Supplenze GaE e GPS 2024/25, come indicare priorità scelta sede per 104. Integrato con Nota Ufficio Scolastico Napoli e FAQ Ministero

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I docenti titolari dei benefici di cui alla legge n. 104/92 possono fruire, ai fini dell’assegnazione delle supplenze e degli incarichi per il ruolo, della priorità nella scelta delle sede, ricorrendo le previste condizioni.

Domanda

La domanda di partecipazione all’assegnazione delle supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche nonché degli incarichi finalizzati al ruolo da GPS sostegno prima fascia è unica e ciascun aspirante compila le sole sezioni di interesse. Così, ad esempio, chi è inserito solo per posti comuni potrà compilare le sole sezioni dell’istanza relative alle supplenze, mentre chi è inserito anche o solo per il sostegno (in prima fascia GPS) potrà compilare le sezioni relative alle supplenze e agli incarichi oppure solo agli incarichi o ancora soltanto alle supplenze.

Le domande si presentano, tramite Istanze Online, nel periodo compreso tra il 26 luglio (ore 9.00) e il 7 agosto 2024 (ore 14.00), come si legge nella nota supplenze 2024/25 e nell’avviso MIM del 25 luglio u.s.

Supplenze e ruoli da GPS sostegno 2024: apre la piattaforma. Domanda fino al 7 agosto ore 14:00. LE ISTRUZIONI

Assunzioni GPS sostegno e supplenze 24/25

Gli incarichi finalizzati al ruolo da GPS sostegno prima fascia saranno assegnati solo se residuano posti di sostegno vacanti dalle immissioni in ruolo ordinarie da GaE e GM, secondo quanto previsto dall’articolo 5, commi 5-12, del DL 44/2023 (prorogato dal DL n. 19/024) e dell’attuativo DM n. 111/2024. La procedura inizia con l’assunzione a tempo determinato nel 2024/25, prosegue con lo svolgimento del periodo di prova e della lezione simulata nel corso del predetto anno scolastico, quindi termina con l’assunzione in ruolo nell’a.s. 2025/26 con decorrenza giuridica dalla data di inizio del servizio con contratto a tempo determinato (quindi dalla data di inizio del servizio dall’a.s. 2024/25), previo superamento dell’anno di prova e della lezione simulata. Laddove possibile, si svolgerà la call veloce, abolita per le immissioni in ruolo ordinarie ma mantenuta per gli incarichi da GPS sostegno finalizzati al ruolo.

Quanto alle supplenze da assegnare da GaE e da GPS (da queste ultime solo in caso di esaurimento o incapienza delle prime), sono quelle indicate nell’articolo 2, comma 5 – lettere a) e b), dell’OM 88/2024: supplenze al 31 agosto (quindi su eventuali posti vacanti e disponibili) e al 30 giugno (quindi su posti disponibili ma non vacanti).

Gli incarichi finalizzati al ruolo sono assegnati prima delle supplenze, tuttavia nell’uno e nell’altro caso l’attribuzione avviene in base ad una procedura informatizzata, indicata nell’articolo 5 del DM 111/2024 (e richiamata nella nota sulle supplenze) per gli incarichi e nell’articolo 12 dell’OM 88/2024 per le supplenze:

–  incarichi finalizzati al ruolo da GPS sostegno prima fascia:

  • gli interessati presentano domanda;
  • gli USR, attraverso il sistema informativo, indicano il numero di posti disponibili in ogni istituzione scolastica, distinto per tipologia di posto;
  • gli USR, verificate le domande presentate, assegnano gli aspiranti alle singole scuole attraverso una procedura automatizzata nell’ordine delle tipologie di posto indicate e delle preferenze espresse, sulla base della posizione occupata in graduatoria. In caso di indicazione di preferenze sintetiche, l’ordine di preferenza delle scuole all’interno dell’area di riferimento è effettuato sulla base dell’ordinamento alfanumerico crescente del codice meccanografico;
  • gli USP comunicano gli esiti dell’individuazione ai docenti e alle scuole interessate e li pubblicano all’albo on line, nel rispetto dei principi vigenti in materia di protezione dei dati personali, indicando per ciascun aspirante la sede assegnata.

supplenze al 30 giugno e al 31 agosto:

  • gli interessati presentano domanda;
  • le scuole, attraverso il sistema informativo, indicano agli Uffici il numero effettivo di posti disponibili in ciascuna di esse, distinto per tipologia di posto e classe di concorso;
  • gli Uffici, attraverso il sistema informativo, indicano il numero di posti disponibili in scuola, distinto per tipologia di posto e classe di concorso validando o integrando le indicazioni delle istituzioni scolastiche;
  • gli Uffici verificano le istanze presentate e con la procedura automatizzata, assegnano gli aspiranti alle singole scuole sulla base della posizione rivestita in graduatoria, tenendo conto dell’ordine delle preferenze espresse. In caso di preferenze sintetiche (comuni o distretti), l’ordine di preferenza delle istituzioni scolastiche all’interno del comune o del distretto è effettuato sulla base dell’ordinamento alfanumerico crescente del codice meccanografico.

