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Supplenze, ho ottenuto cattedra nella scuola richiesta ma è su due sedi distanti 50 KM. È corretto?

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Supplenze anno scolastico 2022/23: ci sono anche docenti insoddisfatti della nomina ricevuta ma, come nel caso della collega, si è trattato di un errore di valutazione in fase di compilazione della domanda. Oppure si deve riflettere in maniera più approfondita a cosa dare importanza: se alla nomina, seppure scomoda, oppure alla cattedra migliore nelle condizioni più agevoli, se esiste.

Una nostra lettrice chiede

Sono una supplente inserita in GPS e GI nella provincia di Roma. Premesso che, avendo un buon punteggio nel modulo di scelta delle sedi, ho inserito solo scelte puntuali all’interno del Comune di Roma e non ho inserito spezzoni.

Al primo turno di nomine (il 09/09/22), ho ricevuto una supplenza da GPS su cattedra interna A050 al Liceo *** di Roma (18h fino al 30/06).

Purtroppo, solo dopo aver firmato la presa di servizio, mi hanno comunicato che avrei svolto le 18h su due sedi a 50 km di distanza in due comuni diversi: una sede è a Roma e l’altra a Cave. Le due sedi hanno un unico codice meccanografico.
Raggiungere la sede staccata di Cave comporta un notevole dispendio di tempo e denaro.

Mi chiedo:
– è un’assegnazione lecita?
– per una cattedra interna esiste un limite massimo di distanza tra due sedi?
– potrei eventualmente chiedere un part-time o una riduzione delle ore per evitare di dover andare in entrambe le sedi?
– entro quanti giorni si può rinunciare all’incarico dopo aver preso servizio?
– la distanza tra le due sedi potrebbe rientrare tra i “giustificati motivi” per evitare sanzioni?

La situazione è a dir poco anomala. Grazie

Chiariamo: la situazione non è anomala. Al contrario, è normale.

Anzi, per evitare di cadere in questi fraintendimenti, la redazione di Orizzonte Scuola aveva consigliato, nel periodo di presentazione della domanda, di valutare in modo approfondito le preferenze e stare attenti anche a questo

Supplenze GaE e GPS 2022, PREFERENZE: chi sceglie una scuola può essere assegnato anche ad un plesso lontano da sede centrale

e avevamo spiegato

“In caso di scuole con più plessi, anche in comune diverso, è possibile scegliere il plesso nell’istanza di partecipazione alle suddette supplenze?

La riposta è negativa, in quanto il docente viene assegnato ad una autonomia scolastica, che può comprendere o meno uno  più plessi anche in comune diverso da quello della predetta autonomia. Ciò discende dalla riforma introdotta dalla legge n. 107/2015, il cui articolo 1, comma 5, ha così disposto:

5. Al fine di dare piena attuazione al processo di realizzazione dell’autonomia e di riorganizzazione dell’intero sistema di istruzione, è
istituito per l’intera istituzione scolastica, o istituto comprensivo, e per tutti gli indirizzi degli istituti secondari di secondo grado afferenti alla medesima istituzione scolastica l’organico dell’autonomia, funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali delle istituzioni scolastiche come emergenti dal piano triennale dell’offerta formativa predisposto ai sensi del comma 14. I docenti dell’organico dell’autonomia concorrono alla realizzazione del piano triennale dell’offerta formativa con attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di coordinamento.

Alla luce della sopra riportata disposizione, l’organico degli istituti comprensivi con più plessi e degli istituti di istruzione superiore con più indirizzi, che prima della riforma avevano ciascuno un proprio codice, è stato unificato, per cui l’istituzione scolastica interessata ha un solo codice meccanografico. Essendo l’organico unificato, i docenti assegnati ad uno dei predetti istituti non può scegliere il plesso ma l’istituzione scolastica autonoma. Sarà poi il dirigente scolastico a procedere all’assegnazione dei docenti ai plessi, tenuto conto dei criteri generali deliberati dal Consiglio di Istituto e delle proposte del Collegio docenti.  Approfondisci

Alla luce di quanto detto, può verificarsi che il docente destinatario di una supplenza nell’istituto X, comprendente un plesso nel comune Y, sia poi assegnato nel predetto comune, che può trovarsi anche a diversi chilometri di distanza dalla sede “centrale” nel comune X.”

Quindi quello che è capitato alla collega rientra pienamente nella normativa.

Analizziamo quindi le altre domande

  1. potrei eventualmente chiedere un part-time o una riduzione delle ore per evitare di dover andare in entrambe le sedi?

“riduzione delle ore” non esiste. Può chiedere il part time, se è ancora in tempo. Numerosi uffici scolastici hanno infatti indicato la data massima entro cui inoltrare la richiesta, in modo da valutare in maniera complessiva le domande e capire se ci sono i termini per la concessione. Quindi non è possibile rispondere a priori. In linea teorica sì, nel concreto dipende dall’organizzazione dell’ufficio scolastico

2. entro quanti giorni si può rinunciare all’incarico dopo aver preso servizio?

Nella domanda c’è una contraddizione. Una cosa infatti è la rinuncia alla nomina conferita (che una sua precisa sanzione) entro la data massima indicata dall’ufficio scolastico, altro invece è l’abbandono del servizio (esperibile appunto dopo la presa di servizio, che ha ben altra sanzione).

La sanzione prevista dall’OM n. 112 del 6 maggio 2022 per abbandono del servizio

  • l’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze al 31/08 ovvero al 30/06, sia sulla base delle GAE che delle GPS, nonché, in caso di esaurimento o incapienza delle medesime (GaE e GPS), sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le classi di concorso e posti di insegnamento di ogni grado d’istruzione, per l’interno periodo di vigenza delle graduatorie medesime (quindi non si potranno ottenere le predette supplenze sia dalle graduatorie relativamente alle quali è stato abbondonato il servizio sia da tutte le altre graduatorie in cui si è ineriti, per gli aa.ss. 2022/23 e 2023/24).

3. la distanza tra le due sedi potrebbe rientrare tra i “giustificati motivi” per evitare sanzioni?

Assolutamente no, essendo una situazione nota prima della compilazione della domanda ed essendo stata una sua preferenza inserita.

L’ordinanza, tra l’altro, non prevede “giustificati motivi” per non incappare nelle sanzioni. Teoricamente sono tutti giustificati motivi.

Purtroppo la collega ha fatto un errore di valutazione nella presentazione della domanda. Avrebbe anche potuto essere più fortunata, con ore tutte in un’unica sede (che avrebbe potuto essere anche quella distante 50 km), ma purtroppo se la presenza delle due sedi è prevedibile, non è possibile sapere prima di settembre e dell’assegnazione dei docenti alle classi dove effettivamente si svolgerà servizio.

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