Supplenze, nel 2022 docenti Scienze motorie della secondaria potranno avere incarico alla primaria. Le condizioni

Supplenze anno scolastico 2022/23: una delle novità potrebbe essere l’utilizzo dei docenti inseriti nelle classi di concorso A048 e A049 per incarichi nella scuola primaria. Quando e perché potrebbe avvenire ciò?
Concorso educazione motoria atteso nel 2022
Il concorso per l’introduzione di insegnanti specialisti alla scuola primaria, dovrebbe svolgersi nel corso del 2022. Il numero di posti a disposizione per gli anni scolastici 2022/23 e 2023/24
L’introduzione dell’educazione motoria interesserà in un primo tempo le classi V e IV della scuola primaria.
Chi può partecipare al concorso
Aspiranti in possesso di uno dei seguenti titoli
- laurea magistrale LM-67 Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattative»
- laurea magistrale classe LM-68 «Scienze e tecniche dello sport
- laurea magistrale nella classe di concorso LM-47 Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie
- titoli di studio equiparati alle predette lauree magistrali ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 ottobre 2009, n. 233: laurea 53/S Organizzazione e gestione dei
servizi per lo sport e le attività motorie
75/S Scienze e tecnica dello sport
76/S Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattative
Necessari i 24 CFU in discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche di cui al DM 616/2017.
La legge di Bilancio stessa ipotizza che si possa non fare in tempo ad avere le graduatorie pronte per l’anno scolastico 2022/23, ma la riforma partirà comunque.
Utilizzo dei supplenti delle scuole secondarie
L’escamotage è rappresentato proprio dall’utilizzo degli insegnanti delle scuole secondarie, classi di concorso A048 e A049, per supplenze nella scuola primaria.
“Qualora il concorso non sia concluso entro l’inizio dell’anno scolastico 2022/23 sarà possibile attribuire contratti di supplenza anche ai soggetti collocati nelle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all’articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124 nelle classi di concorso A048 – Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di II grado e A049 – Scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di I grado. ”
N.B. L’insegnante di educazione motoria impegnato nella scuola primaria è equiparato, quanto allo stato giuridico ed economico, agli insegnanti del medesimo grado di istruzione. Lo stipendio quindi sarà quello di insegnante della scuola primaria
Problema supplenze: sarà possibile completare orario tra secondaria e primaria? Se ne riparlerà successivamente, una risposta è prematura.