Supplenze GPS, quali docenti hanno il blocco sul SIDI e non possono completare lo spezzone

Supplenze GPS: si conserva titolo al completamento, solo se lo spezzone è assegnato in assenza di posti interi.
Assegnazione supplenze GaE/GPS
Le supplenze da GaE e GPS sono assegnate secondo quanto indicato nell’articolo 12 dell’OM n. 88/2024, stando alla quale:
- le supplenze sono assegnate tramite procedura informatizzata;
- la mancata presentazione dell’istanza costituisce rinuncia all’assegnazione delle supplenze al 30/06 e al 31/08 da tutte le GaE e/o GPS di inclusione (si possono invece ottenere dalle GI, in caso di esaurimento delle predette le graduatorie);
- costituisce rinuncia anche la mancata espressione di alcune sedi/classi di concorso/tipologie di posto per cui, qualora al proprio turno di nomina l’aspirante non possa essere soddisfatto per le preferenze espresse, sarà ritenuto rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto non indicate. Ne consegue la mancata assegnazione dell’incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l’anno scolastico di riferimento (dalla specifica GaE/GPS);
- gli UST competenti, a seguito delle istanze presentate, sulla base della posizione occupata in graduatoria, assegnano gli aspiranti alle singole scuole tramite una procedura automatizzata, nell’ordine delle classi di concorso/tipologia di posto indicato e delle preferenze espresse;
- l’assegnazione dell’incarico sulla base delle preferenze espresse nella domanda comporta l’accettazione della stessa;
- le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione successiva rispetto all’ultimo dei nominati (quindi si partecipa ad un solo turno di nomina), fatto salvo il diritto al completamento (solo in caso di completamento si può partecipare ad un turno successivo di nomina oppure l’UST può assegnare il predetto completamento anche al di fuori della procedura informatizzata).
Completamento
Ai sensi dell’articolo 12, comma 12, dell’OM succitata:
- conserva titolo al completamento l’aspirante cui è assegnata una supplenza ad orario non intero, a condizione che lo spezzone sia stato conferita in presenza di posti non interi; viceversa (ossia in caso di assegnazione di spezzone, in base alle preferenze espresse, pur in presenza di posti interi), non si potrà completare;
- il completamento è possibile nella sola provincia di inserimento in graduatoria, sino al raggiungimento dell’orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo (25 ore nella scuola dell’infanzia; 22 ore +2 di programmazione nella scuola primaria; 18 ore nella scuola secondaria);
- il completamento si realizza utilizzando altre supplenze (al 30/06) a orario non intero (successivamente è possibile completare anche con supplenze da GI);
- gli Uffici procedono ad assegnare il completamento orario, anche al di fuori della procedura informatizzata, secondo l’ordine delle preferenze espresse nell’istanza dall’aspirante;
- il completamento è possibile con più rapporti di lavoro a tempo determinato da svolgere in contemporaneità;
- il completamento è possibile solo tra insegnamenti per cui è omogeneo l’orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo, per cui: i docenti di scuola dell’infanzia possono completare solo in tale grado di istruzione; i docenti della primaria possono completare soltanto alla scuola primaria; i docenti della secondaria di primo e secondo grado possono completare sia nel primo che nel secondo grado, cumulando ore appartenenti sia alla medesima classe di concorso che a diverse classi di concorso.
Il comma 13 del succitato articolo 12, infine, così dispone:
L’aspirante cui è conferita una supplenza a orario non intero pur in presenza di disponibilità di posti interi, non ha titolo a conseguire alcun tipo di completamento d’orario.
