Supplenze graduatorie di istituto: sanzione per rinuncia. Si applica anche nelle scuole viciniori?

Supplenze graduatorie di istituto: la sanzione per i rinunciatari riguarda la specifica scuola. Si applica anche nelle scuole viciniori?
Supplenze graduatorie di istituto: quando si ricorre alle scuole viciniori
Le supplenze dalle GI sono attribuite secondo le indicazioni di cui all’articolo 13 dell’OM n. 88/2024 che, per i posti comuni, prevede lo scorrimento delle medesime graduatorie, nell’ordine di seguito indicato:
- prima fascia (in cui sono collocati gli aspiranti inclusi in GaE)
- seconda fascia (in cui sono collocati gli aspiranti inclusi nella prima fascia delle GPS)
- terza fascia (in cui sono collocati gli aspiranti inclusi nella seconda fascia delle GPS)
Qualora non sia possibile assegnare la supplenza scorrendo le tre suddette fasce, si ricorre alle graduatorie di istituto delle scuole viciniori, come si legge nel summenzionato articolo 13, comma 19:
Nel caso di esaurimento della graduatoria di istituto il dirigente scolastico provvede al
conferimento della supplenza utilizzando le graduatorie di altri istituti della provincia secondo il criterio di viciniorietà reso a tale fine disponibile dal sistema informativo.
In ultimo, qualora non sia possibile assegnare la supplenza utilizzando le GI delle scuole viciniori si ricorre agli Avvisi/Interpelli.
Quali sanzioni sono previste per le supplenze attribuite dalle graduatorie in esame? La risposta è fornita dall’articolo 14, comma 2, dell’OM 88/2024.
Sanzioni
Ecco una tabella di sintesi:
Le sanzioni sopra riportate sono applicate (secondo quanto detto sopra in merito alla distinzione tra posto comune e sostegno) anche a coloro i quali non prendano servizio dopo l’accettazione della supplenza ovvero che non rispondano alla convocazione, nei termini previsti, per una qualsiasi proposta di contratto, per cui la comunicazione effettuata dalla scuola debba considerarsi effettivamente pervenuta al destinatario.
Quesito
Quando le Graduatorie di Istituto risultano esaurite in quanto tutti gli aspiranti liberi sono già risultati rinunciatari, e quindi esclusi ai sensi dell’art. 14 comma 2 lettera a dell’OM 88/2024, questi mantengono il diritto ad essere convocati dalle graduatorie degli Istituti viciniori? Operativamente, la scrematura dovrebbe essere fatta manualmente in quanto le esclusioni registrate sulle GI, naturalmente, non vengono riportate. Questo comporterebbe un lavoro enorme e, diciamolo, demenziale, in quanto si tratterebbe di far passare centinaia di nominativi, per un tot di scuole, con un margine di errore molto elevato. Per contro pare decisamente illogico convocare (con la possibilità che accettino) persone già escluse dalle nostre GI. Non essendoci direttive chiare è chiaro che si potrebbero avere ricorsi in entrambi i casi, a seconda dell’interesse del ricorrente. Qual è il Vostro parere in merito? Ringrazio e saluto cordialmente.
Prima di rispondere al quesito, sebbene sopra riportato nello schema di sintesi, ricordiamo cosa prevede l’articolo 14, comma 2-lettera, dell’OM 88/2024, che riguarda proprio la sanzione relativa alla rinuncia di una proposta di supplenza o alla sua proroga o conferma (riportiamo solo la parte relativa ad una supplenza su posto comune):
a) la rinuncia a una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma anche a titolo di completamento, su posto comune, comporta, esclusivamente per gli aspiranti che non abbiano già fornito accettazione per altra supplenza, la perdita della possibilità di conseguire supplenze, con riferimento al relativo anno scolastico, dalla specifica graduatoria di istituto sia per il medesimo insegnamento che per il relativo posto di sostegno dello stesso grado di istruzione. Analogamente, la rinuncia ad una proposta di assunzione o alla sua proroga o conferma anche a titolo di completamento, per posto di sostegno, comporta, esclusivamente per gli aspiranti specializzati che non abbiano già fornito accettazione per altra supplenza, la perdita della possibilità di conseguire supplenze dalla specifica graduatoria di istituto sia per il medesimo posto di sostegno che per tutte le tipologie di posto o classi di concorso del medesimo grado di istruzione; la mancata assunzione in servizio dopo l’accettazione o la mancata risposta, nei termini previsti, ad una qualsiasi proposta di contratto per cui la comunicazione effettuata dalla scuola debba considerarsi effettivamente pervenuta al destinatario, equivale alla rinuncia esplicita;
Dunque nel caso di supplenza su posto comune, la sanzione, che consiste nell’impossibilità di ottenere supplenze (per l’a.s. di riferimento) sia per il medesimo insegnamento che il posto di sostegno dello specifico grado, riguarda la specifica graduatoria di istituto e non altre graduatorie. Lo stesso dicasi nel caso di supplenza su posto di sostegno che, per i soli specializzati, consiste nell’impossibilità di ottenere supplenze sia per il medesimo posto di sostegno che per tutte le tipologie di posto o classi di concorso del medesimo grado di istruzione.
Pertanto, considerato che la sanzione riguarda la specifica graduatoria di istituto e non quelle di altre scuole (con specifica graduatoria di istituto, infatti, non può che intendersi quella della scuola in cui si è rifiutato e solo per gli insegnamenti/posti interessati dalla sanzione), riteniamo che, stando alla lettera della disposizione in parola, sebbene possa sembrare poco logico (almeno nel caso indicato nel quesito), gli aspiranti rinunciatari vadano comunque convocati dalle graduatorie delle scuole viciniori (anche se probabilmente rifiuteranno lo stesso), considerato che trattasi di graduatorie afferenti a scuole diverse da quella in cui si è espressa la rinuncia. Del resto, si tratta di una situazione poco logica nel solo caso trattasi della medesima supplenza, ma potrebbe capitare una situazione simile ma relative a supplenze diverse e assegnate in periodi diversi.
Le risposte ai quesiti
È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).
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