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Supplenze GPS 24/25: docente ruolo può accettare solo cattedra intera, no spezzoni. Quante sono le domande sbagliate?

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Il docente di ruolo, dall’a.s. 2024/25, può accettare supplenze solo su posto intero e non su spezzone orario. Quando perde la titolarità della sede?

Rispondiamo di seguito ad alcuni quesiti posti in merito dai nostri lettori.

Quesito 1

Salve sono un’assistente amministrativa e pongo il seguente quesito per un caso verificatosi nella mia scuola e di cui mi occupo. Una docente a tempo indeterminato titolare nella mia scuola ha accettato per 3 anni consecutivi un contratto a tempo determinato secondo l’aspettativa art. 36. Il quarto anno è rientrata nella sua sede di titolarità rinunciando all’aspettativa. Oggi è cioè il quinto anno ha accettato un nuovo incarico secondo l’aspettativa art. 47 del nuovo contratto. Domanda essendo al quarto anno di aspettativa ma non continuativi perde comunque la titolarità nella mia scuola?

Precisiamo che l’art. 36 del CCNL 2007 è stato sostituito dall’art. 47 del CCNL 2019/21 che ha introdotto alcune novità (vedi ultimo paragrafo), che non riguardano comunque la perdita della titolarità della sede. Quest’ultima si mantiene per tre anni scolastici e si perde all’accettazione della quarta supplenza. Gli anni possono essere anche non continuativi, come nel caso in esame. Il CCNL, infatti, non specifica nulla al riguardo ma detta che il docente di ruolo mantiene la sede complessivamente per tre anni scolastici: … mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni scolastici, la titolarità della sede. 

Quanto detto è stato chiarito da vari Uffici scolastici provinciali, come ad esempio quello di Bari con nota del 02/04/2021:

Si ricorda infatti che il personale di ruolo che abbia accettato un rapporto di lavoro a tempo determinato, complessivamente per tre anni, anche non consecutivi, perde la titolarità della sede a partire dal 1° settembre dell’anno coincidente con la quarta accettazione di incarico a tempo determinato e dovrà, pertanto, presentare domanda di trasferimento per ottenere la sede definitiva nella provincia di titolarità.

In definitiva, il docente di cui al quesito dovrà presentare, nel corso dell’a.s. 2024/25, domanda di mobilità per ottenere una nuova sede di titolarità. Una volta ottenuta, in caso di accettazione di nuove eventuali supplenze, il triennio suddetto ripartirà dall’inizio, come si legge nella dichiarazione congiunta relativa al summenzionato art. 47: Con riferimento a quanto previsto all’art. 47 (Contratti a tempo determinato per il personale docente in servizio), comma 1, le parti precisano che il periodo complessivo di tre anni scolastici ivi indicato ricomincia a decorrere in caso di nuova assegnazione di sede di titolarità.

Quesito 2

Sono un docente di ruolo, titolare su una cattedra di 18h, A030, a Caltagirone (CT). Sono inserito nelle GPS di altra provincia, altro ordine di scuola e classe di concorso (AO55, canto liceo musicale), primo in graduatoria di prima fascia. Nel liceo di riferimento c’è una disponibilità di sette ore. Mi chiedo se è possibile accettarne, all’atto dell’eventuale nomina, un numero inferiore per non superare il monte ore di 24h settimanali. In alternativa potrei richiedere il “congelamento” di parte della mia cattedra di titolarità?

La risposta è negativa: come detto sopra, infatti, il docente di ruolo può accettare solo supplenze su posto intero. Non è, inoltre, possibile mantenere parte del proprio orario di cattedra e accettare uno spezzone, cosa questa non prevista nemmeno dal “vecchio” art. 36 del CCNL che pure consentiva l’accettazione di spezzoni orario. Presumiamo che il lettore faccia confusione con l’assegnazione degli spezzoni pari o inferiori a 6 ore, che non concorrono a costituire cattedra e sono assegnati dai dirigenti scolastici. Tali spezzoni, ai sensi dell’OM n. 88/2024, vengono assegnati ai docenti in servizio nella scuola di interesse, i quali siano in possesso della specifica abilitazione e abbiano dato la propria disponibilità. L’ordine di assegnazione dei predetti spezzoni è il seguente:

  1. docenti a tempo determinato aventi titolo al completamento;
  2. docenti a tempo indeterminato con orario completo, fino al limite di 24 ore settimanali, come ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo;
  3. docenti a tempo determinato con orario completo, fino al limite di 24 ore settimanali, come ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo.
  4. Qualora non sia possibile assegnare lo spezzone come detto sopra, lo stesso è assegnato attingendo dalle graduatorie di istituto.

Quesito 3

Sono insegnante di ruolo scuola primaria, ho conseguito abilitazione 30 cfu su A018. Mi sono inserita in Gps ma non ho fatto la scelta delle 150 scuole. Posso ancora avere una supplenza dalle scuole? Cosa posso fare?

La nostra lettrice potrà ottenere supplenze dalle graduatorie di istituto (appunto dalle scuole), da cui si attinge per le supplenze brevi (malattia, infortunio, permessi, maternità…) e, in caso di esaurimento delle GPS, per le supplenze al 30/06 o al 31/08. Nel corrente anno scolastico, inoltre, dalle GI si attingerà per coprire i posti destinati ai vincitori de concorsi PNRR 2023 scuola dell’infanzia/primaria e secondaria, i quali possono essere assunti sino al prossimo 31 dicembre; in tal caso, però, i contratti sono sino all’avente titolo (per cui quando il posto sarà assegnato al vincitore di concorso, il supplente deve lasciarlo). La lettrice, infine, potrà rispondere ad eventuali interpelli pubblicati dalle scuole, purché non abbia ancora ricevuto nessuno proposta di nomina.

Per completezza, riportiamo di seguito le disposizioni relative alla possibilità per il personale di ruolo di accettare eventuali supplenze.

Supplenze docenti ruolo

Queste, in sintesi, le disposizioni di cui all’art. 47 del CCNL 2019/21:

  • il docente di ruolo può accettare supplenze su posto intero (precisazione non prevista dall’art. 36 del CCNL 2007) al 31/08 o al 30/06;
  • le supplenze possono essere accettate in un diverso grado di istruzione ovvero per altra tipologia di posto (possibilità non prevista dall’art. 36 del CCNL 2007. Esempio: titolare scuola primaria posto comune, potrà accettare supplenza su sostegno alla primaria) o per altra classe di concorso;
  • il docente di ruolo, che ottiene la supplenza, mantiene senza assegni, per tre anni scolatici, la titolarità della sede (nella dichiarazione congiunta relativa all’articolo in questione leggiamo che: … il periodo complessivo di tre anni scolastici ivi indicato ricomincia a decorrere in caso di nuova assegnazione di sede di titolarità);
  • l’accettazione della supplenza comporta l’applicazione della relativa disciplina prevista dalla legge e dal CCNL per il personale assunto a tempo determinato, ivi inclusa quella relativa alle ferie.
  • l’accettazione della supplenza comporta in ogni caso la richiesta di un periodo di aspettativa non retribuita non inferiore alla durata dell’incarico per come stabilito nell’atto di conferimento dello stesso.

A quanto detto si deve aggiungere che l’accettazione delle suddette supplenze è possibile soltanto dopo lo svolgimento (e superamento) dell’anno di prova, come disposto dall’art. 3/3 del DM n. 138/2023 e dall’art. 3/3 del DM 158/2024.

Le risposte ai quesiti

È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).

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