Supplenze GAE e GPS: dalla modifica dei dati anagrafici alla scelta delle preferenze. Le FAQ del Ministero, al via compilazione domande

Al via le domande per le supplenze 2022/2023: la piattaforma è stata aperta alle 14,30 del 2 agosto e si chiuderà il 16 agosto alle 14. Ecco le FAQ ufficiali del Ministero.
Con quali credenziali posso accedere?
Si può accedere a Istanze OnLine utilizzando in alternativa:
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- credenziali digitali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale)
- CIE (Carta di Identità Elettronica)
- eIDAS (electronic IDentification, Authentication and trust Services)
L’utente deve essere abilitato al servizio “Istanze on line (POLIS)”.
A chi è rivolta l’istanza piattaforma Informatizzazione Nomine supplenze
Possono presentare la domanda tutti gli aspiranti inclusi nelle GaE che partecipano ai fini delle supplenze e che non hanno già ottenuto la nomina in ruolo, e quelli inclusi nelle GPS. Gli aspiranti devono essere inclusi a pieno titolo o con riserva per provvedimento giurisdizionale pendente.
Esistono due istanze differenti per le Nomine previste dall’art.5 ter del D.L. 228/2021 e per le nomine per supplenze annuali/fino al termine delle attività didattiche?
Per entrambe le tipologie di nomina è disponibile una sola istanza “Istanza Informatizzazione Nomine Supplenze” a cui si potrà accedere dal banner presente sulla home page di Istanze online.
Posso modificare i Dati anagrafici e Dati di recapito?
I Dati anagrafici e Dati di recapito sono richiesti in sede di registrazione al portale del Ministero dell’Istruzione e lì devono essere modificati nel caso in cui si renda necessario.
A cosa serve la funzione “Dichiarazione possesso requisiti di cui al D.M. 21 luglio 2022 n. 188”?
La funzione consente di dichiarare il possesso dei requisiti di cui al D.L. 73/2021, art. 59 comma 4. Per quest’anno tale sezione può essere compilata ai sensi dell’art.5 ter del D.L. 228/2021 solo da parte degli aspiranti inclusi nelle GPS di prima fascia per gli insegnamenti di sostegno.
Esiste la possibilità di indicare preferenze diverse per le supplenze annuali finalizzate alla nomina in ruolo e per le supplenze annuali / fino al termine delle attività didattiche?
Sì. All’interno dell’Istanza esistono due sezioni:
– Espressione preferenze supplenze annuali finalizzate alla nomina in ruolo (D.M. 21 luglio 2022 n. 188): da compilare a cura degli aspiranti in possesso dei requisiti previsti ai sensi dell’art.5 ter del D.L. 228/2021.
– Espressione preferenze supplenze annuali / fino al termine delle attività didattiche: può essere compilata da tutti gli aspiranti che possono presentare la domanda. Chi intende partecipare per entrambe le tipologie di nomina deve compilare entrambe le sezioni.
Quante preferenze è possibile esprimere?
Per ciascuna delle due sezioni è possibile indicare 150 preferenze per tutti gli insegnamenti per cui l’aspirante ha l’inclusione in graduatoria.
Tra le preferenze è possibile selezionare solo scuole?
No, è possibile indicare anche preferenze di tipo sintetico (Comune e/o Distretto).
È possibile avere dei suggerimenti per la migliore formulazione delle preferenze?
Per maggiori informazioni sulla compilazione di questa schermata si rimanda al documento “Supplenze 2022-23: Focus sulla scelta delle preferenze”, disponibile, insieme alla guida per l’uso della compilazione dell’Istanza, nello spazio web dedicato alle Supplenze, nella sezione specifica “Informazioni utili”.
È necessario il codice personale di istanze on line per inoltrare l’Istanza?
No, non viene richiesto.
Dopo aver inoltrato la domanda è possibile fare delle modifiche?
Dopo l’inoltro della domanda, l’aspirante può modificare i dati inseriti solo previo annullamento dell’inoltro. Una volta modificati i dati, è necessario provvedere a un nuovo inoltro, entro la data indicata come termine ultimo per la presentazione delle domande.
Nella sezione “Precedenze di cui alla Legge 104 del 5 febbraio 1992” è possibile allegare più documenti all’Istanza?
Una volta indicata la presenza del riconoscimento della L.104/92, l’aspirante può procedere ad allegare alla domanda un unico documento in formato PDF o se necessario può creare una cartella compressa (.zip) contenente tutti i documenti necessari.
È possibile rinunciare ad una graduatoria inserita con riserva a favore di una a pieno titolo?
Sì, qualora l’aspirante fosse inserito con riserva in una graduatoria e per lo stesso insegnamento fosse inserito a pieno titolo in una graduatoria di fascia inferiore può decidere di partecipare con l’inclusione a pieno titolo rinunciando a quella con riserva presente nella sezione degli insegnamenti.
GUIDA OPERATIVA MINISTERO DELL’ISTRUZIONE [PDF]
AVVISO
CIRCOLARE
Le istanze dovranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Per accedere alla compilazione dell’istanza occorre essere in possesso delle credenziali del Sistema pubblico di identità digitale (SPID) o di quelle della Carta di Identità Elettronica (CIE). Inoltre, occorre essere abilitati al servizio Istanze Online (POLIS).
All’istanza si accederà tramite un link diretto presente sulla home page del portale di Istanze Online.
Le funzioni saranno disponibile per diverse procedure:
- ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 4 e 5 del D.M. 21 luglio 2022, n. 188, all’attribuzione degli incarichi a tempo determinato per la copertura dei posti di sostegno vacanti e disponibili, residuati dopo le ordinarie operazioni di immissione in ruolo, destinati ai docenti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 3, comma 1 del D.M. 21 luglio 2022, n. 188. Il conferimento dell’incarico a tempo determinato è finalizzato – previo svolgimento del percorso annuale di formazione iniziale e prova e superamento della prova disciplinare di cui all’art.6 del DM 21 luglio 2022 n. 188, – all’immissione in ruolo con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2022 o, se successiva, dalla data di inizio del servizio;
- all’attribuzione degli incarichi a tempo determinato per lo svolgimento di:
a) supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d’insegnamento, su posto comune o di sostegno, vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l’anno scolastico;
b) supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti d’insegnamento, su posto comune o di sostegno, non vacanti ma di fatto disponibili, resisi tali entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell’anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario. - La mancata presentazione dell’istanza comporta la rinuncia alla partecipazione alla procedura. La mancata indicazione di talune sedi è intesa quale rinuncia per le sedi non espresse.In caso di indicazione di preferenze sintetiche, l’assegnazione delle sedi all’interno del comune o del distretto è effettuata sulla base dell’ordinamento alfanumerico crescente del codice meccanografico delle istituzioni scolastiche.
La consulenza
È possibile richiedere consulenza all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali)
È possibile confrontarsi sul forum di reciproco aiuto
È possibile seguire gli aggiornamenti tramite il tag Graduatorie di istituto e Supplenze