Dunque, qualora si ottenga uno spezzone pur in presenza di posti interi, non si ha titolo ad alcun tipo di completamento. Evidenziamo che la disposizione in esame non fa distinzione alcuna in riferimento a classi di concorso ovvero a preferenze espresse o non espresse, per cui si perde titolo a completare anche se i posti interi sono relativi a preferenze non indicate nella domanda. Quanto detto è stato anche chiarito da vari ATP, tramite apposite note pubblicate quale riscontro a diffide e reclami pervenuti in merito al conferimento delle supplenze in esame. Così, ad esempio, scrive in l’ATP di Messina:
Infine, per quanto concerne i reclami relativi al mancato completamento orario, si richiama l’art. 12, comma 12, dell’O.M. 88/2024: “L’aspirante cui è conferita una supplenza a orario non intero in caso di assenza di posti interi conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle diverse graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento d’orario, esclusivamente nell’ambito della provincia di inserimento, fino al raggiungimento dell’orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo, tramite altre supplenze correlate ai posti di cui all’articolo 2 a orario non intero, assegnate dagli uffici scolastici territorialmente competenti anche al di fuori della procedura informatizzata, secondo l’ordine delle preferenze espresse nell’istanza dall’aspirante”.
Non ha, dunque, diritto al completamento orario l’aspirante che, in base alle preferenze indicate, risulta assegnatario di nomina su spezzone orario pur in presenza di posti interi non espressi in domanda.
Quesito
Così chiede una nostra lettrice:
Sono una docente, precaria, specializzata in TFA Sostegno Primaria. Quest’anno ho avuto una supplenza, fino al termine delle attività didattiche, di 12 ore, quindi uno spezzone. Pochi giorni fa è uscito il Decreto Deroghe Sostegno – Gennaio 2025, e 6 ore settimanali, sono proprio nella scuola dove presto servizio. Oggi, la segreteria, mi ha avvertito che non poteva convocarmi per l’insegnamento “a completamento” perché nel SIDI ero bloccata. Chiedendo in giro ho notato che era una situazione comune a molto docenti, quindi mi sono informata e mi è stato riferito che, in base all’ OM 88/2024, conserva titolo al completamento l’aspirante cui è conferita una supplenza ad orario non intero, a condizione che lo spezzone sia stato assegnato in presenza di posti non interi; viceversa (ossia in caso di assegnazione di spezzone, in base alle preferenze espresse, pur in presenza di posti interi), non si potrà completare; in pratica, mi dicono, visto che ho scelto le 150 sedi, e che nelle sedi che NON HO SCELTO risulto rinunciataria, non ho diritto al completamento. Ora mi chiedo: 1. Come posso risultare rinunciataria in una sede che non ho scelto? 2. Quantunque si consideri valido il succitato principio, come facevo a conoscere le sedi con cattedre intere se abbiamo presentato la domanda prima di conoscere tale elemento (perché è scaduta prima che uscissero le disponibilità, UTS di ***)? 3. Se si devono mettere tutte le sedi per avere diritto al completamento dell’ orario, a cosa serve sceglierne solo 150?
Premettiamo che si è considerati rinunciatari anche per le preferenze non espresse, come sopra riportato sulla base di quanto leggiamo nell’art. 12/4 dell’OM 88/2024 e che in tal caso, in caso di mancata assegnazione di una supplenza, in presenza di disponibilità nelle preferenze non espresse, l’interessato non potrà ottenere – per l’a.s. di riferimento – supplenze dalle specifiche graduatorie (specifica GaE/GPS) per cui sia risultato in turno di nomina [Esempio: docente incluso in GPS per la A-12 e la A-22; è rinunciatario per la A-12; per l’a.s. 24/25 non potrà ottenere supplenze dalla GPS A-12; potrà ottenere supplenze al 30/06 e al 31/08 da GPS e GI per la A-22; potrà ottenere supplenze al 30/06 e al 31/08 da GI per la A-12].
Fatta tale premessa, rispondiamo alla lettrice quanto segue:
- come sopra illustrato e come riferitole dalla segreteria, poiché alla lettrice è stato assegnato uno spezzone orario in presenza di posti interi (sebbene in preferenze non indicate nella domanda), la stessa non conserva titolo al completamento;
- la mancata pubblicazione delle disponibilità prima della presentazione delle istanze, è uno dei problemi relativi alla nomine informatizzate che la nostra redazione evidenzia da tempo;
- la scelta delle 150 preferenze è utile a chi non intende accettare supplenze su un’intera provincia oppure su chi intende ottenere solo uno spezzone, insomma per limitare le scelte in base alle situazioni personali. Limitazioni che naturalmente non interessano la totalità degli aspiranti.
Le risposte ai quesiti
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