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Supplenze GaE e GPS 30 giugno e 31 agosto: chi rinuncia potrà essere chiamato solo da graduatorie di istituto per nomine temporanee

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Il docente, che rinuncia alla supplenza assegnata, è soggetto alla sanzione di cui all’articolo 14 dell’OM n. 112/2022.

Supplenze a.s. 2023/24

L’assegnazione delle supplenze da GaE e GPS, dopo la presentazione delle domande da parte degli aspiranti entro il 31 luglio u.s., è in corso di svolgimento, con gli USP che pubblicano i relativi bollettini. Supplenze da GaE e GPS 2023, ecco le nomine con presa di servizio[AGGIORNATO]

Ricordiamo che, essendo informatizzata, la procedura prevede che l’assegnazione della supplenza sulla base delle preferenze espresse nella domanda comporta l’accettazione della stessa. Questa in sintesi la procedura in  questione:

  1. gli aspiranti inclusi in GaE e GPS presentano la relativa domanda, tramite Istanze Online;
  2. la mancata presentazione dell’istanza costituisce rinuncia all’assegnazione delle supplenze al 30/06 e al 31/08 da tutte le GaE e/o GPS di inclusione (si possono invece ottenere dalle GI, in caso di esaurimento delle predette le graduatorie);
  3. costituisce rinuncia anche la mancata espressione di alcune sedi/classi di concorso/tipologie di posto per cui, qualora al proprio turno di nomina l’aspirante non possa essere soddisfatto per le preferenze espresse, sarà ritenuto rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto non indicate. Ne consegue la mancata assegnazione dell’incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l’anno scolastico di riferimento;
  4. gli UST competenti, a seguito delle istanze presentate, sulla base della posizione occupata in graduatoria, assegnano gli aspiranti alle singole scuole tramite una procedura automatizzata, nell’ordine delle classi di concorso/tipologia di posto indicato e delle preferenze espresse.
  5. l’assegnazione dell’incarico sulla base delle preferenze espresse nella domanda comporta
    l’accettazione della stessa;
  6. le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione successiva rispetto all’ultimo dei nominati (quindi si partecipa ad un solo turno di nomina), fatto salvo il diritto al completamento (solo in caso di completamento si può partecipare ad un turno successivo di nomina oppure l’UST può assegnare il predetto completamento  anche al di fuori della procedura informatizzata).

Sanzione rinuncia supplenza

L’aspirante, che rinuncia alla supplenza conferita secondo la sopra riportata procedura ovvero che non prende servizio, entro il termine indicato dall’Amministrazione, è soggetto alla sanzione di cui all’art. 14, comma 1-lettera a), dell’OM 112/2022:

la rinuncia, prevista all’articolo 12 comma 11, all’assegnazione della supplenza o la mancata assunzione di servizio entro il termine assegnato dall’Amministrazione, comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze di cui all’articolo 2, comma 4, lettere a) e b), sia sulla base delle GAE che dalle GPS, nonché, in caso di esaurimento o incapienza delle medesime, sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le classi di concorso e posti di insegnamento di ogni grado d’istruzione cui l’aspirante abbia titolo per l’anno scolastico di riferimento;

Dunque, l’aspirante, che rinuncia alla supplenza assegnata (o non prende servizio entro il termine assegnato dall’amministrazione), non potrà ottenere, per l’a.s. di riferimento, supplenze al 30/06 e al 31/06 né da GaE né da GPS né da graduatorie di istituto (che si scorrono, per le supplenze in questione, in caso di esaurimento di GaE e GPS), per tutte le classi di concorso/posti per cui abbia titolo. La sanzione si applica per il solo anno scolastico di riferimento, ossia quello in cui si è rinunciato.

Quesito

Così chiede una nostra lettrice:

Io sono iscritta alle GPS per 4 classi di concorso (A018, sostegno, personale educativo e B016)
Mi hanno convocato per la b016 che è l ultima classe che ho inserito perché non ho a che fare con la materia dal 2005. La mia domanda è questa: Se io rinuncio a questa convocazione, vengo esclusa da tutte le classi di concorso a cui sono iscritta oppure solo alla b016?

Premettiamo che la lettrice non è stata “convocata” ma piuttosto risulta destinataria di supplenza (infatti, gli aspiranti non sono convocati – come accadeva in passato – ma hanno tutti presentato domanda e adesso, a seguito dell’avvio dell’algoritmo da parte dei vari USP, ricevono la supplenza). Detto ciò, rispondiamo alla lettrice che, rinunciando alla supplenza per la classe di concorso B016, non potrà ottenere, per l’a.s. 2023/24, supplenze annuali o al sino al termine delle attività didattiche da GaE, GPS e, in caso di esaurimento delle stesse, da GI per tutte le classi di concorso di inserimento (A018, sostegno, personale educativo e B016). In tal caso, la lettrice potrà ottenere, per l’a.s. in questione, soltanto supplenze temporanee dalle GI.

Supplenze docenti 2023/2024, tutte le province hanno pubblicato le nomine in tempo per inizio delle lezioni. Previste rettifiche e nuovi turni [LO SPECIALE]

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