Supplenze graduatorie istituto, quando vanno pagati sabato e domenica e quando spetta proroga
Il docente, che completa l’intero orario settimanale di servizio, ha diritto al pagamento anche del sabato e della domenica, pur non rientrando nel contratto.
Pagamento sabato e domenica
La disposizione, che prevede il pagamento della domenica (e anche del sabato in caso di settimana corta), è contenuta nell’art. 2109, comma 1, del codice civile, è ripresa nel CCNL comparto istruzione e ricerca ed e’ richiamata annualmente nella circolare sulle supplenze.
- Nel caso di completamento di tutto l’orario settimanale ordinario, si ha ugualmente diritto al pagamento della domenica ai sensi dell’articolo 2109, comma 1, del codice civile” (nota supplenze);
- […] Nell’ipotesi che il docente completi tutto l’orario settimanale ordinario, ha ugualmente diritto al pagamento della domenica ai sensi dell’art. 2109, comma 1, del codice civile (art. 40 CCNL 2007).
Dunque, nel caso in cui il docente completi l’orario settimanale (25 ore nella scuola dell’infanzia, 22 + 2 di programmazione alla scuola primaria, 18 ore nella scuola secondaria), anche qualora la supplenza non prosegua, al supplente spettano il pagamento della domenica (e anche del sabato in caso di settimana corta). Ciò vuol dire che la supplenza deve svolgersi dal lunedì al venerdì (in caso di settimana corta, viceversa sino al sabato). Nei casi in cui la supplenza, ad esempio, inizi il martedì e termini il venerdì ovvero inizi il lunedì e termini il giovedì (e la supplenza naturalmente non prosegua), non avendo completato l’orario, il pagamento predetto non spetta.
Diverso è invece il caso in cui il docente inizi una supplenza il martedì e la stessa termini il venerdì e poi prosegua dal successivo lunedì: in tal caso, infatti, al supplente spetta la proroga della supplenza e conseguentemente il pagamento del sabato e della domenica, come previsto sempre dal summenzionato art. 40 del CCNL 2007:
Le domeniche, le festività infrasettimanali e il giorno libero dell’attività di insegnamento, ricadenti nel periodo di durata del rapporto medesimo, sono retribuite e da computarsi nell’anzianità di servizio […]
Proroga
Nello specifico, riguardo alla proroga, così leggiamo nell’articolo 13/11 della succitata OM 112/2022, richiamato nell’annuale nota sulle supplenze:
Al fine di garantire la continuità didattica, ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più, senza soluzione di continuità o interrotti solo da giorno festivo o da giorno libero dall’insegnamento, ovvero da entrambi, la supplenza temporanea è prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto.
Dunque:
- il contratto prorogato non presenta alcuno stacco, infatti decorre dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente (contratto);
- la proroga spetta nel caso in cui ad un primo periodo di assenza del titolare ne segua un altro o più, senza soluzione di continuità, ossia senza interruzione (es: titolare in malattia dal 18 al 25 settembre – da lunedì a lunedì- e poi nuovamente assente dal 26 settembre, quindi dal martedì successivo);
- la proroga spetta anche qualora ad un primo periodo di assenza del titolare ne segua un altro o più, interrotti solo da giorno festivo o da giorno libero dall’insegnamento ovvero da entrambi (es. 1: titolare assente da lunedì a venerdì e la scuola adotta la settimana corta, il titolare non giustifica il sabato e la domenica e si riassenta dal lunedì successivo, al supplente spetta la proroga con contratto che decorre dal sabato; es. 2: titolare assente da lunedì a mercoledì, giovedì ha il giorno libero e non giustifica l’assenza, si riassenta dal venerdì, al supplente spetta la proroga con contratto che decorre dal giovedì).
Ai fini della proroga, la motivazione dell’assenza del titolare deve essere sempre la medesima? Se cambia tipologia di assenza, non si procede alla proroga?
No, la proroga spetta a prescindere dalle procedure giustificative dell’assenza (ossia dalle motivazione dell’assenza), in quanto l’istituto ha la finalità di assicurare la continuità didattica agli allievi. Inoltre, nell’OM succitata non si fa alcuna distinzione in merito alle motivazioni che determinato l’assenza del titolare.
Quesito
Così chiede una nostra lettrice:
Sono una supplente breve e saltuaria in servizio presso la stessa scuola da settembre su una 104 biennale, tutti i miei contratti portano la dicitura sa/do no. Ho completato tutto l’orario settimanale previsto (25 ore settimanali), in quanto sono docente di scuola dell’infanzia, posso sapere cosa si intende con questa dicitura e perché eventualmente non viene conteggiato il pagamento del sabato e della domenica? Le sarei grata x una celere risposta. Saluti
La dicitura in questione (sa/do no) indica che non vanno retribuiti sabato e domenica, come si può leggere in un manuale del MEF del 2021 ed anche nel manuale SIDI, dedicati ai contratti: Diritto Pagamento Sa/Do (No, Solo Domenica, Entrambi). Chiarito ciò, come sopra riportato, alla lettrice spettano il pagamento del sabato e della domenica. A ciò aggiungiamo il fatto che, se la titolare presenti il congedo dal lunedì al venerdì e poi dal lunedì successivo (considerato che nel quesito la lettrice afferma di prestare servizio dal mese di settembre) al venerdì, alla lettrice spetta la proroga del contratto, per cui il nuovo decorre dal giorno successivo alla scadenza del primo, come si legge nell’OM 112/2022 e nell’annuale circolare supplenze:
Ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più altri, senza soluzione di continuità o interrotto da giorno festivo, o da giorno libero, ovvero da entrambi, la supplenza temporanea, è prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto.
Pertanto, alla luce di quanto detto nel quesito, dal quale si evince che la lettrice presta servizio da settembre e la titolare non giustifica solo il sabato e la domenica, il problema non dovrebbe nemmeno sussistere, in quanto alla lettrice spetta la proroga.
NB: quanto detto sul pagamento del sabato e della domenica per il personale docente vale anche per il personale ATA (in questo caso l’orario settimanale è pari a 36 ore, mentre il riferimento contrattuale è l’art. 60 del CCNL 2007).
Le risposte ai quesiti
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