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Supplenze graduatorie di istituto: rinuncia proroga, contratti avente titolo e accettazione altra supplenza. Risposte ai quesiti

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Iniziate le lezioni, svolti i primi turni di algoritmo e quindi assegnate le supplenze al 30/06 e al 31/08, le scuole iniziano a convocare dalle graduatorie di istituto. Rispondiamo ad alcuni quesiti giunti in merito in redazione, ricordando dapprima quali sono le sanzioni previste per le supplenze da GI nonché quali supplenze sono assegnate sino ad avente titolo.

Sanzioni

Le sanzioni per le supplenze attribuite dalle graduatorie di istituto:

  • sono indicate nell’art. 14, comma 2 – lettere a) e b), dell’OM n. 88/2024;
  • riguardano la rinuncia alla proposta di supplenza (e anche la proroga o conferma) e l’abbandono del servizio;
  • sono le medesime per la rinuncia, per la mancata presa di servizio dopo l’accettazione nonché per la mancata risposta alla convocazione.

Ecco quali sono.

Posto comune

  • Fattispecierinuncia ad una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma, anche a titolo di completamento, per posto comune.
  • Sanzione: impossibilità di ottenere supplenze dalla specifica graduatoria di istituto sia per il medesimo insegnamento che per il relativo posto di sostegno dello stesso grado di istruzione.
  • Applicazione: la sanzione riguarda la sola scuola da cui si è stati convocati (e il solo insegnamento di interesse), il solo anno scolastico di riferimento e gli aspiranti totalmente o parzialmente (che quindi devono completare l’orario) inoccupati; non si applica, invece, agli aspiranti che abbiano già fornito fornito accettazione per altra supplenza ovvero che siano occupati per l’intero orario di servizio.

Posto di sostegno

  • Fattispecierinuncia ad una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma, anche a titolo di completamento, per posto di sostegno.
  • Sanzione: per i soli docenti specializzati, impossibilità di ottenere supplenze dalla specifica graduatoria di istituto sia per il medesimo posto di sostegno che per tutte le tipologie di posto o classi di concorso del medesimo grado di istruzione.
  • Applicazione: la sanzione riguarda la sola scuola da cui si è stati convocati, il solo anno scolastico di riferimento e gli aspiranti totalmente o parzialmente (che quindi devono completare l’orario) inoccupati; non si applica, invece, agli aspiranti che abbiano già fornito fornito accettazione per altra supplenza ovvero che siano occupati per l’intero orario di servizio.

Posto comune e sostegno

  • Fattispecie: abbandono del servizio.
  • Sanzione: impossibilità di ottenere supplenze, sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le graduatorie (classi di concorso/tipologie di posto) di ogni grado di istruzione per cui si abbia titolo.
  • Applicazione: la sanzione riguarda tutte le scuole nelle cui graduatorie di istituto l’aspirante è incluso e si applica per l’intero periodo di vigenza delle graduatorie medesime (biennio 2024/26).

Contratti aventi titolo

Quanto alle supplenze da attribuire sino ad avente titolo, per l’a.s. 2024/25, sono di due tipologie:

  1. sui posti/cattedre per cui si attende l’attribuzione dalle GaE/GPS (tramite l’algoritmo);
  2. sui posti/cattedre accantonati per i vincitori dei concorsi PNRR 2023 scuola dell’infanzia e primaria.

Ne abbiamo parlato in Supplenze docenti fino ad avente diritto: sono possibili in due casi. Ecco quale data di termine devono avere i contratti

Quesiti

D1. Io sono iscritta in seconda fascia GPS (AAAA, EEEE, ADAA, ADEE) in quanto laureanda in scienze della formazione primaria. Nella giornata di ieri ho accettato una supplenza breve per posto di sostegno fino al 02/10/2024 con possibilità di proroga (supplenza su prolungamento maternità facoltativa, ossia congedo parentale). Qualora non accettassi la proroga cosa accadrebbe? Posso accettare supplenze su avente diritto o al 30/06? Ringrazio anticipatamente

R1. La sanzione per la rinuncia alla proroga è la medesima di quella prevista per la rinuncia alla supplenza, per cui la nostra lettrice, non essendo specializzata su sostegno, non potrà ottenere, per il solo a.s. 2024/25, supplenze su posto di sostegno (infanzia o primaria, a seconda della supplenza ottenuta sino al 2 ottobre p.v.) dalla scuola in cui esprimerà l’eventuale rinuncia alla proroga.

