Supplenze GaE e GPS e incarichi per ruolo, precedenza 104: ecco quali certificazioni e dichiarazioni allegare alla domanda

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Gli aspiranti all’attribuzione delle supplenze da GaE e GPS al 30/06 e al 31/08 e all’assegnazione degli incarichi finalizzati al ruolo da GPS sostegno prima fascia possono presentare la relativa istanza sino al prossimo 16 agosto. Precedenze 104: cosa allegare alla domanda online.

Domanda

Gli aspiranti inclusi nella GaE e nelle GPS, interessati all’attribuzione delle supplenze, possono presentare la relativa domanda, tramite Istanze Onlinesino alle ore 14.00 del 16 agosto 2022.

Con la medesima domanda, gli aspiranti inseriti nella prima fascia delle GPS sostegno partecipano all’attribuzione degli incarichi finalizzati al ruolo, compilando le relative sezioni dell’istanza. Il sistema elabora prima le istanze per l’attribuzione degli incarichi finalizzati all’assunzione con contratto a tempo indeterminato e poi quelle per l’assegnazione delle supplenze annuali (al 31/08) e sino al termine delle attività didattiche (al 30/06).

Qui le nostre guide per immagini e i video che illustrano come procedere per la compilazione della domanda

Precedenza 104/92

Gli aspiranti, che usufruiscono di una delle precedenze previste dalla legge 104/92 (sia quelli partecipanti alle supplenze che quelli partecipanti agli incarichi finalizzati al ruolo), devono compilare l’apposita sezione della domanda.

Abbiamo illustrano come procedere alla compilazione della sezione in “Supplenze GaE e GPS e incarichi per ruolo, precedenza 104: cosa indicare nella domanda. GUIDA PER IMMAGINI”

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Supplenza da GaE e GPS: come compila la domanda chi usufruisce della legge 104 [VIDEO]

Ricordiamo che:

  • della priorità nella scelta della sede si può usufruire soltanto nel caso in cui si rientri nel numero dei docenti destinatari di proposta di nomina. Ne abbiamo parlato in questo articolo
  • per la fruizione del beneficio e la produzione della documentazione e della certificazione, si applicano le disposizioni previste dal CCNI 2022/25 sulla mobilità;
  • fruiscono della precedenza, nell’ordine, gli aspiranti di cui:
  1. all’articolo 21 della legge 104/92 (aspiranti con disabilità e con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge n. 648/1950);
  2. all’articolo 33, comma 6, della legge 104/92 (aspiranti con disabilità grave);
  3. all’articolo 33, commi 5 e 7, della legge n. 104/92 (aspiranti che assistono soggetti con disabilità grave: figlio; tutela legale; fratello/sorella nel caso i genitori del soggetto con grave disabilità siano scomparsi ovvero  totalmente inabili);
  4. all’articolo 33, commi 5 e 7, della legge n. 104/92 (aspiranti che assistono soggetti con disabilità grave: coniuge; genitore).

Documentazione da allegare all’istanza

Oltre a compilare l’apposita sezione della domanda, gli interessati devono allegare alla medesima (domanda) la documentazione (certificazioni e dichiarazioni) attestante le condizioni per fruire della precedenza.

Certificazioni 

Quanto alla certificazione di disabilità (personale o del soggetto assistito) da allegare, precisiamo quanto di seguito indicato:

  • la situazione di disabilità deve essere documentata con certificazione o copia autenticata rilasciata dalle commissioni mediche delle ASL. Se la commissione non si esprime entro 45  giorni dalla presentazione della domanda, gli interessati documentano, in via provvisoria, la situazione di disabilità con certificazione rilasciata da un medico specialista nella patologia denunciata in servizio presso l’ASL di competenza. L’accertamento provvisorio è valido sino all’emissione dell’accertamento definitivo da parte della commissione, che deve esprimersi entro 90 giorni dalla presentazione della domanda;
  • la situazione di disabilità, in caso di soggetti con patologie oncologiche, può essere documentata, in via provvisoria, con la suddetta certificazione, qualora le commissioni non si pronuncino entro 15 giorni dalla domanda degli interessati. La mancata emissione dell’accertamento definitivo per il decorso dei quindici giorni deve essere rilevata e dichiarata in sede del predetto accertamento provvisorio;
  • la situazione di gravità delle persone con sindrome di Down può essere documentata, mediante certificazione del medico di base, che rimane valida sino all’emissione dell’accertamento definitivo da parte della commissione medica dell’ASL. È fatto obbligo all’interessato di presentare la certificazione definitiva entro 10 giorni dalla ricezione del relativo atto.

