Supplenze GPS 2022, un solo turno di nomina e incarico assegnato solo in caso di perfetta coincidenza tra preferenze e sede libera

L’assegnazione delle supplenze da GaE e GPS, tramite la procedura informatizzata, è possibile soltanto se vi è una perfetta coincidenza tra preferenze espresse e sede libera. Ciascun aspirante può partecipare ad un solo turno di nomina.
Quesito
Un nostro lettore scrive:
Nelle preferenze, espresse nella domanda online, ho messo solo annuali e fino al termine delle attività didattiche con punteggio 56. Hanno chiamato secondo queste condizioni, sulla cdc A011, rispettivamente, fino al punteggio 60 e 60.5. Mi hanno superato tante persone che hanno ricevuto incarichi solo su spezzoni con punteggio fino a 49.50. La mia domanda è questa: l’algoritmo, al secondo turno di nomina, ripartirà dai punteggi 60/60.5, dunque dall’ultimo punteggio valido per le annuali e per le supplenze fino al termine delle attività didattiche, oppure da 49.50?
Domanda, assegnazione supplenza, rinunciatari e turni nomina
Domanda
Gli interessati hanno presentato domanda, al fine di partecipare all’assegnazione delle supplenze al 30/06 e al 31/08 da GaE e GPS, entro il 16 agosto u.s., tramite Istanze Online.
Assegnazione supplenza
- con procedura automatizzata;
- secondo la posizione in graduatoria e l’ordine delle preferenze espresse dall’aspirante. Ricordiamo che ciascuna preferenza è costituita dai seguenti elementi: insegnamento; sede (Scuola/Comune/Distretto); tipo contratto (annuale, fino al termine delle attività didattiche, su spezzone orario); tipo cattedra (esterna stesso comune, esterna altro comune); tipo posto (solo per la scuola dell’infanzia e primaria); tipo scuola. Dunque, relativamente al tipo di contratto, gli aspiranti potevano chiedere non solo posti al 30/6 e al 31/08 ma anche o solo spezzoni orario.
Quanto detto sopra, è stata successivamente chiarito da alcuni Ambiti territoriali provinciali (come quelli di Pistoia, Taranto e Torino). Nelle relative note pubblicate, i predetti ATP specificano che l’assegnazione della supplenza è possibile solo se vi è perfetta coincidenza fra le preferenze espresse e la sede risultante libera per scorrimento. Pertanto, considerati tutti gli elementi componenti ogni singola preferenza, ai fini dell’attribuzione dell’incarico, assumono un’importanza fondamentale (come sottolinea l’ATP di Pistoia) la scelta delle 150 sedi e le preferenze relative al tipo posto (annuale, fino al termine attività didattiche, spezzoni, cattedre orario, ecc.).
Rinunciatari (per mancata espressione di alcune sedi/insegnamenti e tipi di preferenza: annuale, 30/06, spezzone , COE …)
In base a quanto sopra riferito, pertanto, se scelgo delle sedi indicando solo lo spezzone e al mio turno di nomina non ve ne sono (spezzoni), il sistema mi supera e sono considerato rinunciatario (“rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza), con la conseguenza che non potrò ottenere più incarichi dalle graduatorie, per cui sono risultato in turno di nomina, per l’a.s. di riferimento.
Un solo turno di nomina
Quanto detto sopra sui rinunciatari discende anche dalla disposizione di cui all’articolo 12, comma 10, dell’OM 112/2022 e in base alla quale la rinuncia all’incarico rende le operazioni di attribuzione delle supplenze non soggette a rifacimento, ragion per cui l’aspirante partecipa ad un solo turno di nomina.
Le eventuali ulteriori disponibilità, anche per effetto di rinuncia, sono assegnate tramite ulteriori turni di nomina, nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all’ultimo dei candidati trattato dalla procedura, fatto salvo il diritto al completamento. Il sistema, in pratica, non torna più indietro ai fini dello scorrimento delle graduatorie.
Risposta al quesito
Nelle preferenze, espresse nella domanda online, ho messo solo annuali e fino al termine delle attività didattiche con punteggio 56. Hanno chiamato secondo queste condizioni, sulla cdc A011, rispettivamente, fino al punteggio 60 e 60.5. Mi hanno superato tante persone che hanno ricevuto incarichi solo su spezzoni con punteggio fino a 49.50. La mia domanda è questa: l’algoritmo, al secondo turno di nomina, ripartirà dai punteggi 60/60.5, dunque dall’ultimo punteggio valido per le annuali e per le supplenze fino al termine delle attività didattiche, oppure da 49.50?
Il nostro lettore ha indicato nella domanda online, come tipo di contratto, soltanto annuali e sino al termine delle attività didattiche, ma non gli spezzoni. Alla luce di quanto detto sopra, in particolare che l’assegnazione della supplenza è possibile soltanto in caso di perfetta coincidenza tra preferenze espresse e sede risultante libera per scorrimento, lo stesso :
- è considerato rinunciatario (o perché nelle preferenze espresse vi erano solo spezzoni disponibili ovvero perché le cattedre al 31/08 e al 30/06 si trovavano in sedi non espresse o già assegnate ad aspiranti che lo precedevano in graduatoria);
- non parteciperà ad eventuali altri turni di nomina, per cui non potrà ottenere supplenze al 30/06 e al 31/08 da GaE e GPS.
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