Supplenze GPS, accesso agli atti per sapere se il docente con punteggio minore ha precedenza per legge 104. Quando si applica [VIDEO]
I docenti con punteggio minore che fruiscono della 104 devono essere segnati sulla tabella pubblicata sull’USR? Perchè chi si è visto scavalcato non può conoscere i motivi?
Si è parlato anche del tema della privacy in merito ai bollettini delle supplenze nel corso del Question time del 29 settembre in diretta su OS TV, dedicato ai problemi dell’algoritmo che regola le Gps.
A rispondere ai temi e spiegare come funziona la norma, Chiara Cozzetto, segretaria nazionale Anief: “La tutela della privacy vuole che non venga indicato il motivo della precedenza che normalmente è dovuta ad una disabilità personale o assistenza a disabile grave“, spiega la sindacalista: “Non deve essere dichiarato nel bollettino. L’informazione potrà essere data in caso di accesso agli atti richiesto da un candidato che si è sentito penalizzato“.
Cozzetto aggiunge: “Bisogna pensare ai vari diritti e al diritto alla tutela della privacy. Se c’è una persona con disabilità il suo diritto è considerato al pari del diritto del lavoratore che desidera conoscere l’esito delle procedure. Con la formale presentazione di accesso agli atti, solo in questo caso, il candidato potrà sapere della disabilità del concorrente“.
“In questo modo, dunque, il candidato che si è sentito danneggiato potrebbe sapere se è stato scavalcato da un candidati con punteggio minore ma con precedenza dovuta alla legge 104″, conclude la sindacalista.
I docenti con punteggio minore che fruiscono della 104 devono essere segnati sulla tabella pubblicata sull’USR? La risposta al minuto 9:11 e 14:29
Indicazioni circolare supplenze
La circolare sulle supplenze a.s. 2022/23, in merito alla priorità nella scelta delle sede, indica che la stessa (priorità) spetta, nell’ordine, ai beneficiari degli articoli 21, 33, comma 6, e 33, commi 5 e 7, della legge 104/92, nello specifico, agli aspiranti di cui:
- all’articolo 21 della legge 104/92 (aspiranti con disabilità e con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge n. 648/1950);
- all’articolo 33, comma 6, della legge 104/92 (aspiranti con disabilità grave);
- all’articolo 33, commi 5 e 7, della legge n. 104/92 (aspiranti che assistono soggetti con disabilità grave: figlio; tutela legale; fratello/sorella nel caso i genitori del soggetto con grave disabilità siano scomparsi ovvero totalmente inabili);
- all’articolo 33, commi 5 e 7, della legge n. 104/92 (aspiranti che assistono soggetti con disabilità grave: coniuge; genitore).
Alla priorità di scelta della sede per gli aspiranti che beneficiano, nell’ordine, degli articoli 21, 33, comma 6, e 33 commi 5 e 7, della legge 104/92, si dà luogo esclusivamente quando, scorrendo la graduatoria secondo le posizioni occupate dagli aspiranti utilmente collocati, l’avente titolo alla suddetta priorità faccia parte di un gruppo di aspiranti alla nomina su posti della medesima durata giuridica e della medesima consistenza economica; in tali casi l’aspirante fruisce della priorità nella scelta, sempre che permangano le condizioni che hanno dato luogo alla concessione del beneficio.
In nessun caso, pertanto, i beneficiari delle disposizioni in questione possono ottenere posti di maggiore durata giuridica e consistenza economica che non siano stati prioritariamente offerti all’opzione degli aspiranti che li precedono in graduatoria.
Nella circolare si sottolinea che per la fruizione del beneficio di priorità di scelta della sede scolastica e per la produzione della documentazione e della certificazione, si applicano integralmente le disposizioni previste dal vigente contratto nazionale integrativo sulla mobilità del personale scolastico.
Quando non è possibile applicare la precedenza
A fornire una risposta l’Ufficio Scolastico di Bari
RILEVATA l’impossibilità di riconoscere titoli di precedenza di cui alla Legge n. 104/1992 nei seguenti casi:
- assistenza a parente diverso da genitore/coniuge/figlio/fratello/sorella
- certificazione attestante disabilità e invalidità inferiore ai 2/3
- in caso di assistenza al genitore, mancanza di motivi oggettivi da parte di fratelli/sorelle dell’interessato, tali da impedire l’assistenza alla persona disabile
- verbali “rivedibili” (non ammissibili al di fuori delle ipotesi di disabilità personale e di assistenza al figlio disabile)
- pratiche incomplete o carenti di prescritta documentazione
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