Supplenze, MIUR: no contratti sino ad avente diritto ma con data certa. Quando si può perdere posto
Il Miur ha pubblicato l’annuale circolare sulle supplenze per l’anno scolastico 2018/19. Vediamo in questa scheda la novità relativa ai contratti.
La circolare riprende una delle novità introdotte dal CCNL 2016-18, riguardante i contratti a tempo determinato.
Contratti a tempo determinato: devono indicare la data di termine
L’articolo 41, comma 1, del Contratto, richiamato dalla circolare, così dispone:
I contratti a tempo determinato del personale docente, educativo ed ATA devono recare in ogni caso il termine…
I contratti a tempo determinato del personale della scuola, dunque, non possono più essere “sino ad avente titolo”, ma devono recare il termine, ossia la fine della supplenza. Ciò anche quando si è in attesa della pubblicazione di nuove graduatorie.
Cause di risoluzione
Pur riportando la data di termine, il contratto può essere risolto, come detta sempre il succitato articolo 41, comma 1:
[… ]Tra le cause di risoluzione di tali contratti vi è anche l’individuazione di un nuovo avente titolo a seguito dell’intervenuta approvazione di nuove graduatorie.
I contratti, in conclusione, devono recare in ogni caso il termine della supplenza, tuttavia possono essere risolti e la supplenza attribuita ad un nuovo docente avente titolo in seguito alla pubblicazione di nuove graduatorie (cosa che succede spesso con la pubblicazione delle graduatorie di istituto).