Supplenze, l’eventuale cancellazione da GPS per accettare supplenza da MAD vale per due anni scolastici, fino al 2024

Supplenze: l’anno scolastico 2022/23 risulta complicato perchè tanti posti che ci aspettavamo di coprire con personale a tempo indeterminato sono ancora scoperti, per cui c’è una moltiplicazione degli incarichi di supplenza, cui si aggiungono i pasticci dell’algoritmo. tanta la delusione da parte degli aspiranti docenti che negli anni precedenti avevano lavorato e adesso sono ancora in attesa di un incarico. Certamente l’anno scolastico è ancora lungo ma c’è una questione che più di tutte tiene banco: il divieto di presentare le MAD da parte di aspiranti inseriti in una qualsiasi graduatoria.
MAD: chi può presentare domanda
La domanda di messa a disposizione è inviata dagli aspiranti alle scuole per indicare la propria disponibilità ad accettare eventuali incarichi di supplenza ma non tutti possono presentarla.
L’OM n. 112/2022, infatti, come richiamato nella circolare sulle supplenze, ha disposto che possono presentare le domande MAD i soli aspiranti non inclusi in nessuna graduatoria della stessa o di altra provincia.
E, alla luce delle richieste avanzate dai sindacati in merito, la risposta del Ministero continua ad essere rapportata al fatto che per il biennio 2022/24 il divieto è inserito nell’Ordinanza e non solo nella circolare annuale, sempre derogata.
Nella domanda, gli aspiranti interessati devono dichiarare (ai sensi del DPR 445/2000):
- il titolo di studio posseduto (e i relativi estremi di conseguimento), compresi gli eventuali CFU/esami necessari per accedere alla classe di concorso (nel caso dei docenti della secondaria);
- gli estremi del conseguimento dell’eventuale titolo di abilitazione e/o specializzazione posseduti;
- di non essere inseriti in nessuna graduatoria della stessa o di altra provincia.
Attribuzione della supplenza
Ai fini dell’attribuzione della supplenza tramite MAD, il dirigente scolastico procede nell’ordine seguente:
- aspiranti abilitati e specializzati (nel caso di supplenza su posto di sostegno);
- aspiranti in possesso del previsto titolo di studio;
- aspiranti che stanno conseguendo il titolo di studio (al riguardo non è indicato – nell’OM e nella circolare – alcun limite riguardo ad esempio agli anni di corso già maturati ovvero ad eventuali CFU già acquisiti).
Sottolineiamo che:
- sia l’OM che la circolare non forniscono indicazioni in merito all’assegnazione della supplenza in presenza di più aspiranti in possesso di abilitazione/specializzazione o in possesso del titolo di studio, lasciando libertà alle istituzione scolastiche;
- gli aspiranti, che hanno ottenuto l’incarico tramite MAD, sono sottoposti agli stessi vincoli e criteri previsti dall’OM 112/2022, incluse le sanzioni di cui all’articolo 14 della medesima ordinanza.
Cosa non dice la circolare
L’OM n. 112 del 6 maggio 2022 non introduce sanzioni, né per l’aspirante, né per la scuola che dovesse assumere – ricorrendone le condizioni – un docente già inserito in GPS di altra provincia(di contro, questo non significa che non potranno essere previste, anche perché – a differenza degli anni precedenti il divieto è introdotto in una ordinanza e non solo nell’annuale circolare sulle supplenze).
L’ordinanza non indica inoltre quali soluzioni dovrebbero trovare i Dirigenti Scolastici qualora dovessero ritrovarsi nelle medesime condizioni degli ultimi due anni scolastici, quando il ricorso alle MAD è stato massiccio. Probabilmente, con l’aggiornamento delle GPS, la situazione potrebbe essere mutata e il rapporto tra supplenze e aspiranti in graduatoria mutato, i prossimi mesi potremo dire se la previsione del Ministero sarà stata corretta o meno.
La cancellazione volontaria dalla GPS
Alcuni aspiranti, stanchi di attendere la deroga da parte del Ministero, chiedono di poter essere cancellati dalle GPS.
Attenzione: la cancellazione sarà valida per tutto il periodo di vigenza delle graduatorie, quindi sia per l’anno scolastico 2022/23 che 2023/24.
Consigliamo ai nostri lettori di riflettere accuratamente su questa circostanza, magari consultando gli uffici provinciali e le strutture territoriali dei sindacati.
La consulenza
È possibile richiedere consulenza all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali)