Supplenze GPS: Tribunale dichiara illegittimo funzionamento algoritmo, docente ottiene incarico e punteggio

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Il Tribunale del Lavoro di Latina, accogliendo integralmente le tesi difensive dell’Avv. Maria Rosaria Altieri, con ordinanza del 28/12/2021, ha dichiara illegittimo l’algoritmo utilizzato dal MIUR il quale ha operato nel senso di considerare rinunciatari i docenti in un turno di nomina, nell’ipotesi in cui nel turno di nomina precedente non avevano ricevuto incarichi per mancanza di sedi disponibili tra quelle richieste nella domanda informatizzata delle supplenze.

Nel ricostruire il quadro normativo di riferimento, l’Avv. Altieri aveva evidenziato nel ricorso introduttivo l’illegittimità della condotta del Ministero in quanto nel caso di specie deve trovare attuazione il comma 9, dell’art. 4 del D.M. n. 242 del 30.07.2021 ai sensi del quale “La mancata assegnazione dell’incarico per le classi di concorso o tipologie di posto e per le sedi richieste consente la partecipazione alle successive procedure di conferimento delle nomine a tempo determinato di cui all’articolo 2, comma 4, lettere a) e b) dell’Ordinanza ministeriale, per le quali si applicano gli articoli 4 e 5 del presente decreto in quanto compatibili”.

Costituendosi il Ministero dell’Istruzione aveva richiamato la circolare dell’USR Lazio n. 44197 dell’11/11/2021, secondo cui: “come chiarito anche nella circolare ministeriale prot. n. 25089 del 6 agosto 2021, per le operazioni telematiche di quest’anno va inteso come rinunciatario il soggetto che non ha ricevuto assegnazione di sede per non aver presentato domanda, o per non aver indicato in essa un posto disponibile in una sede che poteva essergli assegnato. Sostanzialmente con le operazioni informatizzate adottate per l'a.s. 2021/2022 ha, quindi, rinunciato il soggetto che, pur in turno di nomina, non ha ricevuto una sede in conseguenza delle limitazioni alle sedi espresse nella sua domanda ovvero per non averla presentata”.

Il Giudice ha ritenuto il richiamo operato dalla difesa erariale errato e ha accolto integralmente la domanda cautelare formulata dalla difesa della ricorrente sulla base dell’assunto che l’art. 4 del D.M. 242/2017 consente di distinguere tre diverse fattispecie: rinuncia alla procedura, rinuncia all’incarico e rinuncia alla sede. La rinuncia alla sede, si verifica nel caso, come quello oggetto di ricorso, in cui il docente ha tempestivamente presentato l’istanza telematica ed ha quindi un chiaro interesse a partecipare alla procedura straordinaria di reclutamento supplenti ma si è reso disponibile ad assumere l’incarico solo in alcune delle sedi rientranti nel perimetro geografico dell’USP competente e non in altre.

Mentre la rinuncia alla procedura e la rinuncia all’incarico determinano l’esclusione dall’intera procedura, nel caso di rinuncia all’incarico la parte ricorrente, omettendo di indicare in domanda talune sedi, ha semplicemente ‘rifiutato’ di partecipare alla procedura per quelle sedi ma non ha ‘rinunciato’ ad alcun incarico.

Sulla base di tale ricostruzione dogmatica, il Tribunale, ritenendo che nel caso di specie deve trovare applicazione il comma 9, dell’art 4 del D.M. 242/2021 come sostenuto dalla difesa della ricorrente, ha ordinato al Ministero dell’Istruzione di attribuire alla docente un incarico a termine, di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche, presso un’istituzione scolastica ricompresa nei Comuni indicati in domanda, con conseguente maturazione del relativo intero punteggio.

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