Le certificazioni mediche, inoltre, devono contenere quanto di seguito riportato:

  • per le persone con disabilità, di cui all’articolo 21 della legge n. 104/92, è necessario che risulti chiaramente, anche in certificazioni distinte, la situazione di disabilità e il grado di invalidità civile superiore ai due terzi ovvero le minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A) annessa alla legge  n. 648/1950, riconosciute alle medesime;
  • per le persone disabili maggiorenni, di cui all’articolo 33, comma 6, della legge n. 104/92, deve risultare la situazione di gravità della disabilità;
  • per le persone disabili assistite, di cui all’articolo 33, commi 5 e 7, della legge n. 104/92, nelle certificazioni deve risultare la situazione di gravità della disabilità e la necessità di una assistenza globale e permanente.

Sottolineiamo che la condizione di grave disabilità deve essere permanente, eccetto nel caso di figlio con grave disabilità.

Documentazione – Dichiarazioni

Quanto alla documentazione da allegare all’istanza, da parte degli aspiranti che assistono il figlio (o fratello ovvero chi esercita la tutela legale), il coniuge o il genitore con disabilità, si precisa quanto di seguito indicato:

– il coniuge (ovvero la parte di unione civile) il convivente di fatto, il genitore, il figlio, il fratello o sorella conviventi di soggetto disabile in situazione di gravità (nel caso in cui i genitori siano scomparsi o impossibilitati ad occuparsi del figlio disabile perché totalmente inabili), devono documentare tramite dichiarazione personale, ai sensi del DPR 445/2000:

  • il rapporto di parentela, di adozione, di affidamento e di coniugio con il soggetto disabile;
  • l’attività di assistenza con carattere di unicità (articolo 33, comma 3, della legge 104/1992) a favore del soggetto disabile, nel solo caso di assistenza al genitore come referente unico;
  • la situazione di non ricovero a tempo pieno del soggetto disabile in istituto specializzato;
  • il carattere permanente, continuativo e globale dell’assistenza;
  • che non ci sono stati familiari ad aver fruito, nell’a.s. 2021/22, dei 3 giorni di permesso mensile, ai sensi dell’articolo 33/3 della legge 104/92, e di avere chiesto nel medesimo anno scolastico i predetti 3 giorni (nella guida del MI sulla presentazione della domanda, tale dichiarazione è indicata per gli aspiranti  che assistono il coniuge o il genitore con grave disabilità);

– la tutela legale, individuata con provvedimento dell’autorità giudiziaria, deve essere comprovata da parte di chi la esercita, mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000 con indicazione degli estremi del provvedimento (quanto detto in base alle indicazioni dell’OM sulla mobilità 22/23, mentre nella guida ministeriale si indica di allegare il provvedimento giudiziale, come da dichiarazione effettuata nella domanda); chi esercita la tutela legale allega anche la dichiarazione di non ricovero a tempo pieno presso istituti di cura;

– il fratello o la sorella, conviventi di soggetto disabile in situazione di gravità (convivenza che va dichiarata), devono comprovare (oltre a quanto detto sopra) lo stato di totale inabilità dei genitori con idonea documentazione di invalidità ovvero la scomparsa dei medesimi;

– il figlio, che assiste il genitore con grave disabilità (oltre a quanto detto sopra) deve dichiarare nella domanda l’impossibilità dell’altro genitore ad assisterlo e documentarne i motivi con certificazione medica; inoltre, se non convivente (unico convivente) con il genitore da assistere, deve allegare le dichiarazioni degli altri fratelli/sorelle di impossibilità ad assistere il genitore per motivi oggettivi e documentati (nella domanda è indicato come devono essere effettuate le predette dichiarazioni);

– il domicilio del soggetto disabile assistito è documentato mediante autocertificazione.

Evidenziamo che alcune delle succitate dichiarazioni si effettuano nell’istanza, tuttavia è bene comunque allegarle all’istanza.

Allegati e domanda

Tutte le certificazioni e dichiarazioni suddette possono essere allegate alla domanda producendo un unico documento in formato PDF o, se necessario, si può creare un’apposita cartella compressa (.zip). Il file o la cartella (già predisposti sul proprio PC) si allegano cliccando su “Scegli file” (in fondo alla pagina della sezione dedicata):

Per concludere l’operazione, cliccare su “Salva” (vedi freccia immagine precedente).

Graduatorie GPS 2022/23, aggiornamento: le GUIDE, le FaQ, tutte le istruzioni utili [LO SPECIALE]

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