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Supplenze GPS docenti 2024/2026: servizio MAD prestato senza titolo: quando sì e quando no al punteggio

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Avvicinandosi la domanda di aggiornamento GPS docenti 2024/2026 aumentano sempre più i quesiti degli aspiranti, in attesa di poter compilare e inoltrare la domanda.

Domanda che, in base alle ultime informazioni sindacali, potrebbe partire intorno alla metà di aprile, in seguito alla pubblicazione dell’ordinanza ministeriale che arriverà a breve, subito dopo il passaggio dal CSPI.

Fra i vari quesiti giunti in diretta su OS TV nel corso dell’appuntamento Question Time del 4 aprile, segnaliamo questo: “Il servizio prestato senza titolo, con MAD, non va dichiarato in alcun modo nella domanda?”

A rispondere Manuela Pascarella, della segreteria nazionale della Flc Cgil.

Se il servizio prestato con la domanda di messa a disposizione è prestato mediante il possesso da parte del lavoratore del titolo di accesso prescritto per insegnare – spiega la sindacalista – quel servizio vale pienamente perché quello che conta è il contratto di lavoro in funzione del quale il docente è assunto a tempo determinato su una classe di concorso, su una tipologia di posto per il quale ha il titolo di accesso in regola”.

ASCOLTA LA RISPOSTA DI MANUELA PASCARELLA AL MINUTO 12:12 

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Dunque, se da un lato è irrilevante il canale con cui l’aspirante docente è stato convocato per prestare servizio, dall’altro è necessario che, per essere valutabile, il servizio prestato tramite MAD sia valutato solo qualora vi sia il possesso del titolo di accesso.

Di tutto ciò ne abbiamo parlato anche in un altro articolo, in cui avevamo evidenziato che tale disposizione era contenuta nella nota del 12 luglio 2020, richiamata anche nella BOZZA della nuova Ordinanza (attendiamo, naturalmente, di leggere il testo definitivo).

2) il servizio prestato nel corso degli anni senza titolo di studio di accesso è valido ai fini della valutazione del servizio se e solo se il suddetto titolo di accesso è in possesso dell’aspirante al momento di presentazione della domanda;

3) come eccezione rispetto al punto 2, per quanto concerne la GPS di seconda fascia di infanzia e primaria, ai sensi della tabella A/2 e al fine di graduare gli aspiranti, il servizio prestato su posto comune o di sostegno (senza ovviamente il prescritto titolo di abilitazione) dagli studenti in Scienze della formazione primaria è valutabile per la relativa graduatoria, come specifico e aspecifico a seconda del grado, esclusivamente per le relative graduatorie di infanzia e primaria;

Pertanto, il ragionamento è il seguente: se un docente con laurea relativa solo alla scuola secondaria ha svolto servizio alla scuola primaria, il punteggio non potrà valere per la classe di concorso A046 della secondaria ma solo per la primaria se nel frattempo è stato conseguito il titolo.

Al contrario, se ad es. il docente ha svolto servizio per una classe di concorso con laurea triennale e adesso ha conseguito la laurea magistrale con i CFU utili per l’accesso alla classe di concorso, potrà inserirsi in quella classe di concorso e dichiarare il servizio svolto senza titolo.

I punteggi per le GPS

Valutazione servizi

Schema calcolo punteggio servizio scuole statali e paritarie

BOZZA GPS [PDF]

NOTA BENE Si tratta di una bozza, standard del Ministero, dunque suscettibile di variazioni.

Le risposte ai quesiti

È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali)

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