Supplenze GaE e GPS 2023, precedenza scelta sede e riserva posti. Cosa c’è da sapere

La precedenza nella scelta della sede, nell’ambito dell’assegnazione delle supplenze, spetta agli aspiranti beneficiari della legge n. 104/92, ferme restando le previste condizioni.
Quesito
Una nostra lettrice chiede quanto segue:
Ho una invalidità superiore ai due terzi dichiarata nella domanda di inserimento in GPS. Non ho mai lavorato nella scuola neppure per una supplenza. Quest’anno entrerò negli elenchi aggiuntivi per via del titolo del TFA che ho preso e di sicuro a settembre mi chiameranno per lavorare. Come posso utilizzare la mia invalidità per scegliere una sede a me più vicina e comoda? Ho qualche diritto di preferenza al momento della chiamata?
Rispondiamo alla nostra lettrice che la stessa, se non fruisce della legge 104/92, non ha priorità nella scelta della sede, ma può fruire degli eventuali posti destinati ai riservisti. In tale ultimo caso, avrebbe una sorta di precedenza rispetto ai non riserviti, in quanto l’algoritmo assegna prima le cattedre ai riservisti e poi agli altri aspiranti. Se fosse il contrario, infatti, si dovrebbe: prima accantonare le cattedre da destinare ai riservisti, quindi assegnare le cattedre agli altri aspiranti e, infine, attribuire le cattedre ai docenti che fruiscono della riserva (procedimento questo non previsto in nessuno dei documenti ministeriali pubblicati). Sottolineiamo che la riserva dei posti non scatta sempre ma solo se le previste aliquote non siano state coperte con le immissioni in ruolo.
Di seguito, cos’è previsto per i riserviti e per chi fruisce anche della legge 104/92.
Riserva posti
Com’è noto, anche ai fini dell’assegnazione delle supplenze, si possono applicare le aliquote di posti destinate ai riservisti, ossia a coloro i quali beneficiano di quanto previsto dalla legge n. 68/99. Le indicazioni al riguardo sono fornite nell’annuale circolare sulle supplenze e nelle annuali istruzioni operative relative alle immissioni in ruolo 22/23.
Le aliquote di posti riservati sono quelle di seguito indicate:
- una quota pari al 7% del numero degli occupati a tempo indeterminato, riservata alle persone con disabilità (invalidi);
- una quota pari all’1% del numero degli occupati a tempo indeterminato, riservata a: orfani, coniugi superstiti e categorie equiparate.
A tali categorie si aggiunge quella degli insegnanti non vedenti, di cui all’art. 61 della legge n. 270/1982, i quali beneficiano di un’ulteriore quota di riserva (in aggiunta a quella suddetta) pari al 2% e non meno di 2 posti annualmente assegnabili a livello provinciale.
Evidenziamo che:
- nell’ambito delle operazioni di assegnazione delle supplenze, la riserva dei posti si applica, soltanto se il numero di posti autorizzati per le immissioni in ruolo non abbia permesso di esaurire la prevista quota di riserva, come leggiamo nella CM n. 248/2000 [Qualora, invece, l’aliquota sia satura (nel senso che le percentuali succitate – 7% invalidi e 1% orfani, coniugi superstiti e categorie equiparate – siano state già coperte con personale beneficiario della riserva), non si effettuano assunzioni a norma della legge n. 68/99];
- la riserva di posti, ai sensi della legge n. 68/99, opera anche nei confronti del personale docente ed educativo iscritto nelle graduatorie ad esaurimento e nelle graduatorie provinciali;
- il numero di posti eventualmente da destinare ai riservisti è pari al 50% delle disponibilità;
- ai fini del calcolo del suddetto 50%, devono essere presi in considerazione soltanto i posti ad orario intero, nei limiti della capienza del contingente provinciale.
Priorità scelta sede: a chi spetta?
La circolare sulle supplenze a.s. 2022/23, in merito alla priorità nella scelta delle sede, indica che la stessa (priorità) spetta, nell’ordine, ai beneficiari degli articoli 21, 33, comma 6, e 33, commi 5 e 7, della legge 104/92, nello specifico, agli aspiranti di cui:
- all’articolo 21 della legge 104/92 (aspiranti con disabilità e con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge n. 648/1950);
- all’articolo 33, comma 6, della legge 104/92 (aspiranti con disabilità grave);
- all’articolo 33, commi 5 e 7, della legge n. 104/92 (aspiranti che assistono soggetti con disabilità grave: figlio; tutela legale; fratello/sorella nel caso i genitori del soggetto con grave disabilità siano scomparsi ovvero totalmente inabili);
- all’articolo 33, commi 5 e 7, della legge n. 104/92 (aspiranti che assistono soggetti con disabilità grave: coniuge; genitore).
La medesima suddetta circolare prosegue indicando che alla priorità nella scelta della sede:
… si dà luogo esclusivamente quando, scorrendo la graduatoria secondo le posizioni occupate dagli aspiranti utilmente collocati, l’avente titolo alla suddetta priorità faccia parte di un gruppo di aspiranti alla nomina su posti della medesima durata giuridica e della medesima consistenza economica; in tali casi l’aspirante fruisce della priorità nella scelta, sempre che permangano le condizioni che hanno dato luogo alla concessione del beneficio. In nessun caso, pertanto, i beneficiari delle disposizioni in questione possono ottenere posti di maggiore durata giuridica e consistenza economica che non siano stati prioritariamente offerti all’opzione degli aspiranti che li precedono in graduatoria.
Dunque, per fruire della priorità nella scelta della sede, l’interessato deve rientrare nel contingente di nomina (quindi se ci sono 8 posti e l’aspirante è nono in graduatoria, non potrà esercitare il beneficio) ed eserciterà la precedenza soltanto relativamente a posti della medesima durata giuridica e della medesima consistenza economica. Ciò vuol dire che il titolare della precedenza non potrà ottenere posti di maggiore durata giuridica e consistenza economica che non siano stati prima offerti all’opzione degli aspiranti che li precedono in graduatoria.
Esempio:
- 8 posti da assegnare a supplenza, cui tre al 31 agosto e cinque al 30 giugno;
- il titolare della precedenza è ottavo in graduatoria;
- il titolare della precedenza potrà esercitarla sui posti al 30 giugno;
- il titolare della precedenza potrà ottenere un posto al 31 agosto, soltanto se coloro i quali lo precedono in graduatoria lo abbiano rifiutato.
Conclusioni
In definitiva, la nostra lettrice:
- fruirà della riserva di posti nell’assegnazione delle supplenze 2023/24, a condizione che l’aliquota non sia stata già coperta con le immissioni in ruolo;
- avrà assegnato il posto prima dei non riservisti;
- potrà fruire anche della precedenza nella scelta della sede, se titolare della legge n. 104/92.
Per la nomina dei docenti riservisti nell’attribuzione delle cattedre al 31 agosto o 30 giugno 2024 potrebbero esserci delle novità
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