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Supplenze: lavoro già da MAD in altra provincia con contratto al 31 agosto, se mi chiamano da GPS devo accettare?

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#insegnanti #dad

Supplenze anno scolastico 2022/23: la situazione si complica. I docenti che sono riusciti ad avere un incarico da MAD, anche fino al 31 agosto, chiedono in merito ai loro diritti e doveri. Che però non sono inseriti in nessun regolamento e che coinvolgono sia la scuola che ha stipulato il contratto sia l’ufficio scolastico di partenza.

Io sono iscritta alle GPS ma non sono stata chiamata, quindi ho iniziato a lavorare da qualche settimana con un contratto al 31/08 da MAD in atra provincia. Essendo una cattedra completa non vorrei rinunciare, ma se venissi chiamata da GPS cosa dovrei fare? Devo per forza accettare il contratto da GPS anche se fossero meno ore? Grazie

Posto che quando ha presentato domanda di assunzione da MAD lei avrà dichiarato di essere inserita in GPS di altra provincia e che quindi la scuola che l’ha assunta avrà ben chiara la situazione, come indicato dalla  circolare del 29 luglio 2022

“le domande di messa disposizione rese in autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, devono contenere tutte le dichiarazioni necessarie per consentire la verifica puntuale dei
suddetti requisiti da parte dei dirigenti scolastici, ivi compresi gli estremi del conseguimento del titolo di abilitazione e/o del titolo di specializzazione, nonché la dichiarazione esplicita dell’interessato di non essere inserito in alcuna graduatoria della stessa o di altra provincia”

purtroppo a questa domanda non c’è una risposta ben precisa.

E tuttavia il quesito è interessante.

Da un lato sappiamo, dall’OM n. 112 del 6 maggio 2022 che il docente, già nominato da graduatoria di istituto su una supplenza che lo soddisfa, non è obbligato ad accettare l’eventuale nomina da GPS arrivata successivamente, per non incorrere nelle sanzioni previste per la rinuncia all’incarico.

A dirlo è l’OM n. 112 del 6 maggio 2022 all’art. 14 comma 3

“Il personale in servizio per supplenza conferita sulla base delle graduatorie di istituto ha facoltà di lasciare tale supplenza per accettare una supplenza ai sensi dell’articolo 2, comma 4, lettere a) e b). Gli effetti sanzionatori di cui al comma 1 non si producono per il personale che non eserciti detta facoltà, mantenendo l’incarico precedentemente conferito”

Quindi se il docente è già assunto da graduatorie di istituto e non ha interesse per la nomina conferita successivamente da GPS, il rifiuto non sarà soggetto a sanzione.

E se la nomina è arrivata tramite MAD? 

Su questo punto l’Ordinanza non dice nulla, se non che

“Gli eventuali contratti a tempo determinato stipulati con aspiranti non inseriti in graduatoria e tramite le cd. MAD sono soggetti agli stessi vincoli e criteri previsti dall’ordinanza, ivi incluse le sanzioni previste dall’articolo 14 dell’OM 112/2022”

quindi, per il Ministero, il quesito posto dalla collega non dovrebbe neanche verificarsi. Se il docente inserito in GPS non può presentare domanda, va da sè che non potrà essere assunto da MAD. Il resto è una conseguenza che esula dalla normativa.

Se la docente è sicura di aver seguito la normativa, cioè dichiarato nella domanda MAD la propria presenza in GPS di altra provincia e la scuola è consapevole di tale assunzione avvenuta perchè non era possibile reperire altri docenti in possesso di titolo, qualora si verifichi tale caso bisogna contattare l’Ufficio Scolastico per chiedere chiarimenti e capire come fare.

In ogni caso, a nostro parere, poiché la deroga alla mancata sanzione esiste da normativa solo per l’assunzione da GPS, qualora venga mantenuta la supplenza da MAD in ogni caso la sanzione per mancata accettazione da GPS deve scattare, per condizione di parità con i colleghi.

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