Supplenze: limite dei 36 mesi non si applica a supplenze temporanee. Chiarimento su posto al 30 giugno
Riportiamo le ultime risposte dei nostri consulenti nella rubrica "Chiedilo a Lalla". Ricordiamo che per le istituzioni scolastiche abbiamo approntato un canale di consulenza gratuita e con risposta garantita.
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Contratto per scrutini ed esami. Chiarimenti per la scuola
Scuola – Nella nostra scuola si è verificato il seguente caso: Il docente titolare si è assentato ininterrottamente dal 7 gennaio 2016 fino al termine delle lezioni. Per diversi motivi, il titolare è stato sostituito da due supplenti: – il primo supplente ha lavorato dal 09/01/2016 fino al 31/03/2016 (dimissioni per motivi di studio) – il secondo supplente ha lavorato dal 08/04/2016 al 10/06/2016. Si chiede di sapere se, relativamente al contratto da stipulare per il periodo di scrutini/esami, per il supplente si possano far valere le condizioni previste dall’art. 37 del CCNL (considerato che la sostituzione ha avuto una durata inferiore ai novanta giorni) o se lo stesso debba essere nominato per gli scrutini e poi per gli esami ai sensi della MIUR prot. n. 9038 del 17.06.2009 (giorni di effettivo impegno). Si ringrazia per il prezioso contributo che vorrete fornirci e si porgono distinti saluti. Ci permettiamo di segnalare l’urgenza.
Michele – Gentilissimi,vorrei un chiarimento in merito al divieto oltre i 36 mesi supplenze nelle Scuole Statali). Se si sta sostituendo UN ALTRO DOCENTE, il contratto non rientra nel computo dei trentasei mesi.
Se – INVECE – la supplenza è su posto vacante e disponibile, allora il contratto rientra nel computo, a prescindere dal fatto che sia al 30 giugno o al 31 agosto. Ho capito bene?
Proroga per esami docenti di sostegno. Chiarimenti per la scuola
Scuola – Salve, in relazione alla proroga dei contratti per docenti supplenti impegnati per la partecipazione agli Esami conclusivi del Primo Ciclo di Istruzione, si chiede quale contratto sia da prorogare nel caso in cui due docenti di sostegno siano in servizio sullo stesso alunno disabile. A causa infatti dell’astensione facoltativa del docente titolare le n. 6 ore di sostegno di un alunno sono state suddivise nel seguente modo: Docente A: effettua 4 ore e richiede una riduzione per allattamento per le restanti 2 ore Docente B: effettua 2 ore derivanti dalla riduzione per allattamento del Docente A Grazie per il prezioso servizio di consulenza
Domanda messa a disposizione supplenze: può essere inviata in qualsiasi periodo dell’anno scolastico
Veronica – Vorrei presentare domanda di messa a disposizione e vorrei sapere se c è un periodo dell’anno in cui vanno presentate o in cui è consigliato presentarle. Inoltre vorrei sapere se è possibile inviarle anche alle scuole paritarie. Grazie mille Buona giornata
Supplenze 2016/17: riuscirò ad avere almeno uno spezzone?
Francesca – Cara Lalla, insegno matematica e scienze alle scuole medie (vecchia A059), sono iscritta nella GAE di Cosenza. Secondo te, dopo questa fase di mobilità e con il nuovo personale di potenziamento, c’è il rischio per l’AS 2016 2017 di non riuscire ad ottenere neanche l’incarico annuale dell’USP? Anche solo spezzoni di cattedra? Grazie mille