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Supplenze GPS 2022, non ho espresso alcune sedi e non ho ottenuto l’incarico. Posso essere ancora convocato?

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Gli aspiranti alle supplenze, che non hanno espresso nella domanda tutte le preferenze di sede, sono considerati rinunciatari per le sedi non indicate. In caso non ottengano l’incarico, possono essere nuovamente convocati per eventuali ulteriori turni di nomina?

Quesiti

Una nostra lettrice scrive:

Sono una docente di sostegno specializzata. Nel primo turno di nomina la mia posizione è stata saltata dall’algoritmo in quanto non ha individuato una sede utile tra le mie scelte. È vero che nei prossimi turni di nomina sarò esclusa, anche se sarà disponibile una sede tra quelle da me scelte? Potrò partecipare alla selezione delle graduatorie di istituto anche per supplenze al 30 giugno o agosto?

Domande e procedura

Gli aspiranti alle supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche da GaE e GPS hanno presentato le relative domande di partecipazione, entro il 16 agosto u.s., tramite Istanze Online.

La procedura di assegnazione degli incarichi, com’è noto, è informatizzata e si articola nelle seguenti fasi:

  • Gli aspiranti presentano l’istanza indicando le sedi desiderate indipendentemente dalla presenza o meno di disponibilità.
  • Gli Uffici, attraverso il sistema informativo, indicano il numero di posti disponibili in ogni istituzione scolastica, distinto per tipologia di posto e classe di concorso.
  • Gli Uffici verificano le istanze presentate e con la procedura automatizzata, assegnano gli aspiranti alle singole istituzioni scolastiche sulla base della posizione rivestita in graduatoria, tenendo conto dell’ordine delle preferenze espresse. In caso di preferenze sintetiche (comuni o distretti), l’ordine di preferenza delle istituzioni scolastiche all’interno del comune o del distretto è effettuato sulla base dell’ordinamento alfanumerico crescente del codice meccanografico.
  • Gli Uffici comunicano ai docenti e alle scuole interessate gli esiti dell’individuazione.

Riguardo all’ultimo punto sopra riportato, evidenziamo che gli Uffici, che hanno pubblicato le prime nomine, informano gli aspiranti che: “La pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale di questo Ufficio sostituisce qualsiasi forma di comunicazione e ha valore di notifica agli interessati a tutti gli effetti di legge”. 

Qui le nomine effettuate

Mancata espressione di alcune sedi

Nella domanda gli aspiranti hanno indicato le preferenze di sede relative alla provincia di inclusione. Si era liberi di indicare tutte o alcune delle sedi della provincia.

La mancata indicazioni di alcune sedi, come detto all’inizio, fa sì che gli aspiranti siano considerati rinunciatari per quelle sedi non espresse, qualora al proprio turno di nomina, non ottengano la supplenza, proprio perché non hanno indicato tutte le sedi. Così leggiamo nell’articolo 12/4 dell’OM n. 112/2022:

Costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto. Pertanto, qualora l’aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza …

Nel caso in esame, ossia di non assegnazione dell’incarico per la mancata espressione di tutte le sedi della provincia, l’aspirante non potrà ottenere, per l’a.s. 2022/23, supplenze annuali e sino al 30/06 dalla graduatorie relativamente alle quali è risultato rinunciatario. Così leggiamo nel prosieguo del sopra riportato articolo 12/4:

 Ne consegue la mancata assegnazione dell’incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l’anno scolastico di riferimento.

Si partecipa ad un solo turno di nomina

Una nostra lettrice chiede

Nella seconda tornata di assegnazione, l’algoritmo ripartirà ad assegnare le cattedre dai punteggi a cui si è fermato oppure ritorna indietro senza scavalcare nessuno? 

L’algoritmo non può tornare indietro. Ciascuno partecipa in base alle preferenze espresse per il turno di nomina in cui viene inserito.

La nostra idea è che il turno di nomina quest’anno sarebbe dovuto essere solo uno + eventuale assegnazione delle cattedre dei rinunciatari.

Risposta al quesito

Sono una docente di sostegno specializzata. Nel primo turno di nomina la mia posizione è stata saltata dall’algoritmo in quanto non ha individuato una sede utile tra le mie scelte. È vero che nei prossimi turni di nomina sarò esclusa, anche se sarà disponibile una sede tra quelle da me scelte? Potrò partecipare alla selezione delle graduatorie di istituto anche per supplenze al 30 giugno o agosto?

Alla luce delle disposizioni della sopra citata OM n. 112/2022, come dice la medesima, la nostra lettrice non potrà ottenere supplenza al 31/08 e al 30/06 dalla GPS sostegno di prima fascia (dove dovrebbe essere inclusa, considerata la premessa “Sono una docente di sostegno specializzata”), relativamente alla quale è considerata rinunciataria, in quanto al proprio turno di nomina c’erano sedi disponibili ma non espresse dalla stessa (lettrice). In definitiva, non potrà partecipare a turni di nomina successivi, perché ha già espresso le sue preferenze, è stata inserita nell’algoritmo e non ha avuto assegnata la supplenza in base alle sedi espresse. Ciò anche qualora dovesse liberarsi un posto in una delle sedi indicate, in quanto le operazioni non sono soggette a rifacimento.

Al contrario, la nostra lettrice potrà ottenere eventuali incarichi annuali o sino al termine delle attività didattiche dalle graduatorie di istituto (che si utilizzano in caso di esaurimento o incapienza delle GPS), poiché, come detto sopra, non potrà ottenere le predette supplenze dalla graduatoria relativamente alla quale ha rinunciato.

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