Supplenze GPS e GaE 2023/24, priorità scelta sede legge 104 per assistere un parente: vale solo nella provincia in cui si è iscritti
Nell’ambito dell’assegnazione delle supplenze, quali docenti sono interessati alla fruizione della priorità nella scelta della sede? Quali condizioni devono sussistere per fruirne?
Rispondiamo ad un quesito, posto in redazione da una nostra lettrice, ricordando dapprima cos’è previsto nell’annuale circolare supplenze 2022/23 (che al riguardo non presenterà novità, se non quella relativa all’abolizione del referente unico) in merito ai criteri e alle condizioni per fruire della succitata priorità.
Priorità scelta sede: a chi spetta e secondo quali criteri
A chi spetta
La circolare sulle supplenze a.s. 2022/23, relativamente alla priorità nella scelta delle sede, indica che la stessa (priorità) spetta, nell’ordine, ai beneficiari degli articoli 21, 33, comma 6, e 33, commi 5 e 7, della legge 104/92. Nello specifico, agli aspiranti di cui:
- all’articolo 21 della legge 104/92 (aspiranti con disabilità e con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge n. 648/1950);
- all’articolo 33, comma 6, della legge 104/92 (aspiranti con disabilità grave);
- all’articolo 33, commi 5 e 7, della legge n. 104/92 (aspiranti che assistono soggetti con disabilità grave: figlio; tutela legale; fratello/sorella nel caso i genitori del soggetto con grave disabilità siano scomparsi ovvero totalmente inabili);
- all’articolo 33, commi 5 e 7, della legge n. 104/92 (aspiranti che assistono soggetti con disabilità grave: coniuge; genitore).
Criteri
Tali categorie di personale fruiscono della precedenza nella scelta della sede, se e solo se rientrano nel contingente di nomina. Rientrando nel predetto contingente (quindi se ci sono 8 posti e l’aspirante è nono in graduatoria, non potrà esercitare il beneficio), l’interessato eserciterà la precedenza soltanto relativamente a posti della medesima durata giuridica e della medesima consistenza economica. Ciò vuol dire che il titolare della precedenza non potrà ottenere posti di maggiore durata giuridica e consistenza economica che non siano stati prima offerti all’opzione degli aspiranti che li precedono in graduatoria. Esempio:
- 8 posti da assegnare a supplenza, cui tre al 31 agosto e cinque al 30 giugno;
- il titolare della precedenza è ottavo in graduatoria;
- il titolare della precedenza potrà esercitarla sui posti al 30 giugno;
- il titolare della precedenza potrà ottenere un posto al 31 agosto, soltanto se coloro i quali lo precedono in graduatoria lo abbiano rifiutato.
Priorità scelta sede: condizioni
Nella citata circolare leggiamo anche che, ai fini della fruizione del beneficio di priorità di scelta della sede scolastica e della produzione della documentazione e della certificazione, si applicano integralmente le disposizioni previste dal vigente contratto nazionale integrativo sulla mobilità del personale scolastico.
Ai sensi dell’articolo 13 del vigente CCNI 2022/25 sulla mobilità, i docenti di cui:
- all’articolo 21 e all’articolo 33/6 della legge 104/92 fruiscono della precedenza all’interno e per la provincia in cui è ubicato il comune di residenza, a condizione che abbiano espresso come prima preferenza il predetto comune di residenza o distretto sub-comunale oppure una o più istituzioni scolastiche comprese in esso. Nel caso delle supplenze, considerato che le stesse sono attribuite nell’ambito della provincia di inclusione, la priorità nella scelta della sede è riconosciuta, solo se si inclusi in GaE/GPS della stessa provincia in cui si trova il comune di residenza dell’interessato;
- all’articolo 33, commi 5 e 7, della legge n. 104/92 (aspiranti che assistono soggetti con disabilità grave: figlio; tutela legale; fratello/sorella nel caso i genitori del soggetto con grave disabilità siano scomparsi ovvero totalmente inabili), fruiscono della precedenza all’interno e per la provincia in cui è ubicato il comune di domicilio/residenza dell’assistito. Nel caso delle supplenze, considerato che le stesse sono attribuite nell’ambito della provincia di inclusione, la priorità nella scelta della sede è riconosciuta, solo se si inclusi in GaE/GPS della stessa provincia in cui si trova il comune di domicilio/residenza dell’assistito;
- all’articolo 33, commi 5 e 7, della legge n. 104/92 (aspiranti che assistono soggetti con disabilità grave: coniuge; genitore), fruiscono della precedenza all’interno e per la provincia in cui è ubicato il comune di domicilio/residenza dell’assistito. Nel caso delle supplenze, considerato che le stesse sono attribuite nell’ambito della provincia di inclusione, la priorità nella scelta della sede è riconosciuta solo se si inclusi in GaE/GPS della stessa provincia in cui si trova il comune di domicilio/residenza dell’assistito (evidenziamo che, in seguito all’abolizione della figura del referente unico, prevista dal D.lgs. 105/22, più figli possono fruire della precedenza per assistere il genitore).
Evidenziamo che i soggetti, di cui ai punti 2 e 3 sopra riportati, li abbiamo distinti, in quanto nell’istanza dello scorso anno scolastico erano così suddivisi, sebbene rientranti tutti nella medesima categorie, ossia assistenza a soggetti con grave disabilità.
Quesito
Ecco il quesito della nostra lettrice citato all’inizio:
Supplenze: se un docente ha la 104 per assistere parente in regione/provincia diversa rispetto alle GPS ha ugualmente diritto alla precedenza nella scelta sede? Fino a quale grado di parentela?
Come detto sopra, la priorità nella scelte della sede è riconosciuta soltanto a chi è incluso nelle GPS della stessa provincia in cui è ubicato il comune di domicilio dell’assistito (e secondo i criteri sopra riportati). Quanto al grado di parentela, considerato che si applicano le disposizioni del CCNI sulla mobilità, la priorità è riconosciuta per assistenza a fratelli/sorelle, figlio, coniuge e genitore (oltre nei confronti di chi si eserciti tutela legale). Per completezza di informazione, infine, ricordiamo che le certificazioni di grave disabilità devono avere carattere permanente, eccetto nel caso di figlio con grave disabilità.
In definitiva, se l’assistito dalla lettrice è domiciliato/residente in una provincia diversa da quella di inclusione in GPS, la stessa non potrà fruire della priorità nella scelta della sede.
Domande
Con nota n. 41914 del 12 luglio 2023, il Ministero ha fornito indicazioni in merito alla presentazione delle domande per partecipare agli incarichi da GPS sostegno prima fascia e relativi elenchi aggiuntivi, nonché all’assegnazione delle supplenze al 30/06 e al 31/08.
Le domande si possono presentare dalle ore 9.00 del 17 luglio alle ore 14.00 del 31 luglio 2023, tramite Istanze Online.
Il possesso dei requisiti per la precedenza ai sensi della L. 104 va specificato all’interno della domanda.
La consulenza
È possibile richiedere consulenza all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali)
È possibile confrontarsi sul forum di reciproco aiuto
È possibile seguire gli aggiornamenti tramite il tag Graduatorie di istituto e Supplenze
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