Supplenze GaE e GPS 2024/26: chi sceglie le 150 preferenze deve sapere anche quali sono le sanzioni per mancata partecipazione, rinuncia e abbandono

Il docente che rinuncia alla supplenza o abbandona il servizio è sottoposto alle sanzioni previsti dalla relativa OM. Supplenze da GaE e GPS.
Utilizzo GPS
Le GPS, com’è noto, sono utilizzate in subordinate alle GaE, ossia in caso di incapienza o esaurimento delle stesse, per l’assegnazione di:
- supplenze annuali (con termine il 31/08) per la copertura delle cattedre e posti d’insegnamento, su posto comune o di sostegno, vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l’anno scolastico;
- supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche (con termine il 30/06) per la copertura di cattedre e posti d’insegnamento, su posto comune o di sostegno, non vacanti ma di fatto disponibili, resisi tali entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell’anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario.
Le supplenze in esame sono assegnate, previa presentazione di apposita istanza in cui esprimere le 150 preferenze, tramite procedura informatizzata, il cosiddetto “algoritmo”.
Cosa succede a chi non presenta l’istanza? Cosa a chi rinuncia alla supplenza già assegnata o abbandona il servizio?
Supplenze da GaE e GPS 2024, come scegliere le 150 preferenze. Il servizio di consulenza di OrizzonteScuola. Prenota
Sanzioni
Le risposte alle suddette domande sono fornite dall’art. 14 dell’OM 88/2024, in base al quale le sanzioni previste in caso di assegnazione della supplenza da GaE o GPS sono quelle di seguito riportate:
- la rinuncia alla supplenza conferita (tramite il sistema informatizzato) o la mancata presa di servizio entro il termine assegnato dall’Amministrazione, comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze al 31 agosto e al 30 giugno da GAE e GPS nonché, in caso di esaurimento o incapienza delle stesse, dalle graduatorie di istituto, per tutte le classi di concorso e posti di insegnamento di ogni grado d’istruzione cui l’aspirante abbia titolo, per l’anno scolastico di riferimento;
- l’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze al 30/06 e al 31/08, da GAE e GPS nonché, in caso di esaurimento o incapienza delle medesime, dalle graduatorie di istituto, per tutte le classi di concorso/tipologie di posto di ogni grado di istruzione per l’intero periodo di vigenza delle graduatorie medesime.
Alle sanzioni succitate se ne aggiungono altre due: una dovuta alla mancata presentazione della domanda di partecipazione all’assegnazione delle supplenze e l’altra alla rinuncia per le sedi non espresse nella domanda. Nello specifico:
- chi non presenta la domanda per partecipare all’assegnazione delle supplenze non potrà ottenere, per l’a.s. di riferimento, incarichi al 30/06 e al 31/08 da GaE e GPS per tutte le le graduatorie cui abbia titolo;
- l’aspirante che non esprima nella domanda alcune sedi/classi di concorso/tipologie di posto, qualora al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto per le preferenze espresse, è considerato rinunciatario limitatamente alle preferenze non espresse, con la conseguenza che, per l’a.s. di riferimento, non potrà ottenere supplenze dalle specifiche graduatorie (specifica GaE/GPS) per cui sia risultato in turno di nomina.
Cosa possono fare i sanzionati
Alla luce di quanto detto sopra, coloro i quali saranno soggetti alla sanzione prevista per:
- rinuncia alla supplenza conferita o mancata presa di servizio entro il termine indicato dall’Amministrazione, potranno accettare, per l’a.s. di riferimento, soltanto supplenze brevi dalle graduatorie di istituto;
- abbandono del servizio, potranno accettare, per l’intero periodo di vigenza delle graduatorie (2024/26), soltanto supplenze brevi dalle graduatorie di istituto;
- rinuncia limitatamente alla preferenze non espresse, potranno ottenere, per l’a.s. di riferimento, supplenze da GaE/GPS diverse da quelle per cui sono stati considerati rinunciatari (es.: rinunciatario per A-11 limitatamente alla preferenze non espresse, potrà ottenere supplenze da GaE/GPS per la A-13), nonché potranno ottenere supplenze dalle GI al 30/06 e al 31/08, anche per la stessa graduatoria (ossia posto/case di concorso) per cui sono stati considerati rinunciatari per le preferenze non espresse, e supplenze brevi sempre dalle GI;
- non aver presentato domanda di partecipazione all’attribuzione delle supplenze, potranno ottenere incarichi al 30/06 e al 31/08 dalle GI, nonché supplenze brevi sempre dalle GI.
Le risposte ai quesiti
È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).
Supplenze docenti 2024, domanda per le max 150 preferenze entro il 7 agosto ore 14. LO SPECIALE