Supplenze: il Miur ripristina recupero punteggio per gli ATA, ma la nota è imperfetta

Di Lalla
WhatsApp
Telegram

Lalla – Si ha l’impressione che il Ministero abbia qualcosa da farsi perdonare dagli Ata, con l’emanazione della nota n. 2932 del 22 marzo, con la quale assegna il punteggio al personale Ata che avrebbe avuto diritto alle nomine su posti attualmente ricoperti, invece, da personale titolare di contratti fino all’avente diritto ex art.40 legge 449/97 e inserito nelle graduatorie di istituto. Ma la nota presenta una dicitura erronea che potrebbe creare problemi.

Lalla – Si ha l’impressione che il Ministero abbia qualcosa da farsi perdonare dagli Ata, con l’emanazione della nota n. 2932 del 22 marzo, con la quale assegna il punteggio al personale Ata che avrebbe avuto diritto alle nomine su posti attualmente ricoperti, invece, da personale titolare di contratti fino all’avente diritto ex art.40 legge 449/97 e inserito nelle graduatorie di istituto. Ma la nota presenta una dicitura erronea che potrebbe creare problemi.

La nota, per il personale Ata, deriva dagli innumerevoli tentativi di conciliazione pervenuti agli Uffici Scolastici territoriali per il danno subito.

La nota, ci fa notare il collega Mario Di Nuzzo, afferma

…<In considerazione del ritardo della procedura di transito dei docenti inidonei nel profilo ATA, si ravvisa l’opportunità che, in sede di conciliazione con gli Uffici Scolastici Territoriali o presso le Direzioni Provinciali del Lavoro, venga riconosciuta la validità del servizio, ai soli fini giuridici, a coloro i quali si trovavano in posizione utile per il conferimento di supplenza annuale o temporanea>…
A tal proposito, le faccio notare che gli incarichi assegnati dagli UU.SS.PP., ora AA.TT., in base alla normativa vigente, riguardano incarichi annuali o fino al termine delle attività didattiche nonchè part-time aventi durata rispettivamente fino al (31/08 / 30/06).

quindi testualmente <a coloro i quali si trovavano in posizione utile per il conferimento di supplenza annuale o temporanea>.

Ebbene, per quanto riguarda le supplenze temporanee le stesse possono essere assegnate per motivate esigenze, (malattia, maternità, ecc.) dai Dirigenti Scolastici per scorrimento delle graduatorie d’istituto di 1^ fascia, quindi la nota presenta una presunta anomalia, non essendo attribuibili tali supplenze da Graduatorie Permanenti ATA.

D’altra parte i margini di autonomia dei vari AA.TT., non giustificherebbero presunte iniziative lesive dei diritti del personale medesimo, e rimane implicito, che i contratti fino all’avente diritto ex art. 40 legge 449/97, non sono da attribuire alle nomine degli AA.TT., almeno per quest’anno, essendo stata espressamente prevista già da fine agosto la nomina da parte dei Dirigenti Scolastici sui posti di cui sopra con apposita nota ministeriale Prot. 6340/bis del 30 agosto 2012.

Dunque si suppone che la nota sia rivolta a <a coloro i quali si trovavano in posizione utile per il conferimento di supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche > e non temporanea, come si evince dalla nota sopraindicata; 

Inoltre, aggiunge il precario ATA, in funzione del ritardo della procedura di transito dei docenti inidonei nei profili ATA, sono stati comunque danneggiati tutti coloro che sono utilmente inseriti in Graduatoria Permanente ATA, a vario titolo, tenuto conto che, non solo per i motivi sovraesposti, la scelta delle 30 scuole attraverso l’Allegato G – tramite la procedura di ISTANZE ON LINE  – é basata su un criterio di casualità e non di effettiva trasposizione del punteggio e posizione posseduti in Graduatoria Permanente dai candidati, quindi non essendo previsto alcun DM Salvaprecari per l’A.S. 2012/13, con la concomitante scelta su base distrettuale delle istituzioni di ogni ordine e grado.

Sarebbe più corretto valutare la fattibilità di estendere tale beneficio giuridico, “A TUTTO” il personale incluso nelle Graduatorie Permanenti ATA e non solo a quello che avrebbe avuto diritto alle nomine su posti attualmente ricoperti, invece, da personale titolare di contratti fino all’avente diritto ex art. 40 legge 449/97 e inserito nelle graduatorie d’istituto.

Ciò si giustifica per la mancata attuazione di un DM Salvaprecari per l’a.s. 2012/13 e per il mancato accoglimento dell’ emendamento alla Legge di Stabilità riguardante le supplenze temporanee, riferiti al personale ATA inserito a pieno titolo nelle graduatorie permanenti di cui all’art. 554 del D. Lgs 297/94, nonché nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di cui ai DD.MM.75/2001 e 35/2004, ove si applicassero le disposizioni di cui all’art.2 comma 2 del DM 12 ottobre, 2011, n. 92, nonché, per gli effetti scaturiti dalle politiche di razionalizzazione miranti esclusivamente al taglio della spesa pubblica, a cui si sono aggiunti gli effetti del dimensionamento, delle nuove regole del turn-over, del transito dei Docenti inidonei nei profili ATA, che non consentono ai precari di superare questa oggettiva difficoltà di stabilizzazione del lavoro e di vedere garantito quantomeno il punteggio giuridico con effetto retroattivo dal 01/09/2012, senza maggiori oneri per il bilancio statale.

Ata. Chiarimenti punteggio supplenze

Recupero punteggio ATA vittoria dell’Anief

WhatsApp
Telegram

Studenti stranieri, integrazione e inclusione, FORMAZIONE OBBLIGATORIA: Metodologie, Italiano L2, unità di apprendimento pronte, tic e valutazioni. 25 ore di certificazione