Supplenze ITP: chiarimenti su permanenza o depennamento da II fascia istituto

Supplenze a.s. 2019/20 per gli ITP: riepilogo della circolare Miur del 28 agosto 2029 in merito alla gestione del contenzioso e all’attribuzione degli incarichi.
Nella circolare si richiamano le sentenze del Consiglio di Stato n. 4503 e n. 4507 del 2018, che hanno dichiarato non abilitante il diploma ITP, per cui ai docenti in possesso di tale titolo non spetta l’inserimento nella II fascia delle graduatorie di istituto.
Pertanto:
- i docenti inseriti in II fascia destinatari delle succitate sentenze e di altre analoghe dovranno essere esclusi dalla predetta fascia;
- in caso di provvedimenti di carattere cautelare o di sentenze non definitive, i docenti interessati dovranno essere inseriti in II fascia con riserva;
- in caso di sentenze favorevoli definitive e quindi non più impugnabili (sentenze passate in giudicato), si dovrà confermare l’inserimento in II fascia “pleno iure”
Nel caso di attribuzione di supplenza a docenti ITP inseriti con riserva, il contratto dovrà contenere apposita clausola risolutiva espressa, che lo condiziona alla definizione del giudizio.
Si evidenzia che resta fermo il diritto all’inserimento a pieno titolo degli ITP nella III fascia delle graduatorie di istituto.
La circolare sulle supplenze a.s. 2019/20
Proponiamo ai nostri lettori uno schema riassuntivo dell’Ufficio Scolastico di Torino