il terzo (e ultimo) anno di vincolo.  Essendomi nel frattempo abilitata per altro ordine di scuola, ho proceduto all’iscrizione in GPS.  Qualora dovessi ricevere nomina a TD da GPS per il prossimo anno scolastico, cosa succederebbe all’ultimo anno di vincolo? Verrebbe prorogato all’anno 2025/26? Oppure durante il 2024/25 potrei chiedere la mobilità professionale per il 2025/26? Grazie

Vedi risposta alla domanda n. 4.

8. Sono un docente assunto da concorso ordinario anno 2023/2024, che non rientrerà nelle deroghe dell’assegnazione provvisoria. L’unica chance per tornare vicino alla mia famiglia in Toscana dalla Lombardia ( sede di titolarità con affitti alle stelle ) è l’art. 47 supplenza su altra classe di concorso. Nel caso dalle GPS riuscissi ad ottenere una supplenza per il prossimo anno questo sarebbe computato nel calcolo del triennio di permanenza  o esaurita la supplenza mi rimarrebbero comunque altri due anni ? Sia da USR che segreterie e sindacati ho avuto ( abbiamo avuto visto che abbiamo un apposito gruppo WhatsApp) pareri discordanti. Potreste fare chiarezza? Grazie mille

Vedi risposta alla domanda n. 6

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