Nell’uno e nell’altro caso, come sopra riportato, l’assegnazione degli aspiranti alle scuole avviene in base alla posizione occupata in graduatoria, che discende dal punteggio (e in caso di parità dalle previste preferenze. Diverso il discorso per la riserva di posti), tuttavia alcuni aspiranti potranno fruire della priorità nella scelta della sede, come indicato nella summenzionata nota sulle supplenze.

Priorità scelta sede: beneficiari

Beneficiano della priorità nella scelta della sede, nell’ordine, gli aspiranti di cui agli articoli 21, 33, comma 6, e 33 commi 5 e 7, della legge 104/92. Nello specifico:

  1. aspiranti con disabilità personale (art. 21 L. 104/92; disabilità anche non grave con almeno il 67% almeno di invalidità o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella “A” annessa alla L. n. 648/1950);
  2. aspiranti con disabilità personale grave (art. 33 legge 104/92);
  3. aspiranti che assistono soggetto con grave disabilità (assistenza al figlio, fratello/sorella, tutela legale, coniuge e genitore – art. 33, commi 5 e 7, L. 104/92).

Priorità scelta sede: quando si applica

Così leggiamo nella nota del 25 luglio:

Alla priorità di scelta della sede per gli aspiranti che beneficiano, nell’ordine, degli articoli 21, 33, comma 6, e 33 commi 5 e 7, della legge 104/92, si dà luogo esclusivamente quando, scorrendo la graduatoria secondo le posizioni occupate dagli aspiranti utilmente collocati, l’avente titolo alla suddetta priorità faccia parte di un gruppo di aspiranti alla nomina su posti della medesima durata giuridica e della medesima consistenza economica; in tali casi l’aspirante fruisce della priorità nella scelta, sempre che permangano le condizioni che hanno dato luogo alla concessione del beneficio. In nessun caso, pertanto, i beneficiari delle disposizioni in questione possono ottenere posti di maggiore durata giuridica e consistenza economica che non siano stati prioritariamente offerti all’opzione degli aspiranti che li precedono in graduatoria.

Dunque, si può fruire della priorità nella scelta della sede nel solo caso in cui si faccia parte di un gruppo di aspiranti alla nomina. Ciò significa che, se sono titolare di 104, ci sono 9 posti e sono undicesimo in graduatoria, non potrò fruire della priorità nella scelta della sede, in quanto non potrò ottenere la supplenza (diverso il discorso di fruisce della riserva di posti); viceversa, se sono disponibili 11 o più posti ne fruirò.

Inoltre, la priorità si applica su posti della medesima durata giuridica e della medesima consistenza economica, ossia: sono undicesimo in graduatoria, vi sono 11 posti disponibili di cui 3 al 31 agosto, non avrò priorità su tali ultimi posti che saranno dapprima assegnati a chi precede in graduatoria; se occupo invece la quarta posizione in graduatoria, con 11 posti disponibili di cui 5 al 31 agosto, allora fruirò della priorità anche per tali posti al 31/08.

Ai criteri illustrati bisogna aggiungere quelli previsti dal CCNI sulla mobilità, cui rinvia la medesima succitata nota: Per la fruizione del beneficio di priorità di scelta della sede scolastica e per la produzione della documentazione e della certificazione, si applicano integralmente le disposizioni previste dal vigente contratto nazionale integrativo sulla mobilità del personale scolastico.

Priorità scelta sede: criteri CCNI 22/25

Beneficiari art. 21 e art. 33 comma 6

Riguardo ai soggetti di cui all’art. 21 e all’art. 33/6 della legge 104/92, così leggiamo nel CCNI 2022/25 sulla mobilità (art. 13/1 – Punto III): Il personale, di cui ai punti 1) e 3), fermo restando il diritto a fruire della precedenza se partecipa ai movimenti nella prima fase, nella seconda e terza fase, può usufruire di tale precedenza all’interno e per la provincia in cui è ubicato il comune di residenza, a condizione che abbia espresso come prima preferenza il predetto comune di residenza o distretto subcomunale oppure una o più istituzioni scolastiche comprese in esso.

