Supplenze graduatorie di istituto, titolare rientra con riduzione oraria: conferma contratto per continuità. Sanzione per rinuncia

Titolare in maternità rientra con riduzione oraria per allattamento: al supplente va confermato il contratto, sebbene con un numero inferiore di ore, per continuità didattica. Sanzione in caso di rifiuto e condizione per completamento orario.
Quesito
Così chiede una nostra lettrice:
Domani mi finirà una supplenza breve torna la prof originale da una maternità… So che mi daranno 5 ore per l’allattamento… Ma se vedo che non mi propongono il completamento, posso rifiutare sapendo che una malattia da 18 ore si libererà? Mi sembra strano venga considerata continuità didattica. Come posso essere obbligato avendo compilato per 12 ore minime in GPS? Non dovrebbe cambiare con G.I.
Premettiamo che, nel momento in cui la titolare rientra, fruendo dei riposi settimanali per l’allattamento, cambia il contratto che non sarà più ad orario intero. Nonostante ciò, trattasi di continuità didattica, in quanto la supplente continuerebbe ad operare nella stessa/e classi sebbene con un orario settimanale inferiore al precedente contratto. Considerato che nel quesito non è specificato e considerato il periodo in cui lo stesso è stato inviato, presumiamo che la docente titolare sia stata assente sino all’ultimo giorno di lezioni, non giustifica il periodo delle vacanze e rientrerà alla ripresa delle lezioni. Pertanto, si applicherà l’istituto della conferma di cui all’art. 13/12 dell’OM 112/2022:
Nel caso in cui a un primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro intervallato da un periodo di sospensione delle lezioni, si procede alla conferma del supplente già in servizio; in tal caso il nuovo contratto decorre dal primo giorno di effettivo servizio dopo la ripresa delle lezioni.
Dunque, nel caso in esame si concretizzano le condizioni indicate nella norma: il primo periodo di assenza della titolare è intervallato da un periodo di sospensione delle lezioni, per cui alla supplente sarà proposta la conferma del contratto a partire dal primo giorno di effettivo servizio dopo la ripresa delle lezioni (quindi dall’8 gennaio 2024), a condizione che la titolare rientri già da giorno 08/01/2024 con l’orario ridotto (causa allattamento, per cui è possibile fruire giornalmente di: due ore di permesso, se la giornata lavorativa è pari o superiore a 6 ore; un’ora, se la giornata lavorativa è inferiore a 6 ore) e non per l’orario intero, con successiva richiesta e concessione del permesso (in tale ultimo caso, infatti, verrebbe meno la continuità didattica in quanto la titolare rientrerebbe fisicamente in classe per tutto l’orario di servizio). Ciò che conta, ai fini della conferma e della continuità didattica, è che al primo periodo di assenza ne segua un altro intervallato da un periodo di sospensione delle lezioni, indipendentemente dal numero di ore del contratto. In definitiva, la titolare rientrerà svolgendo servizio solo in alcune delle sue classi, lasciando l’altra o le altre alla lettrice (come nel caso dei docenti che rientrano dopo il 30 aprile che, a seconda dei giorni di assenza – 90 o 150 – e delle classi in cui svolge il servizio – terminali o non terminali, possono rientrare solo in alcune classi e lasciare le altre alla supplente).
Chiarito che trattasi di continuità didattica, diciamo alla nostra lettrice che potrebbe rifiutare la conferma del contratto, tuttavia se la supplenza di 18 ore di cui parla riguarda la medesima classe di concorso/posto di insegnamento e la stessa scuola in cui rifiuterebbe la proroga, la stessa non potrebbe ottenerla. Infatti, la sanzione prevista per la rinuncia a una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma, anche a titolo di completamento, su posto comune, consiste nell’impossibilità di conseguire supplenze, per l’a.s. di riferimento, dalla specifica graduatoria di istituto sia per il medesimo insegnamento che per il relativo posto di sostegno dello stesso grado di istruzione. La sanzione non si applica a chi ha già fornito accettazione per altra supplenza. Esempio: docente incluso in GI per la A-01 e la A-60; rinuncia per la A-01; dalla scuola ove ha rinunciato non sarà convocato, per l’a.s. di riferimento, per la A-01 e per il posto di sostegno dello stesso grado (primo grado); può essere invece chiamato dalla stessa scuola per la A-60; può inoltre essere convocato dalle altre scuole (nelle cui GI è incluso) sia per la A-01 sia per la A-60 sia per sostegno (anche primo grado).
In definitiva, se la nostra lettrice rinuncia alla conferma del contratto e la supplenza di 18 ore è nella stessa scuola e per la stessa classe di concorso/posto, non potrà ottenerla.
Quanto al completamento orario, ricordiamo alla lettrice che la richiesta di spezzoni è stata effettuata per le sole GPS e non anche per le GI e che il completamento è possibile solo con altri spezzoni orario, in quanto nell’OM n. 112/2020 è chiaramente scritto che non è possibile frazionare un posto al predetto fine:
RITENUTO di non accogliere la richiesta del CSPI di prevedere, all’articolo 12, comma 12, e all’articolo 13, comma 20, che il completamento possa attuarsi anche mediante il frazionamento orario delle relative disponibilità, al fine di salvaguardare l’unicità dell’insegnamento nella classe e nelle attività di sostegno ed evitare la creazione di ulteriori frazionamenti orari;
Sanzioni GI
Sanzioni per rinuncia
Posto comune
L’aspirante che rinuncia ad una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma, anche a titolo di completamento, per posto comune:
- non potrà ottenere supplenze dalla specifica graduatoria di istituto sia per il medesimo insegnamento che per il relativo posto di sostegno dello stesso grado di istruzione. La sanzione riguarda la sola scuola da cui si è stati convocati, il solo anno scolastico di riferimento e gli aspiranti totalmente o parzialmente (che quindi devono completare l’orario) inoccupati; non si applica, invece, agli aspiranti che abbiano già fornito fornito accettazione per altra supplenza ovvero che siano occupati per l’intero orario di servizio.
Posto di sostegno
L’aspirante specializzato che rinuncia ad una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma, anche a titolo di completamento, per posto di sostegno:
- non potrà ottenere supplenze dalla specifica graduatoria di istituto sia per il medesimo posto di sostegno che per tutte le tipologie di posto o classi di concorso del medesimo grado di istruzione. La sanzione riguarda la sola scuola da cui si è stati convocati, il solo anno scolastico di riferimento e gli aspiranti totalmente o parzialmente (che quindi devono completare l’orario) inoccupati; non si applica, invece, agli aspiranti che abbiano già fornito fornito accettazione per altra supplenza ovvero che siano occupati per l’intero orario di servizio.
Mancata presa di servizio o mancata risposta
Le sanzioni sopra riportate sono applicate (secondo quanto detto sopra in merito alla distinzione tra posto comune e sostegno) anche a coloro i quali non perdono servizio dopo l’accettazione ovvero che non rispondono alla convocazione, nei termini previsti, per una qualsiasi proposta di contratto, per cui la comunicazione effettuata dalla scuola debba considerarsi effettivamente pervenuta al destinatario.
Abbandono del servizio
L’aspirante che abbandona il servizio non potrà ottenere supplenze sulla base delle graduatorie di istituto per tutte le graduatorie (classi di concorso/tipologie di posto) di ogni grado di istruzione, per l’intero periodo di vigenza delle graduatorie medesime.
In sostanza, non si potranno ottenere supplenze dalle GI, per il periodo di vigenza delle stesse (ricordiamo che l’a.s. 2023/24 è l’ultimo anno di vigenza delle predette graduatorie).
Le risposte ai quesiti
È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).
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