Supplenze: lasciare un incarico da GI al 30/6 per accettarne un altro da GI al 31/8. Si può?

Spesso i docenti che accettano una supplenza al 30/6 invocano il “miglioramento della supplenza” pensando di poterne accettare una al 31/8. è davvero così?
Fabio scrive
Buongiorno, sono un docente iscritto in terza fascia, se io accettassi una supplenza fino al 30/06 prendendo quindi servizio in quella scuola, se dovesse arrivarmi una supplenza fino al 31/08 in un altra classe di concorso posso accettarla? Grazie distinti saluti
Convocazioni da GAE
L’art. 3, comma 5, del D.M. 131/07 (Regolamento delle supplenze) consente, unicamente durante il periodo di espletamento delle operazioni di attribuzione di supplenze a livello provinciale e prima della stipula dei relativi contratti, che l’aspirante rinunci, senza alcun tipo di penalizzazione, ad una proposta contrattuale già accettata, relativa a supplenza temporanea sino al termine delle attività didattiche, esclusivamente per l’accettazione successiva di proposta contrattuale per supplenza annuale, per il medesimo o diverso insegnamento
Convocazioni da GI
La convocazione da GI non ha invece “periodi” di espletamento di operazioni, in quanto è direttamente inviata agli interessati che dovranno, prima dare conferma di accettazione e poi assumere servizio, solo per quella determinata convocazione.
Conclusioni
Nel caso del collega non sarà quindi possibile lasciare una supplenza già in corso al 30/6 dalle GI per altra disponibile al 31/8 sempre dalle GI.
Il regolamento delle supplenze, per le supplenze conferite dalle GI, prevede infatti che sia possibile lasciare solo una supplenza breve per un’altra che arrivi al termine delle lezioni, al 30/6 o al 31/8.
In nessun caso è quindi possibile lasciare una supplenza al 30/6 per altra al 31/8, anche se la seconda è ad orario intero e la prima è uno spezzone orario.
Non è neanche possibile lasciare una supplenza al termine delle lezioni per altra al 30/6 o 31/8.
Gli unici casi previsti sono per le convocazioni dalle GAE e durante l’espletamento delle operazioni, oppure quando la successiva convocazione avviene dalle GAE:
è infatti sempre possibile lasciare la supplenza in corso conferita dalla GI (anche al 30/6) per altra supplenza conferita dalle GAE, al 30/6 o al 31/8. Ciò indipendentemente dalla consistenza oraria.
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