Supplenze GaE e GPS: docenti “superati” da chi ha punteggio più basso, chi sono i rinunciatari. L’algoritmo non torna indietro. Nota Milano
Docenti ancora delusi dal sistema informatizzato di nomina per le supplenze. L’algoritmo va avanti, non torna indietro. La storia si ripete e gli Uffici scolastici pubblicano note di chiarimenti, respingendo segnalazioni da parte degli aspiranti docenti non presenti nei bollettini in pubblicazione queste settimane (e si proseguirà nei prossimi mesi).
L’Ufficio scolastico di Milano analizza due casistiche in particolare:
1) l’aspirante lamenta di essere stato superato in fase di nomina da docenti in posizione inferiore e/o con punteggio notevolmente più basso;
2) l’aspirante lamenta di non aver ricevuto nomina o di aver ricevuto una nomina diversa da quella cui avrebbe avuto diritto.
Per quanto concerne l’ipotesi al punto 1), la spiegazione è che i candidati in posizione inferiore potrebbero beneficare della precedenza di cui alla Legge n. 104/1992, secondo la quale, se il candidato beneficiario rientra nel contingente da assumere, sceglie la sede con precedenza rispetto a tutti gli altri, a seconda poi se si tratti di beneficio personale o assistenziale.
Vi è poi il caso dei candidati “riservisti” beneficiari della Legge n. 68/1999, a cui spetta un posto intero ciascuno, in misura variabile della dotazione organica provinciale a seconda della tipologia (ad esempio, il 7% del contingente per le riserve per gli invalidi civili) per ciascuna classe di concorso.
Il candidato riservista potrebbe anche essere assistito da un diritto di precedenza ai sensi della legge n. 104/1992, nel qual caso non solo entrerebbe a far parte del contingente, ma sceglierebbe prioritariamente la sede rispetto agli altri candidati.
Per quanto concerne l’ipotesi al punto 2), la motivazione è nell’istanza di scelta delle 150 sedi che il candidato ha prodotto entro il 31 luglio 2023.
Il sistema informativo, nello scorrimento della graduatoria, fatti salvi i diritti di riserva e precedenza come sopra descritti, arrivato alla posizione del candidato “X”, se non coglie fra le preferenze espresse da quel candidato le sedi lasciate libere dai candidati che lo precedono per punteggio, preferenza, riserva o precedenza, automaticamente e inderogabilmente, lo considererà rinunciatario per quella classe di concorso.
Il candidato, di conseguenza, non potrà più ricevere nomina da GPS per quella specifica classe di concorso per l’intero anno scolastico ai sensi dell’art. 12, comma 4, dell’ordinanza ministeriale n. 112/2022.
Ciò premesso, l’Ufficio di Milano spiega che nelle successive fasi di nomina, le sedi divenute nuovamente disponibili – anche a seguito delle rinunce espresse dai candidati individuati nelle precedenti fasi di nomina – non saranno assegnate ai candidati che sono stati già “superati”.
Il sistema informativo ripartirà dall’ultimo candidato individuato per ciascuna classe di concorso all’esito della precedente fase di nomina, così come stabilito dall’art. 12, comma 10, dell’ordinanza ministeriale n. 112/2022: L’assegnazione dell’incarico rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento. La rinuncia all’incarico preclude, altresì, il rifacimento delle operazioni anche in altra classe di concorso o tipologia di posto. Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all’ultimo dei candidati trattato dalla procedura, fatto salvo il diritto al completamento di cui al successivo comma 12.
Esempio
Se all’esito della prima fase di nomine a tempo determinato del personale docente ed educativo, per la classe di concorso A022, il sistema informativo si è arrestato al candidato X, in posizione 1150, alla seconda fase ripartirà dal candidato X, in posizione 1151, senza riconsiderare le domande dei candidati già “superati”.