Dunque, nel caso della mobilità del personale di ruolo la precedenza si applica all’interno e per la provincia in cui si trova il comune di residenza dell’interessato.

Considerato che nel nostro caso parliamo di supplenze, possono fruire della priorità nella scelta della sede (secondo quanto detto sopra) solo gli aspiranti inclusi in GPS nella provincia in cui si trova il comune di residenza.

Beneficiari art. 33 commi 5 e 7

Riguardo ai soggetti di cui all’art. 33, commi 5 e 7, della legge 104/92, così leggiamo nel CCNI 2022/25 (art. 13/1- Punto IV): Il personale scolastico appartenente ad una delle predette categorie beneficia della precedenza limitatamente ai trasferimenti all’interno e per la provincia o diocesi, per gli insegnanti di religione cattolica, che comprende il comune ove risulti domiciliato il soggetto disabile ed a condizione che abbia espresso come prima preferenza il predetto comune o distretto sub comunale in caso di comuni con più distretti.

Anche in questo, la precedenza si applica all’interno e per la provincia in cui si trova il comune di domicilio dell’assistito e, come detto sopra, nel caso della supplenze si potrà beneficiare della priorità in questione solo se inclusi in GPS nella medesima provincia in cui si trovi il comune di domicilio dell’assistito.

Conclusioni

Alla luce di quanto detto sopra, gli aspiranti che rientreranno nel contingente di nomina per le supplenze nonché degli incarichi finalizzati al ruolo, potranno beneficiare della priorità nella scelta della sede se inclusi in GPS:

  • della medesima provincia in cui si trova il comune di residenza dell’interessato, nel caso di disabilità personale (art. 21 e art. 33/6 L. 104/92); si precisa, come indicato nella nota sulle supplenze, che per tale personale la priorità si applica, nell’ambito dei criteri prima specificati, nei confronti di qualsiasi sede scolastica;
  • della medesima provincia in cui si trova il comune di domicilio dell’assistito, nel caso di assistenza a disabile in situazione di gravità (art. 33, commi 5 e 7, L. 104/92); si precisa, come indicato sempre nella nota sulle supplenze, che per tale personale la priorità si applica, nell’ambito dei criteri prima specificati, per le scuole ubicate nel medesimo comune di domicilio della persona assistita o, in carenza di disponibilità in tale comune, in comune viciniore.

Indicazioni Ufficio Scolastico Napoli

Integriamo l’articolo con le indicazioni fornite dall’Ufficio Scolastico di Napoli

“Ai fini del diritto alla priorità di scelta della sede, per gli aspiranti che intendono beneficiare, in turno di nomina, nell’ordine, degli articoli 21, 33, comma 6, o 33 commi 5 e 7 della legge 104/92, si comunica che l’intera documentazione, accertante il possesso dei requisiti, deve essere allegata a sistema in unico file pdf (in mancanza di stampanti scanner fisici, si consiglia di utilizzare le app scanner presenti negli store degli smartphone, evitando di inoltrare foto).

Per la fruizione del beneficio di priorità di scelta della sede scolastica e per la produzione della documentazione e della certificazione, si applicano integralmente le disposizioni previste dal vigente contratto nazionale integrativo sulla mobilità del personale scolastico.

La documentazione deve essere completa e leggibile, in caso contrario non si potrà fruire della priorità.

Gli aspiranti disabili non in situazione di gravità devono includere nel file, la documentazione attestante sia l’handicap (art. 3 c.1 l.104/92), che il grado di invalidità civile superiore ai due terzi o le minorazioni indicate nell’apposita tabella (art. 21 l. 104/92).

Per i soggetti che assistono un familiare, la particolare condizione fisica (in situazione di gravità) che dà titolo alla precedenza deve avere carattere permanente.

Tale disposizione non trova applicazione nel caso dei figli disabili (punto IV del suindicato contratto integrativo).”

FaQ Ministero

Nella sezione “Precedenze di cui alla Legge 104 del 5 febbraio 1992” è possibile allegare più documenti alla domanda?

Una volta indicata la presenza del riconoscimento della Legge104/92, l’aspirante può procedere ad allegare alla domanda un unico documento in formato PDF o se necessario può creare una cartella compressa (.zip) contenente tutti i documenti del caso.

Le risposte ai quesiti

È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).

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