Supplenze graduatorie di istituto, completamento orario: condizioni e criteri. Tutte le info

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Supplenze dalle graduatorie di istituto: a chi e quali condizioni spetta il completamento, nel caso cui sia stata conferita una supplenza ad orario non intero.

Graduatorie di istituto: fasce e utilizzo

Le graduatorie di istituto, com’è noto, sono:

  • articolate in tre fasce [la seconda è corredata da un elenco aggiuntivo, in cui sono inclusi gli abilitati/specializzati inseriti i a pieno titolo nell’elenco aggiuntivo alla I fascia GPS (a.s. 2023/24), e da un secondo elenco aggiuntivo in cui sono inseriti i docenti inclusi nel secondo elenco aggiuntivo alla I fascia delle GPS (ove sono collocati i docenti inclusi in prima fascia GPS/elenco aggiuntivo in attesa di riconoscimento del titolo di abilitazione/specializzazione estero per l’a.s. 2023/24)];
  • utilizzate per coprire le supplenze brevi e saltuarie (malattia, maternità, congedo parentale…) e, in caso di esaurimento di GaE e GPS, anche per l’assegnazione delle supplenze annuali e sino al 30/06. In sostanza, tali graduatorie si utilizzano per tutte le supplenze diverse da quelle al 30/06 e al 31/08 (eccetto nei casi di esaurimento di GaE e GPS), nonché per tutte le supplenze da attribuire dopo il 31 dicembre dell’anno scolastico di riferimento (anche per quelle su posto disponibile e/o vacante).

Completamento orario

Il completamento orario riguarda i docenti, cui è stata conferita una supplenza ad orario non intero, orario di insegnamento settimanale che, ai sensi dell’articolo 28 del CCNL 2007 (contratto che sarà sostituito dall’Ipotesi di CCNL 2019/21, non appena vi sarà la firma definitiva), è il seguente:

  • 25 ore nella scuola dell’infanzia
  • 22 ore (più 2 di programmazione) nella scuola primaria
  • 18 ore nella secondaria di primo e secondo grado

Il completamento spetta a determinate condizioni e si concretizza nel rispetto di determinati criteri:

  1. hanno titolo, in riferimento alle utili posizioni occupate nelle varie graduatorie di supplenza, a completare l’orario di insegnamento gli aspiranti cui è attribuita, in assenza di posti interi, una supplenza ad orario non completo; ciò anche nei casi di attribuzione di supplenze con orario ridotto in conseguenza della costituzione di posti di lavoro a tempo parziale per il personale di ruolo [Es. 1: ottengo una supplenza nella scuola secondaria di 9 ore, in assenza di cattedre complete; posso successivamente completare. Es. 2: accetto una supplenza di 9 ore nella scuola secondaria, pur potendo optare per una cattedra completa; non ho più titolo al completamento orario];
  2. il completamento è possibile nell’ambito di una sola provincia, sino al raggiungimento dell’orario dell’orario obbligatorio di insegnamento previsto per il personale di ruolo;
  3. il completamento si può realizzare anche con più rapporti di lavoro contemporanei, a condizione che si tratti di insegnamenti per i quali risulti omogenea la prestazione dell’orario obbligatorio di insegnamento prevista per il personale di ruolo;
  4. per i docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, considerato che l’orario di insegnamento in detti gradi di istruzione è il medesimo, il completamento può avvenire per tutte le classi di concorso, sia di primo che di secondo grado, sia cumulando ore appartenenti alla medesima classe di concorso sia con ore appartenenti a diverse classi di concorso;
  5. il completamento può realizzarsi, nel rispetto del limite di massimo tre tre sedi scolastiche e massimo due comuni, tenendo presente il criterio della facile raggiungibilità;
  6. il completamento, secondo quanto detto nei punti precedenti, può realizzarsi anche tra scuole statali e non statali, con rispettiva ripartizione dei relativi oneri.

Relativamente ai punti 3 e 4 sopra riportati, a titolo esemplificativo, evidenziamo che:

  • l’aspirante, che ottiene una supplenza ad orario non intero nella scuola dell’infanzia, può completare solo con un’altra supplenza nella scuola dell’infanzia, così come chi ottiene una supplenza ad orario non intero nella scuola primaria, può completare nella sola scuola primaria;
  • l’aspirante, che ottiene una supplenza ad orario non intero nella scuola secondaria di primo grado, può completare con un’altra supplenza nella scuola secondaria di primo grado o anche di seconda, e viceversa;
  • non è possibile completare l’orario di una supplenza nella scuola dell’infanzia con un’altra nella scuola primaria o secondaria;
  • non è possibile completare l’orario di una supplenza nella scuola primaria con un’altra nella scuola dell’infanzia o secondaria;
  • non si può completare l’orario di una supplenza nella scuola secondaria con un’altra nella scuola dell’infanzia o primaria.

Aspiranti con incarico da GaE o GPS

L’aspirante, che ottiene una supplenza da GaE o GPS, può completare con una supplenza dalle GI? Sì, a condizione che abbia ottenuto lo spezzone in assenza di posti interi e, nel caso dei docenti inclusi in GaE, purché la graduatoria di istituto sia nella medesima provincia delle graduatorie di istituto (gli aspiranti inclusi nelle sole GPS, sono inseriti nelle graduatorie di istituto di seconda e terza fascia della medesima provincia delle predette graduatorie provinciali). Infatti, anche nel caso di incarico da GaE (o GPS) il completamento è possibile soltanto in una provincia.

Ai fini del completamento, le condizioni e criteri da seguire sono, in linea generale, le stesse di quelle sopra indicate, in sintesi: completamento in una sola provincia; completamento possibile solo se la supplenza con orario non completa è stata ottenuta in assenza di posti interi; completamento possibile con più rapporti di lavoro contemporanei relativi a  insegnamenti per i quali sia omogenea la prestazione dell’orario obbligatorio di insegnamento prevista per il personale di ruolo; i docenti della scuola secondaria possono completare indifferentemente sia nel primo che nel secondo grado; limite di tre scuola in due comuni, nel rispetto del criterio della facile raggiungibilità.

Come detto sopra, ribadiamo che L’OM n. 112 del 6 maggio 2022 precisa ” L’aspirante cui è conferita una supplenza a orario non intero pur in presenza di disponibilità di posti interi, non ha titolo a conseguire alcun tipo di completamento d’orario”.

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