Supplenze, il completamento orario non è possibile su servizio contemporaneo docente e ATA

Docenti e ATA possono prendere supplenza su spezzone orario, conservando titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle varie graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento d’orario. E’ possibile un completamento orario come docente e personale ATA contemporaneo?
Una nostra lettrice scrive:
Salve, ho preso supplenza come cs e sono iscritta alle gps docenti. Posso completare lo spezzone con una supplenza su docenza?
Non è mai possibile un completamento orario (quindi servizio contemporaneo) come personale docente e personale ATA.
Ricordiamo le modalità e i criteri che consentono il completamento orario per il personale docente e ATA:
- esclusivamente nell’ambito della provincia in cui si è già accettata la supplenza ad orario non intero (non è quindi possibile completare il proprio orario di servizio in due diverse province);
- Docenti: fino al raggiungimento dell’orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo (25 ore settimanali nella scuola dell’infanzia, 24 ore nella scuola primaria, 18 ore nella scuola secondaria) Personale ATA: fino a 36 ore.
- anche mediante il frazionamento orario delle relative disponibilità, salvaguardando in ogni caso, per il personale docente, l’unicità dell’insegnamento nella classe e nelle attività di sostegno;
- con più rapporti di lavoro a tempo determinato da svolgere in contemporaneità esclusivamente, per il personale docente, per insegnamenti per i quali risulti omogenea la prestazione dell’orario obbligatorio di insegnamento prevista per il corrispondente personale di ruolo. Pertanto, mentre è possibile un completamento orario tra scuola di I e II grado (in entrambi i gradi di scuola l’orario settimanale è di 18 ore), non è assolutamente possibile completare l’orario tra scuola secondaria e scuola infanzia e/o primaria oppure tra scuola dell’infanzie e scuola primaria; personale ATA: solo per il medesimo profilo;
- Personale docente: anche tra posto comune e di sostegno;
- Personale docente: anche tra GAE/GPS e graduatorie di istituto;
- anche tra scuole statali e non statali, con rispettiva ripartizione dei relativi oneri, purché non si superi l’orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo (es. per la scuola secondaria non è possibile avere 18 ore nella scuola statale e 6 ore nella scuola paritaria e viceversa) o le 36 ore per il personale ATA;
- per il personale docente della scuola secondaria per tutte le classi di concorso, sia di primo che di secondo grado, sia cumulando ore appartenenti alla medesima classe di concorso sia con ore appartenenti a diverse classi di concorso;
- Personale docente: con il limite di massimo di tre sedi scolastiche e massimo due comuni (salvo diverse indicazioni a livello regionale o provinciale), tenendo presente il criterio della facile raggiungibilità. Il predetto limite vale per tutti gli ordini e gradi scuola. Personale ATA: nel limite massimo di due scuole, tenendo presente il criterio della facile raggiungibilità
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