Quanto all’accettazione di un’eventuale supplenza sino ad avente diritto o al 30/06, dopo aver rinunciato alla proroga, conseguentemente a quanto detto sopra: non sarà possibile per posto di sostegno (infanzia o primaria, a seconda del grado cui ha rinunciato) nella scuola in cui ha espresso la predetta rinuncia; sarà invece possibile per posto comune e posto di sostegno di grado diverso da quello della rinuncia nella scuola in questione (quella cioè in cui ha espresso rinuncia) e per tutti i posti (comune primaria e infanzia nonché sostegno primaria e infanzia) nelle altre scuole nelle cui graduatorie di istituto risulta inclusa.

D2. Sono stata chiamata da graduatoria GI su sostegno alle medie per una breve supplenza fino al 5 ottobre. Stamattina ho preso servizio ma non ho ancora firmato il contratto. Ho saputo che partiranno da GI una supplenza su materia alle superiori fino a dicembre sulla scuola in cui ho insegnato lo scorso anno. Posso accettare la supplenza qualora iniziasse prima della scadenza (5 ottobre) della supplenza in corso? In attesa di una vostra risposta. Porgo distinti saluti

R2. Non è possibile lasciare una supplenza breve (quella sui lavora la lettrice) per un’altra breve sebbene più lunga (l’eventuale supplenza sino a dicembre). Qualora la lettrice lasciasse la supplenza in essere, andrebbe incontro alla sanzione prevista per l’abbandono del servizio (essendo tale ciò che farebbe), per cui non potrebbe ottenere supplenze da tutte le GI (per tutte le classi di concorso/posto e gradi di istruzione cui abbia titolo) in cui è inclusa per l’intero biennio di vigenza delle medesime graduatorie (2024-2026). Quanto al fatto che non abbia ancora firmato il contratto, ciò non influisce sulla sanzione, in quanto ha già effettuato la presa di servizio.

D3. Ho ricevuto convocazione da graduatoria istituto per uno spezzone di 6 ore fino al 30/6 con “contratto clausola risolutiva in attesa di eventuale nomina da APT” senza specificare art. di legge. Ma questi spezzoni pari o inferiori a sei ore non vengono assegnati solo dalle scuole, visto che algoritmo assegna solo spezzoni pari o superiori a 7 ore? Noto che le scuole a Roma si comportano in modo difforme, poiché alcune convocano invece per questi spezzoni fino al 30/6 senza clausola risolutiva. Inoltre mi chiedo se potrò lasciare questa supplenza per un’altra fino al 30/6 o al 31/8, anche da GI e non solo da Gps, senza clausola risolutiva senza subire sanzioni e se sarò pagata puntualmente entro il 23 di ogni mese oppure con i ritardi consueti delle supplenze brevi. Grazie per un riscontro.

R4. Gli spezzoni pari o inferiori a sei ore, che non concorrono a costituire una cattedra, sono assegnati dalle scuole, secondo la seguente procedura…Ecco quale. Quindi, quel che dice la lettrice è vero, tuttavia la scuola sta operando correttamente. Infatti, la dicitura “contratto clausola risolutiva in attesa di eventuale nomina da ATP” sta ad indicare che la scuola non ha ancora ottenuto la liberatoria dall’Ufficio provinciale per nominare su tale spezzone, in quanto potrebbe essere utilizzato per costituire una cattedra ovvero uno spezzone superiore a 6 ore e, nel frattempo, per coprire il servizio, la stessa (scuola) nomina sino ad avente titolo. Se lo spezzone orario (6 ore) non sarà utilizzato per il predetto fine, l’ATP darà la liberatoria alla scuola che procederà alla nomina dell’avente titolo, secondo la procedura sopra linkata, viceversa confluirà in una cattedra o concorrerà a formare uno spezzone di almeno 7 ore e quindi sarà assegnato da GaE o GPS. Quanto alla possibilità di accettare un’altra supplenza al 30/06 o al 31/08, lasciando lo spezzone di 6 ore, è sempre possibile se l’incarico arrivo da GPS. Stando, inoltre, a quanto scritto dall’USR Lazio in merito dei contratti sino ad avente titolo in attesa di nomina dalle GPS, la lettrice potrà lasciare lo spezzone sino ad avente titolo al 30/06 per una supplenza sempre al 30/06 o al 31/08 da GI senza clausola risolutiva, in quanto lo spezzone sino a 6 ore, attribuito con la suddetta clausola, è considerato una supplenza breve (la data del 30 giugno è indicata per il pagamento dello stipendio) e come tale può essere lasciato per una supplenza annuale o sino al termine delle attività didattiche (anche da GI). Quanto, infine, ai ritardi nel pagamento delle supplenze, questi riguardano le sole supplenze brevi.

Le risposte ai quesiti

È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).

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