Supplenze graduatorie di istituto, non si può lasciare spezzone al 30 giugno e non si può completare frazionando una cattedra intera
Il docente, che ottiene uno spezzone al 30/06 dalle graduatorie di istituto, non può lasciarlo per accettare un’altra supplenza dalle predette graduatorie, anche nel caso in cui trattasi di cattedra/posto con termine 31/08 oppure lo spezzone abbia più ore. Tutti i casi in cui si può lasciare una supplenza per un’altra.
Quesito
Così chiede una nostra lettrice:
Docente precaria di lettere negli istituti di primo e secondo grado. Ad oggi ho ricevuto parecchie mail di convocazione da GI per supplenze brevi di circa un mese 12h o 6 h settimanali, oggi è la prima volta che ricevuto una convocazione di 4 h per la classe di concorso A 022 ( italiano storia e geo istituto secondaria di primo grado) al 30.06.Vorrei dare adesione tramite SIDI, nel caso di nomina da GI e presa di servizio, dovessi ricever un’altra convocazione da GI per la durata di 18 h ore settimanali sulla stessa classe di concorso con durata al 30.06.24, posso accettare la supplenza da 18 h e licenziarmi dal contratto delle 4 h? C’è possibilità di completamento della cattedra da 4 h a 18h?
Le risposte alle due domande sono negative:
- non è possibile lasciare lasciare lo spezzone di 4 ore al 30/06, conferito dalle GI, per una supplenza attribuita sempre dalle GI su cattedra intera al 30/06 (e anche al 31/08). La lettrice, invece, può accettare un’eventuale supplenza al 30/06 o al 31/08 conferita da GaE o GPS (in tal caso, inoltre, qualora mantenesse la supplenza conferita dalle GI, non sarebbe sottoposta alle sanzioni per rinuncia relative alle supplenze conferite da GaE o GPS);
- Il completamento orario non è possibile frazionando una cattedra intera, ma solo tramite altre supplenze ad orario non intero, come leggiamo nell’OM 112/2022: RITENUTO di non accogliere la richiesta del CSPI di prevedere, all’articolo 12, comma 12, e all’articolo 13, comma 20, che il completamento possa attuarsi anche mediante il frazionamento orario delle relative disponibilità, al fine di salvaguardare l’unicità dell’insegnamento nella classe e nelle attività di sostegno ed evitare la creazione di ulteriori frazionamenti orari. Precisiamo che il riferimento per le GI è l’articolo 13/20 citato nel testo dell’OM riportato.
Lasciare una supplenza per un’altra: quando si può e quando no
Alla luce di quanto prevista dall’OM n. 112/2022, in particolare dall’articolo 14, relativo alle sanzioni per rinuncia alla supplenza ovvero per abbandono del servizio,
– non è possibile lasciare una supplenza:
- attribuita da GaE o GPS per un’altra attribuita dalle medesime graduatorie o dalle graduatorie di istituto (il divieto opera a prescindere della consistenza oraria e della durata della supplenza);
- attribuita da GI sino al 30/06 o al 31/08 per un’altra supplenza da GI al 31/08 o al 30/06, a prescindere dalla consistenza oraria;
- breve conferita dalle graduatorie di istituto per un’altra supplenza breve (il divieto opera anche qualora la seconda supplenza sia più lunga della prima e/o più consistente);
- breve conferita dalle graduatorie di istituto per un’altra supplenza conferita sempre dalle GI sino al termine delle lezioni;
- breve sino a giorni, nella scuola primaria e dell’infanzia, per un’altra supplenza attribuita sempre dalle GI, anche se più lunga;
– è possibile lasciare una supplenza:
- attribuita dalle graduatorie istituto (anche al 30/06 o al 31/08) per un’altra conferita dalle GaE o GPS (anche se di durata e consistenza oraria inferiore);
- breve attribuita dalle graduatorie istituto per un’altra conferita da GaE, GPS o GI al 30/06 o al 31/08.
Le risposte ai quesiti
È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali)
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